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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29425/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, confermativa della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Deduce vizio di motivazione in relazione 1:33 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.

Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argonnentativo della sentenza lineare e coerente.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata che danno ampio conto delle ragioni sottese al trattamento sanzionatorio (pp. 5 e 6).

In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, confermativa della pronuncia del locale Tribunale, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione in relazione 1:33 cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. Le censure mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, a fronte di un apparato argonnentativo della sentenza lineare e coerente. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni della sentenza impugnata che danno ampio conto delle ragioni sottese al trattamento sanzionatorio (pp. 5 e 6). In difetto di tale confronto, come nel caso in esame, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris