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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08283/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 27/10/2021 la Corte di appello di Bari rideterminava nella misura del dispositivo il giudizio di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio già individuato dal Tribunale di Trani, con pronuncia del 16/10/2014, a carico di numerosi imputati.

2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

3.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla

I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.2 Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame.

Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, con la quale si ritiene eccessiva la pena, irrogata su richiesta dello stesso imputato.

4. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la stessa ragione, avendo - anch'egli - concordato la pena, con rinuncia ai motivi, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 5.

Considerato, infine, che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello - con ampia e ragionata motivazione - ha dichiarato inammissibile il gravame, evidenziando la mancata indicazione dei punti della decisione ai quali si riferiva l'impugnazione, oltre che dei motivi, con la specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta.

D'altronde - ha evidenziato il Collegio - già prima della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. (di cui alla

I. n. 103 del 2017), era stato ritenuto inammissibile l'appello che si limitasse alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado, senza la specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza (tra le altre, Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv. 267011).

Successivamente, erano peraltro intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), che avevano affermato - con principio costantemente ribadito - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

4.1. Considerato, peraltro, che la valutazione svolta dalla Corte di appello non può essere sindacata in questa sede, perché adeguatamente argomentata, anche con richiamo agli elementi a fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Dal che l'irrilevanza della prescrizione, eccepita in questa sede.

5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 27/10/2021 la Corte di appello di Bari rideterminava nella misura del dispositivo il giudizio di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio già individuato dal Tribunale di Trani, con pronuncia del 16/10/2014, a carico di numerosi imputati. 2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 3.2 Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, con la quale si ritiene eccessiva la pena, irrogata su richiesta dello stesso imputato. 4. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per la stessa ragione, avendo - anch'egli - concordato la pena, con rinuncia ai motivi, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 5. Considerato, infine, che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello - con ampia e ragionata motivazione - ha dichiarato inammissibile il gravame, evidenziando la mancata indicazione dei punti della decisione ai quali si riferiva l'impugnazione, oltre che dei motivi, con la specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano la richiesta. D'altronde - ha evidenziato il Collegio - già prima della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. (di cui alla I. n. 103 del 2017), era stato ritenuto inammissibile l'appello che si limitasse alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei dal giudice di primo grado, senza la specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti svolti in sentenza (tra le altre, Sez. 6, n. 25711 del 17/5/2016, V., Rv. 267011). Successivamente, erano peraltro intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), che avevano affermato - con principio costantemente ribadito - che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 4.1. Considerato, peraltro, che la valutazione svolta dalla Corte di appello non può essere sindacata in questa sede, perché adeguatamente argomentata, anche con richiamo agli elementi a fondamento della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Dal che l'irrilevanza della prescrizione, eccepita in questa sede. 5. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27
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