Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 09787/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 emessa dal Tribunale di Novara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con la decisione in epigrafe, il Gup del Tribunale di Novara, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 71, comma 1, d.P.R. cit. e, ritenuta la continuazione con i fatti contestati con la sentenza n. 6514 del 2022 della Corte d'appello di Torino, divenuta irrevocabile alla data del 17 marzo 2023, ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 7.300,00 di multa, ordinando, inoltre, a pena espiata l'espulsione dell'imputato a norma dell'art. 86 d.P.R. cit.• Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso dal difensore di fiducia deducendo un unico articolato motivo relativo alla erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 e al vizio di motivazione conseguente.

In particolare, si lamenta la violazione degli ara. 235, 133, 203 cod. pen., 117 Cost. e 8 Cedu in quanto l'espulsione sarebbe stata disposta: a) nonostante non avesse formato oggetto dell'accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.; b) in assenza di ogni motivazione relativa all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato; c) omettendo l'esame comparativo della condizione familiare dello stesso imputato.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che peraltro non hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza.

Innanzitutto, deve ribadirsi quanto ritenuto da una costante giurisprudenza secondo cui in sede di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice può disporre la misura di sicurezza dell'espulsione anche se non rientra nell'oggetto dell'accordo che le parti hanno raggiunto (Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okathtuni).

Quanto alla ritenuta omessa motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, va precisato che quella stessa giurisprudenza pretende che il giudice del "patteggiamento" accerti, con motivazione adeguata, la sussistenza in concreto della pericolosità sociale, accertamento che nella sentenza impugnata risulta essere stato compiuto sulla base dei precedenti specifici dell'imputato, a cui il reato è stato contestato con la recidiva specifica ed infraquinquennale, avendo inoltre evidenziato il giudice l'applicazione in corso di una misura cautelare: tutti elementi che hanno deposto per l'inserimento del prevenuto nel circuito criminale degli stupefacenti, con una valutazione coerente circa il pericolo di reiterazione di tali reati, che giustificano, allo stato, un giudizio di pericolosità sociale non censurabile in questa sede in presenza di una motivazione che non risulta manifestamente illogica.

Infine, quanto all'esame comparativo della condizione familiare, si rileva che la sentenza impugnata sul punto ha fatto corretta applicazione di quella giurisprudenza che pone a carico dell'imputato che richieda il patteggiamento di rappresentare, al momento della richiesta, le eventuali condizioni ostative all'applicazione della misura di espulsione connesse alla propria vita familiare (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega).

Nella specie, tali condizioni ostative non sono state rappresentate con la richiesta di applicazione della pena al giudice di merito e quelle dedotte solo con il ricorso non possono essere prese in considerazione dal giudice di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 emessa dal Tribunale di Novara; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Con la decisione in epigrafe, il Gup del Tribunale di Novara, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 900,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 71, comma 1, d.P.R. cit. e, ritenuta la continuazione con i fatti contestati con la sentenza n. 6514 del 2022 della Corte d'appello di Torino, divenuta irrevocabile alla data del 17 marzo 2023, ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 di reclusione ed euro 7.300,00 di multa, ordinando, inoltre, a pena espiata l'espulsione dell'imputato a norma dell'art. 86 d.P.R. cit.• Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso dal difensore di fiducia deducendo un unico articolato motivo relativo alla erronea applicazione dell'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 e al vizio di motivazione conseguente. In particolare, si lamenta la violazione degli ara. 235, 133, 203 cod. pen., 117 Cost. e 8 Cedu in quanto l'espulsione sarebbe stata disposta: a) nonostante non avesse formato oggetto dell'accordo tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.; b) in assenza di ogni motivazione relativa all'accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato; c) omettendo l'esame comparativo della condizione familiare dello stesso imputato. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che peraltro non hanno tenuto conto della motivazione contenuta in sentenza. Innanzitutto, deve ribadirsi quanto ritenuto da una costante giurisprudenza secondo cui in sede di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudice può disporre la misura di sicurezza dell'espulsione anche se non rientra nell'oggetto dell'accordo che le parti hanno raggiunto (Sez. 6, n. 4210 del 18/01/2022, Okathtuni). Quanto alla ritenuta omessa motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, va precisato che quella stessa giurisprudenza pretende che il giudice del "patteggiamento" accerti, con motivazione adeguata, la sussistenza in concreto della pericolosità sociale, accertamento che nella sentenza impugnata risulta essere stato compiuto sulla base dei precedenti specifici dell'imputato, a cui il reato è stato contestato con la recidiva specifica ed infraquinquennale, avendo inoltre evidenziato il giudice l'applicazione in corso di una misura cautelare: tutti elementi che hanno deposto per l'inserimento del prevenuto nel circuito criminale degli stupefacenti, con una valutazione coerente circa il pericolo di reiterazione di tali reati, che giustificano, allo stato, un giudizio di pericolosità sociale non censurabile in questa sede in presenza di una motivazione che non risulta manifestamente illogica. Infine, quanto all'esame comparativo della condizione familiare, si rileva che la sentenza impugnata sul punto ha fatto corretta applicazione di quella giurisprudenza che pone a carico dell'imputato che richieda il patteggiamento di rappresentare, al momento della richiesta, le eventuali condizioni ostative all'applicazione della misura di espulsione connesse alla propria vita familiare (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega). Nella specie, tali condizioni ostative non sono state rappresentate con la richiesta di applicazione della pena al giudice di merito e quelle dedotte solo con il ricorso non possono essere prese in considerazione dal giudice di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09787/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris