CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in-controricorrente–Numero registro generale 21087/2025Numero sezionale 3555/2026Numero di raccolta generale 13668/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 366/2025 della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SARDEGNA, depositata il 7/03/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOGiuseppina Putzu propone ricorso, affidato a quattro motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sardegna aveva respinto l’appello avversola pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Sassari n.656/2022 con cui era stato respinto il ricorso proposto avversoaccertamento IMU per l’anno 2015 emesso dal Comune di Olbia.Il Comune resiste con controricorso.Con decreto del 5/12/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 7, comma 1, della L.212/2000, all’art. 1, comma 162, della L. 296/2006 e all’art. 11 del D.Lgs.504/1992, come modificato dal D.Lgs. 32/2001, per avere la Corte disecondo grado erroneamente ritenuto, l’atto impositivo impugnato,adeguatamente motivato, pur in assenza dell’indicazione dei criteriutilizzati per la determinazione del valore venale delle aree interessate eNumero registro generale 21087/2025Numero sezionale 3555/2026Numero di raccolta generale 13668/2026Data pubblicazione 11/05/2026della delibera della [OSCURATO:PERSONA] (o altro atto equipollente) cheavrebbe dovuto stabilire tali valori o i relativi criteri di determinazione.2.2. Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato,sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ... l'obbligomotivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesseargomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'ane il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 14926 del 2025); ... altresì... in tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazioneall'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dalprimo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212(cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di renderecomprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari persostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate aquelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti difatto, al che consegue che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli attiirrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anchesecondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente notiper effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalitàdi legge relative alla loro pubblicazione (cfr. Cass. n. 13105 del 2012)]».3.1. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., censura la sentenza impugnata denunciando vizio dimotivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.3.2. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ... laNumero registro generale 21087/2025Numero sezionale 3555/2026Numero di raccolta generale 13668/2026Data pubblicazione 11/05/2026motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. n. 22232/2016, Cass. Sez. U, n. 16159 del2018); ... le condizioni che precedono non possano dirsi sussistenti nelcaso di specie, dal momento che il giudice di secondo grado ha espostoesplicitamente l’iter logico-giuridico posto a fondamento della propriadecisione, in modo tale da renderne intellegibile la ratio decidendi »].3.3. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita,dunque, in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllodel percorso logico — giuridico che ha portato alla decisione, tant'è che,con i restanti motivi, la contribuente ha potuto censurare compiutamentegli errori che, a suo giudizio, giustificano comunque la richiesta cassazionedell'impugnata sentenza.4.1. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., censura la sentenza impugnata per omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,dal momento che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di valutarela concreta incidenza dei vincoli idrogeologici, gli oneri di urbanizzazione edi mitigazione del rischio, nonché la crisi del mercato immobiliare sulladeterminazione del valore venale delle aree.4.2. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ...secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nell’ipotesi di «doppiaconforme», il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.Sez. U. n. 22430/2018, Cass. n. 26774/2016); ... le condizioni cheprecedono non ...(sono)... state soddisfatte dalla ricorrente»].Numero registro generale 21087/2025Numero sezionale 3555/2026Numero di raccolta generale 13668/2026Data pubblicazione 11/05/20265.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997 e lamenta che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado,dopo aver disposto la riunione dei due appelli relativi agli anni d'imposta2015 e 2016, abbia erroneamente omesso di applicare d'ufficio il principiodel cumulo giuridico delle sanzioni, in violazione dell'art. 12, comma 5, delD.Lgs. 472/1997.5.2. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ... intema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie,l'applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previstodall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, può essere richiesta soltantonell'ambito di un iter processuale corretto, che, per quanto attiene algiudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nelgiudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata onon valutata, nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 17134 del 2018),ipotesi che non ricorre nel caso in esame»].5.3. È opportuno, peraltro, evidenziare che trattasi di orientamentouniforme e consolidato di questa Corte (cfr. Cass. nn. 17134/2018 cit.,26457/2014, 13231/2009, 17202/2006, 28354/2005; conf. Cass. nn.9134/2026 in motiv., 15638/2023 in motiv.), né le pronunce di questaCorte menzionate dalla ricorrente (cfr. Cass. nn. 28116/2025,13790/2025) risultano aver affermato principi di diritto in contrasto conesso.6. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.7. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.8. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzoNumero registro generale 21087/2025Numero sezionale 3555/2026Numero di raccolta generale 13668/2026Data pubblicazione 11/05/2026comma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 4.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro4.000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore delcontroricorrente e della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])