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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23134/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata ribaltata, in accoglimento del gravame del Procuratore generale, l'assoluzione del predetto dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (esito accertamento con etilometro pari a 2,55 g/I e 2,70 g/I, in Piove di Sacco il 9/4/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze reiterative dei temi ampiamenti trattati in sede di gravame, inerenti alla legittimità dell'utilizzo dello strumento previsto dalla legge per l'accertamento del tasso di presenza di alcool nel sangue (c.d. etilometro); che le doglianze risultano, peraltro, incoerenti con la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, alla quale si è invece correttamente ispirato il giudizio di ribaltamento dell'assoluzione, sollecitato dal gravame della parte pubblica, avendo del tutto opportunamente evidenziato i giudici d'appello che la lettura proposta a difesa e recepita, sulla scorta di una consulenza di parte, dal primo giudice, si traduceva nella sostanziale disapplicazione della norma di legge, vale a dire l'art. 186 comma 4, codice strada (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è chiarito che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro; sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

La rsiere [OSCURATO:PERSONA] la erranti D EPOS'tI o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA] Andrea ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale è stata ribaltata, in accoglimento del gravame del Procuratore generale, l'assoluzione del predetto dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, codice strada (esito accertamento con etilometro pari a 2,55 g/I e 2,70 g/I, in Piove di Sacco il 9/4/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze reiterative dei temi ampiamenti trattati in sede di gravame, inerenti alla legittimità dell'utilizzo dello strumento previsto dalla legge per l'accertamento del tasso di presenza di alcool nel sangue (c.d. etilometro); che le doglianze risultano, peraltro, incoerenti con la giurisprudenza ormai consolidata sul punto, alla quale si è invece correttamente ispirato il giudizio di ribaltamento dell'assoluzione, sollecitato dal gravame della parte pubblica, avendo del tutto opportunamente evidenziato i giudici d'appello che la lettura proposta a difesa e recepita, sulla scorta di una consulenza di parte, dal primo giudice, si traduceva nella sostanziale disapplicazione della norma di legge, vale a dire l'art. 186 comma 4, codice strada (sul punto, tra le altre, sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659-01, in cui si è chiarito che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilonnetro; sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La rsiere [OSCURATO:PERSONA] la erranti D EPOS'tI o
Sentenza Cassazione n. 23134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris