CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 19696/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'o , 'l -,ar ,:,, ::2.pigrare il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ai sensi dell'art. 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza tale regime era giustificato da plurimi elementi, costituiti dall'inserimento del condannato nel clan camorristico operante nella zona catanese; egli genero di Santapaola aveva assunto ruolo verticistico nel clan mafioso di riferimento. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorreva per cassazione, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione del regime peiitenziaric: differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Alcuna attualità di pericolosità avrebbe n-i,us!,:ificato quel regime e, per altro verso, il Tribunale di sorveglianza k aveva omesso (:: e_- arrinare gli aspetti attuali di una possibile pericolosità dell'istante. 4e11-'-int-e-~e stata deposita memoria in cui si ribadiscono le ragioni a fondamento del ricorso e si rich ,,-?de l'ars?,ennazione del ricorso alla i'attazione in Sezione. 3. Il ricorso e ina—iissibile, essendo affidato a motivi maeifestamente infondati e non consentiti dalla ,. Deve, in p' or cr :) o. va, -si che l'ambito Je.isThdacato devoluto alla Corte di cassazione in ordine all'appii r..-iziorit-, ,ii,A regime - penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Ree., è IThitato alla violazione di legge. Tale limitazione è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di ieque sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal tribunale di sorvedierze per :itenere giustificata l'applicazione de: regime differenziato, ovvero quando le ine_::,, .3: o: o Lati re del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari nass••• -i(:' ic -H3 fer rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. t..., 2- ellegrino, Rv. 22,, 611). Contrronar' , specie, non ricorre né la v olazione il legge, né la mancanza di motivazione. PH-- ' -ertemente valutati e r‘iiicati in senso sfavorevole gli elementi che hanno indotto ,-. ,-e.-:,binge.-e le doglianze. Ir partHcoare, i, richiamo allo stesso ruolo e legame di affinità di Vacante dimostrava un ruolo di indubbia centralità rispetto agli associati in libertà. Si imponeva, pertanto, la proroga del regime speciale. Il ricorso ripropone elementi già valutati correttamente dal Tribunale e rinsalda la valutazione che aveva indotto il giudice di merito a confermare Li conclusione cui si è inteso pervenire.. Per w ier:: ,--,i'-;,H,,,. l' -npugnazionc.--. proposta deve essere dichiarata inammissibile, con la conseguen , e e ,l ,:::',- H s,,'. ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di eson.c- -), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in : 3.000,00 euro, ai se:isi dei:'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inornn- 2CID:1n2 -ente sI piga[eente delle spese processuali e al versainen' 1, PC r: onde. Così decis- in • [OSCURATO:PERSONA]!iere. r2stesore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LLER1A DEPOSITATO