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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22773/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 52-38020/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Va preliminarmente rilevato che l'imputato è deceduto, come dimostrato dal certificato anagrafico trasmesso dal difensore del ricorrente e come verificato dalla Cancelleria, in data 29 gennaio 2023 in Bergamo, nelle more della fissazione del ricorso per cassazione.

I reati a lui contestati si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA].strevi, Rv. 217245).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 52-38020/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Va preliminarmente rilevato che l'imputato è deceduto, come dimostrato dal certificato anagrafico trasmesso dal difensore del ricorrente e come verificato dalla Cancelleria, in data 29 gennaio 2023 in Bergamo, nelle more della fissazione del ricorso per cassazione. I reati a lui contestati si sono -perciò- estinti, ai sensi dell'art. 150 cod. pen., con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non ne risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA].strevi, Rv. 217245). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.