CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 07573/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3264/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore edelettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G P [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Dichiarazione cessazione materia contendere – Statuizione sulle spese di lite – Applicazione della c.d. soccombenza virtuale R.G.N. 3264/2021 Ud. 12/03/2025CC Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 2 di 10 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesadagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati– avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1596/2020 depositata il 19/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]” ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1596/2020, pubblicata in data 19 novembre 2020, la quale - all’esito dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e nella regolare costituzione degli altri appellati REGIONE ABUZZO e MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]- ha definito il gravame proposto avverso l’ordinanza ex art. 702-bis del Tribunale di L’Aquila del 20 febbraio 2016 dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia tra [OSCURATO:PERSONA] VESTINAe COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]”, gravando quest’ultima –in applicazione del criterio della soccombenza virtuale –delle spese sia della stessa [OSCURATO:PERSONA] VESTINAsia della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in prime cure chiedendo la condanna della COMUNITA’ MONTANA “MONTAGNA Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 3 di 10 PESCARESE” alla corresponsione della somma di € 514.824,87 , deducendo, a fondamento della propria domanda, una serie di deliberazioni di approvazione del progetto (piano di zona) e di definitiva approvazione del rendiconto delle spese per lo svolgimento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dal [OSCURATO:PERSONA] per i servizi sociali dal 2008 al 2013. Si era costituita la COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]”, che aveva contestato la fondatezza della domanda - deducendo di non aver mai ricevuto l'accreditamento dei fondi daparte della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA] – e, autorizzata dal Tribunale, aveva proceduto alla chiamata in causa della medesima REGIONE, la quale, a propria volta, aveva chiamato in causa il MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la domanda rilevando che le parti avevano subordinato il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] VESTINAa ricevere la somma dalla COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]” alla condizione che quest’ultima ricevesse i fondi dalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in tal modo sottoponendo la convenzione all’alea della mancata erogazione, e che, non sussistendo prova della erogazione delle somme, la domanda non poteva essere accolta, risultando conseguentemente assorbite le domande di cuialle chiamate proposte in garanzia. 3. La Corte d’appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che le due parti principali avevano depositato conclusioni conformi, dando atto che l’appellante aveva ricevuto la quanto da essa rivendicato,ed ha quindi proceduto alla statuizione sul regolamento delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale. Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 4 di 10 A tal fine, la Corte territoriale ha valorizzato la documentazione depositata dalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], da cui emergeva che la stessa REGIONE aveva proceduto all'adozione dei relativi impegni di spesa, deliberando l'invio degli atti alla tesoreria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento, con successiva emissione del relativo mandato di tesoreria. Sulla scorta di tale dato, la Corte territoriale ha concluso che la condizione sospensiva contemplata nella convenzione tra le due parti principali non si era venuta ad avverare unicamente per fatto imputabile alla sola COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]” la quale non aveva proceduto all’incasso delle somme, come anche desumibile dal fatto che la successiva dichiarazione conforme delle parti, nel dare atto dell’avvenuta erogazione finale, non aveva precisato la data di tale erogazione che poteva quindi ritenersi essere quella già in precedenza provata dalla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’appello, quindi, ha ritenuto sussistente una soccombenza della COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]”sia nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] sia nei confronti della REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], compensando invece le spese tra la stessa REGIONE ABUZZO ed il MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA]. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ricorre la COMUNITA’ MONTANA “[OSCURATO:PERSONA]”. Resiste con controricorso la REGIONE [OSCURATO:SOCIETA]. Sono rimasti intimati l’[OSCURATO:PERSONA] VESTINAed il MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] 5. In data 13 ottobre 2023, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 5 di 10 A detta proposta ha fatto seguito istanza della parte ricorrente per la definizione del giudizio. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Si censura la decisione impugnata per avere omesso di esaminare gli elementi documentali dai quali emergeva la tempestiva attivazione della ricorrente stessa per conseguire l’erogazione delle somme, ed in particolare i solleciti inviati alla REGIONE [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1359 c.c. Secondo la ricorrente la decisione impugnata avrebbe errato ad applicare l’art. 1359 c.c. imputando alla ricorrente medesima il mancato avveramento della condizione, deducendo ancora una volta di essersi prontamente attivata e di non avere in ogni caso un interesse al mancato avverarsi della condizione. 2. Preliminarmente, si deve osservare che non può trovare conferma la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. La proposta, infatti, si basava sull’affermazione della improcedibilità del ricorso “per il mancato deposito, contestualmente al ricorso, nella cancelleria della Corte, di copia autentica della decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita -nei casi in cui la legge dispone Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 6 di 10 che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022 nonché Cass., Sez.U n.10648 del 2.5.2017)”nonché nel mancato superamento della “ c.d. «prova di resistenza» perché la notificazione, seguita il 20.1.2021 (mercoledì) non è avvenuta nei sessanta giorni dalla data della pubblicazione della sentenza(scadenti il 18.1.2021), prima della quale la notificazione della sentenza non avrebbe potuto essere eseguita (Sez. 6 -, n. 15832 del 7.6.2021; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 - 3, n. 17066 del 10.7.2013; nonché punto 4.2. della citata SSUUU 21349/2022).”. Alla luce dell’esame degli atti, infatti, emerge che la ricorrente ha invece regolarmente depositato la copia della sentenza della Corte d’Appello che le era stata notificata dalla controparte , dovendosi, di conseguenza,ritenere il ricorso tempestivo. 3. Si deve, semmai, rilevare una diversa carenza, costituita dal fatto che il ricorso è stato notificato al MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] e non, come sarebbe stato corretto, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 7 di 10 inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013). 4. Il ricorso, infatti, è da ritenere comunque inammissibile. 4.1. In linea generale, occorre rammentare che q uesta Corte ha chiarito che spettaal giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, il compito di delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione solo quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 ; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11098 del 24/04/2024). Per contro, si deve rilevare che nel caso ora in esame i motivi di ricorso, ben lungi dall’evidenziare – ad anzi, ancor prima, dall’argomentare – la sussistenza di una delle specifiche ipotesi individuate da questa Corte, si sostanziano in un inammissibile sindacato del merito della decisione della Corte d’Appello. 4.2. Il primo motivo, invero, censura il percorso logico ed argomentativo del decisum impugnato e ne afferma l'erroneità per il fatto che la Corte territoriale avrebbe ritenuto non condivisibili gli argomenti difensivispesi dall’odierna ricorrente, senza quindi dedurre in concreto alcun omesso esame di un fatto storico -secondo i canoni individuati da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 8 di 10 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14802 del 14/06/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017) – ma semplicemente dolendosi in modo generico dell’omessa valutazione di elementi probatori. In tal modo, tuttavia, il motivo non solo si pone in contrasto con quanto da questa Corte reiteratamente chiarito- e cioè che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018) , e ciò in quanto l e deduzioni avent i ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018) – ma anche finisce per censurare in modo inammissibile la valutazione operata dal giudice di merito in ordine all’esistenza di adeguata prova del fatto che la Regione avesse proceduto allo stanziamento delle somme, sollecitando un inammissibile nuovo esame degli elementi probatori. 4.3. Non dissimili sono le carenze che affliggono il secondo motivo, il quale, ben lungi dall’evidenziare un non corretto governo dell’art.1359 c.c., si limita a sindacare la valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale, contestando il giudizio di merito da quest’ultima espresso, peraltro omettendo anche di confrontarsi con la concreta ratio decidendi, la quale consiste non nell’affermazione dell’applicabilità dell’art. 1359 c.c. bensì nella duplice affermazione per cui, in primo Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 9 di 10 luogo, quella che – con statuizione non censurata – era stata individuata come una condizione apposta alla convenzione si era venuta ad avverare e, in secondo luogo,era stata semmai la ricorrente a non adempiere all’obbligo – su di essa gravante – di procedere all’incasso e successiva erogazione delle somme già pienamente stanziate dalla REGIONE. 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ella controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo Sez. S1 - R.G. 3264/2021 – CC 12/03/2025 - Pagina nr. 10 di 10 d