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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31628/2026

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PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ir avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che II secondo motivo di ricorso - con il quale si contesta la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione - non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; invero contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha fornito una esaustiva motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello psicologico del reato contestato (v.la motivazione a pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che sono, del pari, inammissibili le contestazioni relative alla mancata esclusione della recidiva che, invece risulta essere stata correttamente ritenuta in ragione dei precedenti penali vantati relativi a delitti lucro-genetici indicativi di una progressione criminosa ingravescente (v. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il riconoscimento della recidiva reiterata implica la manifesta infondatezza della doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione che nel caso in esame decorre spira oltre ventidue anni dopo la consumazione della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.Mt hi hz4`,..7F.Lti —s 20 A I 2026 L'ASSISTENT t t IU l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ir avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che II secondo motivo di ricorso - con il quale si contesta la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione - non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dalla competenza del giudice di legittimità; invero contrariamente a quanto dedotto la Corte d'appello ha fornito una esaustiva motivazione circa la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello psicologico del reato contestato (v.la motivazione a pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che sono, del pari, inammissibili le contestazioni relative alla mancata esclusione della recidiva che, invece risulta essere stata correttamente ritenuta in ragione dei precedenti penali vantati relativi a delitti lucro-genetici indicativi di una progressione criminosa ingravescente (v. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il riconoscimento della recidiva reiterata implica la manifesta infondatezza della doglianza relativa al decorso del termine di prescrizione che nel caso in esame decorre spira oltre ventidue anni dopo la consumazione della ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Mt hi hz4`,..7F.Lti —s 20 A I 2026 L'ASSISTENT t t IU l
Sentenza Cassazione n. 31628/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris