CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21853-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 80208450587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2021; Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 504/2021 la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] – ispettore di cantiere assunto con contratto a progetto per i lavori di ammodernamento della strada statale 106 Jonica -di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., per il periodo da ottobre 2013; 2. la Corte territoriale - premessa l’inapplicabilità della disciplina del contratto a progetto (rientrando, il caso di specie, nella previsione di cui all’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, che esclude dal campo di applicazione le “professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”, essendo, il Zizza, geometra regolarmente iscritto all’Albo) –ha fatto una ricognizione degli elementi, essenziali e sussidiari, che (secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità) caratterizzano il lavoro subordinato e, alla luce del tenore del contratto di lavoro stipulato fra le parti nonché della documentazione prodotta dal lavoratore (in specie, mail scambiate tra lo Zizza e la direttrice dei lavori o il direttore operativo), nonché esaminando ciascun capitolo di prova testimoniale richiesto dal lavoratore al fine di dichiararlo inammissibile o irrilevante (per genericità ovvero per formulazione di mere valutazioni ovvero per duplicazione di fatti già provati documentalmente ovvero per indicazione di fatti non incompatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro), ha escluso la sussistenza, in concreto, di un vincolo di subordinazione tra le parti rilevando l’assenza di idonee allegazioni e prove in ordine alla sussistenza degli elementi c.d. essenziali della subordinazione, non Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- essendo sufficiente (anche a volerlo ritenere provata) l’esistenza di orari e turni di lavoro eterodeterminati. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso lo Zizza con cinque motivi, illustrati da memoria; la società resiste con controricorso; 4. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia “omesso esame circa fatti, decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.), costituiti dagli elementi essenziali e sussidiari della fattispecie legale lavoro subordinato, contenuti nei due verbali accertativi dell’Ispettorato del Lavoro prodotti in giudizio, e che si traduce in violazione di legge (art. 2094 cc) costituzionalmente rilevante in relazione alla mancata valutazione della prova documentale”. La Corte territoriale ha trascurato di valutare gli indici della subordinazione valorizzati dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro sulla scorta degli accertamenti eseguiti. 2. Con il secondo motivo si denunzia “omesso esame circa fatti, decisivi per il giudizio e che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.), costituiti dagli elementi, essenziale e sussidiari, della fattispecie legale lavoro subordinato, contenuti nei capitoli di prova dedotti ed articolati dal ricorrente, e che si traduce in violazione di legge (art. 2094 cc) costituzionalmente rilevante in relazione alla mancata ammissione del mezzo di prova testimoniale sugli stessi fatti ed alla mancata e comunque erronea valutazione delle prove documentali nel loro complesso e degli stessi capitoli di prova”. L’omesso esame degli indici del lavoro subordinato come apprezzati Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- dagli ispettori verbalizzanti (nei due verbali citati nel primo motivo) e come risultanti dalla documentazione prodotta e dai capitoli di prova testimoniale ha indotto la corte di appello in errore, in prima battuta non facendole ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, in seconda non conducendola all’ammissione della prova testimoniale ritualmente richiesta, in terza battuta non conducendola al corretto e doveroso esercizio dei propri poteri d’ufficio a fini integrativi delle allegazioni istruttorie di parte ove ritenute carenti ma basate nel contempo su sufficienti deduzioni ed allegazioni sostanziali e processuali. 3. Con il terzo motivo si denunzia “nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto processuale di cui agli artt. 244, 437 comma 2 cod.proc.civ., e mediatamente degli artt. 414 n. 4 e n. 5 cod.proc.civ. e 421 cod.proc.civ., anche in relazione agli articoli 112, 115 e 116 cod.proc.civ. (art. 360, comma 1, n. 4, cod.proc.civ.), con riferimento, quale denunciato error in procedendo, ai medesimi fatti processuali di cui ai due motivi che precedono”. La Corte: ha basato la propria decisione sul conclamato mancato esame degli indici qualificatori del tipo lavoro subordinato come risultanti dai dueverbali accertativi dell’Ispettorato del Lavoro; non ha valutato tali indici globalmente come risultanti in parte da tutti i documenti allegati ed in parte come dedotti nei capitoli di prova testimoniale e di interrogatorio formale; di conseguenza ha erroneamente valutato tali indici; ha così, malamente interpretato ed applicato, melius disapplicato, le richiamate norme processuali e, segnatamente, in ordine gradato, nonritenendo provati i detti indici del lavoro subordinato, non ammettendo la richiesta prova per testi sui medesimi e, infine, non invitando il ricorrente a riarticolare i propri capitoli di prova. Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- 4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia “violazione e o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli articoli 346 e 437 comma 2 cod.proc.civ., e mediatamente degli artt. 414 n. 4 e 5 e 421 cod.proc.civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.)” avendo, la Corte territoriale, trascurato di esercitare i suoi poteri officiosi, in particolare ammettendo la prova testimoniale. 5. Con il quinto motivo di ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione della norma di diritto di cui all'articolo 2094 cod. civile (art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.)” avendo, la Corte territoriale, analizzato separatamente, e non globalmente, gli indici sussidiari della subordinazione. 6. I motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili per plurimi motivi. 7. Preliminarmente, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto trascurano di considerare che il n. 5 dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., che viene invocato a sostegno delle doglianze, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere invocato, rispetto ad un appello promosso nella specie dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., in base al quale il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014). Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -6- 7.1. In questi casi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n. 20944 del 2019), mentre nulla di ciò viene specificato nella censura. 7.2. In ogni caso, l’interpretazione di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), abbia introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagliatti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (che, nel caso di specie, ha analiticamente analizzato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro come evidenziate dal lavoratore), ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). 7.3. Va, inoltre, rammentato –in ordine agli argomenti sollevati da parte ricorrente nella memoria –che questa Corte ha affermato che in tema di ricorso di cassazione, iltravisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione dellaprova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -7- cod.proc.civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ. (Cass. n. 24395 del 2020, ove – nell’ampia e approfondita motivazione - si richiama, altresì, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte secondo cui la denuncia di un errore consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte comesicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod.proc.civ., n. 5, ma di revocazione a norma dell'art. 395 cod.proc.civ., comma 1, n. 4: cfr., ex multis, Cass. n. 2529 del 2016, 5149 del 2003, 2932 del 1999, 5351 del 1983); 8. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 cod.civ., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. n. 16681 del 2007; Cass. n. 14160 del 2014). 8.1. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 2094 c.c. è denunziabile in questa sede di legittimità soltanto ove il giudice del merito abbia assunto a fondamento della decisione criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato non corretti; per contro il giudizio espresso sulla ricorrenza o meno nel caso concreto di Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -8- detti indici, all'esito della valutazione delle istanze istruttorie, costituisce accertamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione (ex plurimis: Cass. n. 163 del 2020; Cass. n. 4884 del 2018; Cass., n. 17009 del 2017; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 13448 del 2003; Cass. n. 8254 del 2002; Cass. n. 14664 del 2001; Cass. n. 5960 del 1999), vizio che –come già evidenziato – è precluso dalla una pronuncia c.d. doppia conforme; 9. La dedotta violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020), censura non dedotta nel caso di specie. 10. La violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -9- motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960 del 2014). 11. L'omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. consiste nella mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione, nulla avendo a che vedere con la mera carenza motivazionale, in una delle sue possibili manifestazioni; nel caso di specie, non è stata rilevata alcuna omissione di una decisione su di un capo di domanda (intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto). 12. Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 cod.proc.civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass.n.7694 del 2018, Cass. n. 32178 del 2021 in motivazione); invero, i poteri d'ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, carenze ampiamente esposte (al pari della pronuncia di primo grado) dalla sentenza di appello impugnata. 12.1. L'esercizio di poteri istruttori d'ufficio può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5 (mezzo di impugnazione precluso, come già evidenziato, nel caso di specie), qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la Ric. 2021 n. 21853 sez. ML -ud. 12-07-2022 -10- richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (vedi per tutte Cass. n. 12717 del 2010, da ultimo Cass. n. 31438 in motivazione), mentre la sentenza impugnata ha esaminato ogni singolo capitolo di prova testimoniale sottolineando, per ciascuno, il profilo di inammissibilità e/o di irrilevanza. 13. In conclusione, le censure contenute nel ricorso, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità; 14. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. 15. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ult