CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Torino ha disatteso il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego apposto dal D.A.P. in data 06/05/2025, a fronte della domanda di trasferimento in altro istituto penitenziario. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, quanto agli artt. 35-bis e 42 Ord. pen., nonché 29 Cost e 6 Cedu, nonché motivazione illogica e carente, per non esser stata considerata la natura del tutto immotivata del trasferimento disposto dall'amministrazione penitenziaria. 3. Come correttamente osservato dal Magistrato di sorveglianza, la decisione concernente il diniego di trasferimento del detenuto ha natura squisitamente 'amministrativa e spetta - in via esclusiva - all'amministrazione penitenziaria. Viene in rilievo, infatti, un reclamo di natura generica, in ordine a una tipologia di provvedimento che non incide sui diritti soggettivi del detenuto, bensì solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennaio 20