CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso n. 22141 del 2019 proposto da: Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 413/2019 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del dì 08/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale di Ferrara, opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso due cartelle esattoriali e al relativo provvedimento di fermo amministrativo, per spese di giustizia. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], l’opposizione agli atti esecutivi venne accolta dal Tribunale adito, per nullità della notifica delle cartelle, perché la notifica dell’avviso di ricevimento, di cui all’art. 140 cod. proc. civ., era stata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22141/2019 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 15192/2022 effettuata da soggetto privato ([OSCURATO:SOCIETA]) invece che da [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente esclusione dell’efficacia sanante alla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate. Avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, recante n. 413 e pubblicata il 24/05/2019, propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], col ministero dell’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA], sebbene sia stato raggiunto da rituale notifica del ricorso di questa fase di legittimità, presso il proprio difensore nella fase di merito, è rimasto intimato. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è stato ritualmente notificato il 22/07/2019 e pertanto nei sessanta giorni dalla pubblicazione, in data 27/05/2019 della sentenza, che non risulta essere stata notificata, del Tribunale di Ferrara e la copia del ricorso è stata compiutamente depositata nel termine di legge. L’unico motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate censura come segue la sentenza del Tribunale di Ferrara: violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 261 del 22/07/1999, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 58 del 31/03/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Il motivo si incentra sull’avere la sentenza di merito affermato che l’invio della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito mediante un soggetto privato di gestore del servizio postale, nella specie la [OSCURATO:SOCIETA], anziché a mezzo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., determinava l’inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, notificate, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate in data antecedente al 10/09/2017, data di entrata in Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 22141/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22141/2019 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 15192/2022 vigore della legge 4/08/2017, n. 124, il cui art. 1, comma 57, lett. Data pubblicazione 12/05/2022 b) reca l’abrogazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 22/07/1999. Il motivo, e con esso il ricorso, è fondato. La giurisprudenza anche nomofilattica di questa Corte (Sez. U del 10/01/2020 Rv. 656575 – 01, seguita da Cass. n. 02299 del 31/01/2020 Rv. 656754 - 02) ha, invero, affermato che: «in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017.». Il Tribunale di Ferrara ha, pertanto, erroneamente pretermesso detti principi, in base ai quali andava certamente esclusa la conclusione dell’inesistenza della notifica e quindi, tra l’altro, verificata la ritualità di quest’ultima in relazione alle discipline applicabili richiamate nella suddetta pronuncia, se del caso pure tenendo presente delle modalità generali di sanatoria, quali, in astratto, anche quella derivante dalla costituzione in giudizio del destinatario della notifica. La sentenza di merito, sebbene ampiamente motivata, sulla base della giurisprudenza anteriore all’arresto sopra evidenziato, deve essere cassata, alla stregua del richiamato orientamento nomofilattico, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, dovendosi affermare che nella specie andava esclusa l’inesistenza della notifica, la cui ritualità andava verificata con riferimento alle richiamate normative e per la quale ogni forma di eventuale invalidità avrebbe comportato la necessità di verificare Ad. 08/03/2022 CC R.G.N. 22141/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 22141/2019 Numero sezionale 392/2022 Numero di raccolta generale 15192/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’applicabilità del regime sulla nullità, ivi compresa la sanatoria per raggiungimento dello scopo in ipotesi di costituzione del destinatario della notifica stessa. Il ricorso deve, per quanto motivato, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata – in quanto sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. – al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, che nel deciderla si atterrà a quanto in questa sede rilevato e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC R.G.N. 22141/2019; estensore: C. Valle F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S