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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 10211/2025

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a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2024 del Magistrato di sorveglianza di Lecce non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di essere autorizzato ad allontanarsi, per ragioni lavorative, dalla provincia di Lecce, per recarsi periodicamente presso cantieri situati nelle province di L'Aquila e Pescara, al fine di svolgere l'attività di direttore di cantiere.

Considerato che l'impugnazione proposta dalla difesa, in data 2 ottobre 2024 (cfr. reclamo a firma dell'avv.

F. Talamo) proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione.

Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto tx-ce-c_R i cA-L nell'apposito albo speciale vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del presente giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA (de plano) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2024 del Magistrato di sorveglianza di Lecce non dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il decreto impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha respinto l'istanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, di essere autorizzato ad allontanarsi, per ragioni lavorative, dalla provincia di Lecce, per recarsi periodicamente presso cantieri situati nelle province di L'Aquila e Pescara, al fine di svolgere l'attività di direttore di cantiere. Considerato che l'impugnazione proposta dalla difesa, in data 2 ottobre 2024 (cfr. reclamo a firma dell'avv. F. Talamo) proviene da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il difensore proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto tx-ce-c_R i cA-L nell'apposito albo speciale vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del presente giudizio di impugnazione. Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Decreto Cassazione n. 10211/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris