CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28797/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 4 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis D.Lgs. n. 285/1992, alla pena di mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, con beneficio della pena sospesa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. in relazione all'art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis D.Lgs. 285/1992, lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di fornire motivazione adeguata al diniego dell'invocato beneficio, sostenendo che la condotta avrebbe prodotto un sinistro solo a causa dell'impatto con un cinghiale e che le condizioni psicofisiche dell'imputato risultavano normali ad eccezione dello shock derivato dal sinistro stesso. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta discrasie di ordine logico. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato l'esclusione della causa di non punibilità valorizzando: a) le modalità della condotta, essendosi l'imputato messo alla guida in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, presentando tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla legge (1,12 g/I); b) l'entità del pericolo, avendo egli messo a repentaglio la sicurezza stradale in ragione della condotta di guida che ha provocato un sinistro stradale; c) il grado di colpevolezza desumibile dalle predette circostanze. Nella fattispecie, il significativo superamento del limite legale e le concrete modalità della condotta non consentivano di ritenere il fatto di particolare tenuità, essendo stata correttamente esclusa l'applicabilità dell'istituto, avendo il fatto illecito generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 Il