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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46392/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen. per essere stata confermata la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 - è inammissibile per genericità, difettando la specifica indicazione delle ragioni di fatto e diritto che supporterebbero la doglianza e non confrontandosi il ricorrente con le corrette argomentazioni spese nella sentenza impugnata (pag. 3) per affermare la consapevolezza della condotta illecita ed escludere la prova che all'epoca dei fatti la società amministrata dall'imputato versasse in crisi di liquidità tale da rendere impossibile il versamento delle ritenute; va peraltro evidenziato come il reato in esame, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché il dolo non può essere escluso dalle vicende successive, connesse alla diffida ad adempiere inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 43 cod. pen. per essere stata confermata la sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 - è inammissibile per genericità, difettando la specifica indicazione delle ragioni di fatto e diritto che supporterebbero la doglianza e non confrontandosi il ricorrente con le corrette argomentazioni spese nella sentenza impugnata (pag. 3) per affermare la consapevolezza della condotta illecita ed escludere la prova che all'epoca dei fatti la società amministrata dall'imputato versasse in crisi di liquidità tale da rendere impossibile il versamento delle ritenute; va peraltro evidenziato come il reato in esame, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti, momento nel quale deve sussistere l'elemento soggettivo, sicché il dolo non può essere escluso dalle vicende successive, connesse alla diffida ad adempiere inviata al contravventore a seguito dell'accertamento della violazione per consentirgli di giovarsi della speciale causa di non punibilità ivi prevista (Sez. 3, n. 43607 del 15/09/2015, Piro, Rv. 265284); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottob