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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35147/2022

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RETO sul ricorso iscritto al n. 18949/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4741/01/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

TF3041302023/2010 - TF3041302024/2010. vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 10/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi.

Roma, 23, /(17z.--- DEPOSTI \-r, i T\ C..\'‘:CEILERF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso iscritto al n. 18949/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4741/01/2014, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. TF3041302023/2010 - TF3041302024/2010. vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 10/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Roma, 23, /(17z.--- DEPOSTI \-r, i T\ C..\'‘:CEILERF
Sentenza Cassazione n. 35147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris