CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 23990/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23333-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 562/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 528/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23333/2021 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 CC Rilevato che: 1. con sentenza n. 184/2019 il Tribunale di Ravenna aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale quest’ultimo aveva impugnato il licenziamento comminato nei suoi confronti dalla I-Log soc. coop., a motivo dell’intervenuta decadenza del lavoratore per la mancata tempestiva impugnazione giudiziale del licenziamento, compensando tra le parti le spese di lite; 2. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’appello incidentale interposto dalla società, e in parziale riforma della stessa sentenza, condannava l’Abdou a rifondere alla società appellata le spese del primo grado di giudizio, come liquidate; condannava, altresì, l’appellante principale al pagamento anche delle spese del secondo grado, come liquidate; 3. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 4. l’intimata ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. c on atto datato l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], e poi notificato alla controricorrente il 17.6.2024, il ricorrente di persona ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore per autentica; 2. con atto depositato telematicamente il 19.6.2024, i tre difensori della società controricorrente hanno, però, rappresentato che quest’ultima non ha aderito a tale rinuncia, ed hanno chiesto di condannare il ricorrente alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatari; 3. osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione (cfr. Cass. n. 12842/2020) , non avendo tale atto carattere “accettizio” (Cass. n. 10140/2020 ); e tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. (Cass. n. 24357/2020). Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (v. Cass. n. 9474/2020; Sez. un., n. 17331/2021); 4. pertanto, essendo la rinuncia regolare , dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., ma il ricorrente dev’essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari; 5. non sussistono, invece,le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei tre difensori della controri