CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33370/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma di condanna per il reato di lesione personale; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla responsabilità per il reato e al travisamento delle prove dichiarative, rilevando l'assenza di concordanza tra le varie dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai suoi familiari - non è consentito in sede di legittimità perché, al di là del nomen iuris, si tratta di doglianze in punto di motivazione e, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato, inoltre, che molte delle doglianze prospettate sono versate in fatto, il che costituisce un'altra ragione di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la memoria di parte civile è intempestiva, siccome depositata il 12 gennaio 2024, senza il rispetto del termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen., il che impedisce la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla medesima parte civile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, 18 gennaio