CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 1986
Cassazione n. 05461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e nei motivi di replica e conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 aprile 2021 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod proc. pen. del provvedimento del 27 marzo 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi il 23 marzo 2021 in Palermo: a) tentato omicidio aggravato di Giuseppe, Antonino e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 56, 575 e 416 bis.1 cod. pen., perché, in concorso con terzi soggetti, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte delle vittime; in particolare, formando un commando di uomini muniti di più armi da sparo, dopo aver attirato le vittime con la scusa di un incontro, avevano dapprima colpito [OSCURATO:PERSONA] facendolo rovinare a terra, dopodiché avevano esploso numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo di tutte le vittime ad altezza uomo, attingendo [OSCURATO:PERSONA] agli arti superiori e inferiori e [OSCURATO:PERSONA] al gluteo destro, che non sortivano evento letale solo per puro caso. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con metodo mafioso e con lo scopo di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "Cosa nostra"; b) porto di armi comuni da sparo aggravato, ai sensi degli artt. 4, secondo comma, e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché aveva illegalmente portato in luogo pubblico più armi comuni da sparo al fine di commettere il reato di cui al capo a. Il Tribunale ha evidenziato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (anche relativamente alla circostanza ex art. 416 bis.1 cod. pen.) si evinceva dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] prese il 24 marzo 2021; che le comprensibili difformità dei racconti forniti erano rimaste limitate ad aspetti marginali della vicenda, che non potevano incidere su un nucleo essenziale del racconto e, in particolare, sulla partecipazione dell'indagato nell'agguato e sull'uso delle armi; che, inoltre, non era fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Colombo, in quanto - a dire della difesa - provenienti da soggetto che avrebbe dovuto essere sentito ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. in relazione al reato di favoreggiamento personale, posto che le dichiarazioni c.d. indizianti si riferiscono esclusivamente a quelle rese dalla persona informata dei fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi e non, invece, quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato, posto che la norma salvaguarda la persona che abbia commesso 2 k un reato e non quella che debba ancora commetterlo; che, in ogni caso, anche le sole dichiarazioni di Chillemi risultavano autosufficienti a fondare l'ipotesi accusatoria; che la condotta era stata posta in essere con modalità fortemente dimostrative del radicato potere criminale sul territorio espressamente evocato dall'indagato, il quale aveva minacciato di morte i membri della famiglia Colombo, nel caso in cui non si fossero allontanati dal quartiere (luogo, quindi, nel quale esercitava una sicura influenza); che, nel caso di specie, operava la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, vi era il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, in considerazione dell'allarmante gravità della condotta, messa in atto con il sostegno di un nutrito numero di persone, che avevano sferrato un agguato in pieno giorno, esplodendo colpi di pistola ad altezza uomo e mostrando un assoluto disprezzo per la vita umana; che, inoltre, vi era pericolo di inquinamento probatorio, posto che le minacce espressamente indirizzate a Chillemi erano sintomatiche di un'allarmante personalità prevaricatrice; che, quindi, la spiccata capacità criminale dell'indagato non consentiva di formulare, neanche in concreto, una prognosi favorevole in ordine al rispetto, da parte dello stesso, della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con l'uso di dispositivo elettronico, inidonea a contenere le esigenze cautelari. 2. Il ricorrente articola cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 291 e 309, comma 5, cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il pubblico ministero non aveva trasmesso al giudice del riesame atti favorevoli all'indagato, rappresentati dal provvedimento del 20 aprile 2021, con il quale il G.i.p. aveva revocato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo inattendibili le dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, in forza dell'informativa della polizia giudiziaria del 17 aprile 2021. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale non avrebbe compiuto uno scrutinio approfondito delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa. In particolare, le dichiarazioni rilasciate il 23 marzo 2021 (comprendendo anche la registrazione audio avente ad oggetto il segmento temporale relativo al rifiuto di firmare il verbale di sommarie informazioni), se non utilizzabili contro l'indagato, in quanto non sottoscritte dal soggetto interessato, in favore del principio del favor rei, dovevano essere usate dal giudice di merito per rilevare la contraddizione con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso il 24 e il 25 marzo 2021 e il fatto che Colombo fosse a conoscenza delle dichiarazioni rese da Chillemi. In sintesi, l'intero compendio probatorio si componeva dell'unica fonte dichiarativa, rappresentata dalle dichiarazioni di Chillemi, erroneamente giudicate autosufficienti dal giudice di merito, nonostante vi fosse la prova del fatto che la stessa apparteneva ad una fazione contrapposta a quella capeggiata dai fratelli Maranzano e, in ogni caso, intratteneva una relazione more uxorio con Colombo, tanto da poterle attribuire la qualità sostanziale di parte offesa. Infine, il Tribunale avrebbe omesso di adottare una reale motivazione circa la dedotta irrilevanza delle produzioni difensive, ritenuta generica in maniera del tutto apodittica. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., perché il Tribunale, travisando la richiesta di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di considerare che "la reticenza di sottoscrivere il verbale di sommarie informazioni testimoniali del 23 marzo 2021 si poneva quale evidente atteggiamento reticente rispetto allo svolgimento delle indagini per la repressione di gravi illeciti", circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a considerare Colombo quale soggetto indagato di reato probatoriamente collegato. Pertanto, le successive dichiarazioni da lui rilasciate erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ravvisato in maniera errata la sussistenza dell'animus necandi, senza considerare che il reato di lesioni risultava più confacente al caso di specie, in quanto non era possibile ritenere sussistente l'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio solo in forza dell'utilizzo delle armi. 2.5. Con l'ultimo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416 bis.1 cod. pen. e 275, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, anche se non vi era prova di una contiguità di Maranzano con la consorteria mafiosa, non potendo bastare a tal fine l'avvertimento proferito dallo stesso nei confronti della compagna della parte offesa (in quanto corrispondente ad analogo avvertimento da lui ricevuto) e le modalità della condotta contestata. 2.6. Con memoria del 9 novembre 2021, il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità prevede che il vizio di legge denunciato con il primo motivo di ricorso non possa proporsi per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione solo quando la difesa, a conoscenza degli atti pretermessi, ometta di dedurre tale circostanza al giudice di merito. Nel caso di specie, invece, vi è prova del fatto che l'informativa del 17 aprile 2021 (che aveva l'attitudine a inferire effetti sulla valutazione della prova dichiarativa in esame) era stata acquisita dalla difesa successivamente alla celebrazione dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che - come rilevato dal Procuratore generale - in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, l'eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Sez. 3, n. 47559 del 16/07/2019, Milanese, Rv. 277991). Deve ricordarsi, infatti, che è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al Tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato (Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 2019, Barbagallo, Rv. 275208). Nel caso di specie, pertanto, nessuna indicazione era stata offerta al giudice di merito per consentire di verificare se tale atto fosse stato effettivamente trasmesso tardivamente e, soprattutto, quale fosse la sua portata, il suo significato e, quindi, se esso fosse, anche solo astrattamente, favorevole all'indagato. Il Tribunale, quindi, non ha potuto esprimere alcun accertamento in merito, posto che l'informativa richiamata da Maranzano era successiva all'udienza camerale, circostanza che non permette alla Corte di cassazione di procedere con l'eventuale declaratoria di inefficacia della misura, posto che su tale punto non si è potuto instaurare il contraddittorio dinanzi al giudice di merito e tale impedimento non è certamente superabile per le considerazioni svolte dal ricorrente nella memoria del 9.11.2021, perché l'informativa sopraggiunta all'udienza ex art. 309 cod. proc. pen., deve essere sempre sottoposta al vaglio del G.i.p. del Tribunale e del Tribunale del riesame e non può mai essere direttamente valutata dal giudice di legittimità.1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che il Tribunale ha compiuto una puntuale analisi delle dichiarazioni della persona offesa e di Chillemi, queste ultime riscontrate anche oggettivamente da tre telefonate alla centrale operativa delle Forze dell'ordine e dai reperti rinvenuti. Il motivo di ricorso, inoltre, asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. La valutazione della deposizione della persona offesa, infatti, essendo supportata da una motivazione chiara e lineare, rappresenta una questione di fatto, che esula dal giudizio di legittimità. 1.3. Il terzo motivo non può essere accolto in sede di legittimità, posto che - come rilevato nel provvedimento impugnato - le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63 cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, sicché, nell'ipotesi di sospettate falsità che traggono origine dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo, la prova assunta è utilizzabile e valutabile in relazione al residuo materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37818 del 25/11/2020, Antinori, Rv. 280361). Detta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commettere il reato. Inoltre, come è stato già puntualizzato dalla giurisprudenza, in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del tempus regit actum, le dichiarazioni del soggetto che rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti sono legittimamente utilizzabili, nulla rilevando in contrario la circostanza che il dichiarante abbia successivamente assunto la veste di indagato o imputato. La difesa non si è confrontata con detta pronuncia né ha addotto motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, cosicché il motivo di ricorso risulta inammissibile, perché generico. 1.4. Gli ultimi due motivi di ricorso, infine, sono inammissibili, poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il giudice di merito ha evidenziato che l'indagato si era avventato sulla vittima, colpendola con una testata, fatto che l'aveva fatta stramazzare al suolo, e poco dopo erano stati esplosi dei colpi di arma da fuoco ad altezza uomo, alcuni dei quali avevano attinto Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Dagli atti, inoltre, era emerso che [OSCURATO:PERSONA] portava con sé una pistola alla cintola insieme al correo [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva anche estratta. L'indagato, 6 /./7 quindi, aveva preso pienamente parte alla condotta delittuosa, pronunciando chiare minacce, dando avvio alla lite con la predetta aggressione alla vittima e portando con sé un'arma. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, quindi, vi erano tutti gli elementi per poter accertare l'animus necandi, considerando che, in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha carattere indiretto, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi, assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post, in riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208). ic o o u 1.5. Non fondat-aw,—altresì, il motivo di ricorso nel quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Anche in questo caso il giudice di merito, nel pieno rispetto dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia, condivisi anche dall'odierno Collegio e puntualmente richiamati nelle sentenze, ha adeguatamente motivato circa la sussistenza della predetta circostanza aggravante in entrambi i profili, oggettivo e soggettivo, rispettivamente contestati. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'azione delinquenziale si iscriveva a pieno titolo in un modo di agire tipicamente mafioso, posto che la condotta era stata realizzata con una modalità fortemente dimostrativa del radicato potere criminale sul territorio espressamente evocato dall'indagato, il quale aveva minacciato di morte i membri della famiglia Colombo, nel caso in cui non si fossero allontanati dal quartiere nel cui ambito esercitava, evidentemente, una sicura influenza. Così facendo, il giudice di merito ha chiarito la ricorrenza della medesima aggravante anche sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa. In punto di diritto, appare sufficiente ricordare da un lato (e con particolare riferimento al primo dei reati in contestazione) che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in oggetto, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la Violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo» (Sez. 2, sent. n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). 1.6. [OSCURATO:PERSONA], quindi, ritiene corretta la valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari o di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. o 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Maranzano, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca