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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17708/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026POSTE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale1948rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 133/2024 della CORTE D'APPELLOdi ANCONA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 213/2023;Numero registro generale 23036/2024udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026del 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso peraccoglimento del ricorso principale e del primo motivo delcontroricorso incidentale, respinto il secondo e il terzomotivo del controricorso incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Ancona –premettendo in motivazione che la difesa dell’attorePaolinelli [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ai primi quattro capidelle proprie conclusioni, restando, pertanto, da esaminarela domanda con cui egli chiedeva il pagamento “del premiodi produzione relativo all’anno 2018 e 2019 e 2020 e2021”, in cui, alle dipendenze della agenzia ADECCO, erastato somministrato presso le Poste – così avevaprovveduto: - aveva condannato le convenute [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

“in solido alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di€ 4.397,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge,nonché delle spese di lite” come liquidate; - aveva, inoltre,condannato “[OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderàeventualmente al lavoratore in osservanza del capoprecedente”, oltre al pagamento delle spese processualicome liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corted’appello di Ancona: - rigettava l’appello principaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddettaNumero registro generale 23036/2024sentenza di primo grado; - dichiarava inammissibile Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 03/06/2026contro la stessa sentenza e la confermava; - condannaval’appellante principale al pagamento delle spese delsecondo grado in favore del [OSCURATO:PERSONA], come liquidate,mentre compensava le spese dello stesso grado tra le duesocietà.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) ledoglianze formulate dall’appellante principale [OSCURATO:SOCIETA]; c)che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la conferma della sentenzaimpugnata nella sola parte in cui aveva riconosciuto in suofavore il diritto di rivalsa nei confronti dell’appellanteprincipale; e in via incidentale aveva chiesto riformarsi lastessa sentenza nelle restanti parti.4.

Tanto premesso, riteneva anzitutto incontestato ilprofilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerenteall’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. secondo modalità e caratteristiche che, aparità di mansioni assegnate e nell’arco temporale inprecedenza indicato (anni dal 2018 al 2021), in nullaavevano differenziato la prestazione del primo da quelledei dipendenti della seconda.5.

La Corte, trascritto il testo dell’art. 35 d.lgs. n.81/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini delladecisione, considerava che la volontà legislativa,consacrata nel terzo comma di tale articolo, di affidare allacontrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore ladefinizione di “… modalità e criteri per la determinazione ecorresponsione delle erogazioni economiche correlate airisultati conseguenti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economicoNumero registro generale 23036/2024dell’impresa …”, dovesse essere intesa come Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026riconoscimento alle parti sociali della possibilità di scegliere Data pubblicazione 03/06/2026in che modo ed attraverso quali regole attuare, conprecipuo riferimento agli istituti incentivanti ivi menzionati,il precetto enunciato al primo comma, inderogabilmentediretto a riconoscere in favore dei lavoratori somministratiil diritto a percepire un trattamento economicocomplessivo non inferiore a quello in concreto riservatodall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti.6.

Secondo la Corte, inoltre, il terzo comma dell’art.35 cit. andava inteso come disposizione finalizzata aconsentire di graduare e di adottare le misure economicheincentivanti alle caratteristiche del lavoro insomministrazione, in base a criteri e modalità fissati dalCCNL applicato ai propri dipendenti dall’impresautilizzatrice, in relazione al concreto apporto dei lavoratorisomministrati ai risultati produttivi aziendali, nondiversamente da quanto lo stesso d.lgs. in termini generalistabilisce all’art. 7 per i lavoratori a tempo parziale edall’art. 25 per i lavoratori a tempo determinato.7.

Osservava, ancora, che l’art. 30 del CCNL per lacategoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro,incontestatamente applicato da [OSCURATO:SOCIETA]. ai propridipendenti, giudicato pienamente conforme al dettatolegislativo, non lasciava adito a dubbi circa l’affermazionedi sicura spettanza ai lavoratori somministrati del premiodi produzione o di risultato, ove lo stesso venisse erogatoai dipendenti dell’utilizzatrice.8.

Per la Corte, quindi, sebbene il premio diproduzione sia istituto di matrice esclusivamentecontrattuale, il principio di parità di trattamento economicodei lavoratori somministrati discendeva direttamente dallaNumero registro generale 23036/2024legge, il cui univoco tenore imponeva di affermare che il Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026riconoscimento, da parte dell’impresa utilizzatrice in favore Data pubblicazione 03/06/2026dei propri dipendenti, di qualsivoglia emolumentoretributivo faceva sorgere in capo ai lavoratorisomministrati il diritto di percepire, a parità di prestazionieseguite, un valore economico corrispondente, restandosalva la possibilità per la contrattazione collettiva dicontemplare in favore di costoro misure alternative esostitutive di tali emolumento, purché le stesse, aprescindere dalla formale denominazione, garantiscanonella sostanza il risultato finale inderogabilmente volutodal legislatore; laddove, nel caso di specie, non era statoallegato, ancor prima che documentato, dalle convenuteche la contrattazione collettiva applicata ai dipendentitanto dell’una quanto dell’altra società contempli misureeconomiche alternative ai premi di produzione e sostitutivedegli stessi in favore dei lavoratori somministrati, sebbenefosse pacifica la circostanza che questi ultimi in parte quaavessero contribuito allo stesso modo dei dipendenti diPoste [OSCURATO:SOCIETA]. agli incrementi produttivi aziendali ditale utilizzatrice.9.

Secondo la Corte, allora, la [OSCURATO:SOCIETA].,convenuta dal lavoratore ricorrente nella veste di datricedi lavoro, risultava inadempiente agli obblighi nascenti asuo carico dal contratto di lavoro con il medesimoconcluso; contratto del quale veniva posto in luce quantoprevisto al punto 8 del relativo testo.9.1.

Notava, inoltre, che, rispetto alla quantificazionedel premio di produzione spettante all’originario ricorrente,le statuizioni del Tribunale non trovavano alcuna censuranel gravame di [OSCURATO:SOCIETA], sicché ne riteneva il passaggio ingiudicato.Numero registro generale 23036/202410.

La Corte, poi, giudicava prive di pregio le censure Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026dell’appellante principale al capo della sentenza che aveva Data pubblicazione 03/06/2026accolto la domanda di regresso formulata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lgs. n.81/2015, perché condivideva l’interpretazione di taledisposizione recepita dal Tribunale, che correttamenteaveva assegnato funzione di garanzia all’obbligazionesolidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto dirivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore rispetto aitrattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.11.

Passando ad esaminare il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], la Corte ne escludeva la sostanza diimpugnazione incidentale rispetto alla sentenza che avevastatuito sulla domanda proposta dall’originario ricorrentenei confronti dell’utilizzatrice e della somministratrice delleproprie prestazioni, dunque rispetto alla declaratoria deldiritto di [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il premio diproduzione e alla conseguente condanna in solido delleconvenute a versare tale emolumento.

Aggiungeva che,ove, prescindendo dall’eccezione inerente la sua tardivaproposizione, si volesse valorizzare l’autonomia di dettaimpugnazione nella parte in cui, diversamente dal gravamedi [OSCURATO:SOCIETA]., si appuntava sulla quantificazione delcredito, se ne doveva in ogni caso stigmatizzare la portatagenerica ed avulsa da minime censure motivate especifiche alla statuizione giudiziale sulla misura delpremio di produzione di riconosciuta spettanza alricorrente, giungendo così ad affermarne l’inammissibilitàper altra via.12.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.Numero registro generale 23036/202413. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026contenente ricorso incidentale condizionato a mezzo di tre Data pubblicazione 03/06/2026motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso perreplicare al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA].14.

Quest’ultima ha depositato memoria in vistadell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].15.

Il P.G. ha depositato memoria in cui ha conclusochiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienzaper accogliere il ricorso principale e il primo motivo delcontroricorso incidentale di Poste.

Respingere il secondomotivo e dichiarare inammissibile il terzo motivo delcontroricorso incidentale di Poste”.16.

A seguito di ordinanza resa all’esito della suddettaadunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblicaudienza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo la ricorrente principale Adeccodenuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dellaDirettiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 edell’art. 30 comma 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.”.

Premette la ricorrente principale di aver inprecedenza riportato “l’intera parte in fatto esclusivamenteper ragioni di completezza del ricorso; quest’ultimo,tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsionedel premio di risultato, in verità nemmeno oggettodell’impugnazione in appello, bensì ed esclusivamente laparte della sentenza che ha respinto la richiesta di manlevadi [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 23036/20242.

L’unico motivo del ricorso principale è infondato con Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026rilevanti profili d’inammissibilità.

Data pubblicazione 03/06/20263.

Rileva, infatti, il Collegio che la ricorrente principaledichiara di impugnare “esclusivamente” una parte dellasentenza di secondo grado in realtà non presente inquest’ultima, ossia, la parte che avrebbe respinto la sua“richiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, laCorte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente disatteso“le censure dell’appellante principale al capo della sentenzache ha accolto la domanda di regresso formulata da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lvo n.81/2015” (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza, mav. anche la precedente facciata 3 nel punto in cui èriportata la doglianza in proposito dell’allora appellanteprincipale [OSCURATO:SOCIETA]).3.1.

Per completezza, nota il Collegio che la Corted’appello aveva sintetizzato fedelmente la pronuncia delprimo giudice a riguardo laddove aveva scritto che ilTribunale “aveva riconosciuto in favore di Poste ItalianeS.p.a. il diritto di rivalsa verso la somministratrice” (cosìalla facciata 2 della sua sentenza), ossia, in favore dellaAdecco.Difatti, come risulta dal dispositivo della sentenza diprimo grado, riportato nella premessa narrativa di questasentenza, il Tribunale aveva condannato appunto “[OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, al pagamento diquanto quest’ultima corrisponderà eventualmente allavoratore in osservanza del capo precedente”, vale a dire,il capo in cui entrambe le società erano state condannate“in solido al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]”,dell’indicata somma a titolo di premio di risultato.

Anche ilNumero registro generale 23036/2024primo giudice, quindi, non aveva (almeno esplicitamente) Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026rigettato una domanda di [OSCURATO:SOCIETA] tesa ad essere manlevata Data pubblicazione 03/06/2026da [OSCURATO:PERSONA].4.

Soggiunge il Collegio che l’unico motivo del ricorsoprincipale è formulato esclusivamente in chiave diviolazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche perimplicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dellaCorte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una“richiesta di manleva” di [OSCURATO:SOCIETA] “nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]” oppure direttamente su una tale domanda (il che,in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzodi cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendola nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio);men che meno si adombra di aver dedotto in gradod’appello che il primo giudice non si fosse espresso su unatale domanda di “manleva”.6.

Ulteriore profilo d’inammissibilità dell’unico motivodi ricorso si riscontra rilevando che neanche è vero quantopremette la ricorrente principale, cioè che il suo ricorso“non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione delpremio di risultato, in verità nemmeno oggettodell’impugnazione in appello”.Al contrario, l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA].(per i suoi contenuti diffusamente riferiti nell’impugnatasentenza alle facciate 2 e 3) investiva anche e soprattuttola decisione di primo grado circa la debenza in sé delpremio di risultato rivendicato dal lavoratore.

Tanto che nelrelativo ricorso l’allora appellante concludeva, in viaprincipale, per un’integrale riforma della sentenza di primogrado, con il rigetto del “ricorso presentato dal sig.[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 11 di tale atto).Numero registro generale 23036/20246.1.

Analogamente, anche in questa sede di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026legittimità, pur se nello sviluppo dell’unica censura in Data pubblicazione 03/06/2026esame a più riprese la ricorrente afferma che [OSCURATO:SOCIETA]“riveste la posizione di datore di lavoro e pertanto su diessa incombe l’obbligo di versare la retribuzione allavoratore, compreso anche il premio di risultato” (così, ades., a pag. 5 del ricorso), la stessa svolge una serie diconsiderazioni, non del tutto perspicue ed in parteripetitive, che paiono porre in discussione appunto l’an delpremio di risultato nel caso di specie.7.

Evidenziati tali consistenti profili d’inammissibilità,la lettura, da parte della ricorrente principale, delle normeinterne aventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs.n. 81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsaapplicazione, è priva di fondamento.8.

Nota anzitutto il Collegio che si tratta di disposizionilargamente riproduttive di analoghe disposizioni previgentiin tema di “Somministrazione di lavoro”, poi abrogate.8.1.

Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n.81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie,recita: “Con il contratto di somministrazione di lavorol’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare alsomministratore il trattamento economico e normativoapplicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare e arimborsare al somministratore gli oneri retributivi eprevidenziali da questo effettivamente sostenuti in favoredei lavoratori”.Osserva il Collegio che trattasi di previsionisostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui allelett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n.276/2003, che in questo articolo erano riferiteNumero registro generale 23036/2024direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026medesimo comma, al contenuto del contratto Data pubblicazione 03/06/2026(commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguentielementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigenteentrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto.L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appareall’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto infavore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35,comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta ladurata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori delsomministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte,a condizioni economiche e normative complessivamentenon inferiori a quelle dei dipendenti di pari livellodell’utilizzatore”).

L’ora cit. comma, a sua volta, in granparte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma1, d.lgs. n. 276/2003.E’ fin troppo evidente, infatti, che se ilsomministratore non fosse informato dall’utilizzatore del“trattamento economico e normativo applicabile ailavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, chesono invece dipendenti del somministratore, lo stesso nonsarebbe messo in grado di osservare i diritti che lorocompetono ex art. 35, comma 1, cit.8.2.

Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capoall’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneriretributivi e previdenziali da questo effettivamentesostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazionedi rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schemadi solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno trautilizzatore e somministratore, ponendosi a carico delprimo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributiviNumero registro generale 23036/2024e previdenziali” dal somministratore “effettivamente Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a Data pubblicazione 03/06/2026dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati;oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dalsomministratore nei confronti dei propri lavoratorisomministrati.9.

L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratorea corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003,recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con ilsomministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi e i contributi previdenziali”.Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, erapresente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit.art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k)prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in casodi inadempimento del somministratore, dell’obbligo delpagamento diretto al lavoratore del trattamentoeconomico nonché del versamento dei contributiprevidenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso ilsomministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambitodel medesimo comma, che, secondo quanto già visto,contemplava distintamente il già chiarito obbligo dirimborso in favore del somministratore.9.1.

Non sussiste, comunque, la benché antinomia trale due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso acarico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale aNumero registro generale 23036/2024suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026somministratore.

Data pubblicazione 03/06/2026Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come ilprimo giudice, ha individuato nella disposizione di cui alvigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzionedi garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favoredei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopodi rafforzare la tutela del credito del lavoratore,prescindendo da qualsiasi forma di responsabilitàpersonale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatoredell’obbligazione pecuniaria”.In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevareche la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativoanzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art.35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n.276/2003 previgente); tutela del lavoratore“somministrato” che si esprime anzitutto con la normad’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35.Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma nondice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati insolido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivie a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratorea corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.E detta formulazione del dettato trova agevolespiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadronormativo in tema di “Somministrazione di lavoro” ilavoratori da somministrare sono dipendenti delsomministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti inbase al relativo “trattamento economico e normativo” cheNumero registro generale 23036/2024dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma Data pubblicazione 03/06/20261, lett. f), d.lgs. n. 81/2015).Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime exd.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla giàmenzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit.d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma restaindiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previstodall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato adoperare in caso d’inadempimento nei confronti deilavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da partedel somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circai “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamentodei “relativi contributi previdenziali”.Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta aquella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nellaquale, invece, il somministratore ha “effettivamente”sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddettioneri.E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore,sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto dirivalsa” in senso tecnico, non di “rimborso”, “verso ilsomministratore”.

Egli, infatti, trovasi a risponderesolidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratorisomministrati e nei confronti di questi ultimi per uninadempimento che non è suo, bensì è solamente delsomministratore.Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23,comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto –all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenzadi questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenzadi una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”,Numero registro generale 23036/2024assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026previsione della natura solidale della obbligazione Data pubblicazione 03/06/2026retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in talsenso nella motivazione, più di recente, Cass. n.10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedentiin senso conforme).10.

Nel caso in esame la Corte territoriale, comeaccennato in narrativa, è giunta alla conclusione cheAdecco s.p.a., vale a dire, la società somministratrice,“convenuta dall’originario ricorrente nella veste di datricedi lavoro, risulta inadempiente agli obblighi nascenti a suocarico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso”, inrelazione al premio di risultato dovuto per il su precisatoperiodo.Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di [OSCURATO:SOCIETA] a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di meritocondivisibilmente ha confermato che a detta societàcompetesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit.11.

Per completezza di disamina, osserva il Collegioche la ribadita conferma dell’accoglimento della domandadi rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territorialeall’evidenza implicherebbe implicito, ma sicuro rigetto della“richiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.11.1.

Già si è detto, poi, delle notevoli discrasie dellacensura che si sta esaminando, sostanzialmentedisallineata rispetto al ragionamento decisorio della Cortedi merito.Invero, la ricorrente deduce che essa “intendesolamente dare applicazione alla disciplina che governa lasomministrazione di lavoro che impone che la retribuzionesia versata dalla società di somministrazione, ma cheNumero registro generale 23036/2024questa poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 7 Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026del ricorso).

Data pubblicazione 03/06/2026Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto diAdecco ad essere rimborsata da [OSCURATO:PERSONA] per quantoriflette somme correlate al premio di risultato potrebbefondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per ilsemplice motivo che detta società quale somministratorenon ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a talevoce retributiva (anche nella forma e nella misura“succedanee” profilate dalla Corte territoriale).E tanto riconosce la stessa ricorrente principalequando assume, singolarmente, che “[OSCURATO:SOCIETA] non haversato le somme richieste dal lavoratore non perché leabbia trattenute presso di sé, ma perché non sonodirettamente mai state versate da [OSCURATO:PERSONA] e perchénon ha adempiuto ad una specifica clausola di contrattocollettivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e le OO.SS.”.E’, però, agevole obiettare che su [OSCURATO:PERSONA], amaggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicatoriguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con ipropri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligodi versare direttamente alcunché, compreso il premio dirisultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, alavoratori dipendenti dalla [OSCURATO:SOCIETA].Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2,d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento delladatrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resatenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, perquanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suodiritto di rivalsa verso la somministratrice [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 23036/202412.

Con precipuo riferimento, poi, al premio di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026risultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3, Data pubblicazione 03/06/2026recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatorestabiliscono modalità e criteri per la determinazione ecorresponsione delle erogazioni economiche correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economicodell’impresa.

I lavoratori somministrati hanno altresì dirittoa fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono idipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unitàproduttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionatoalla iscrizione ad associazioni o società cooperative o alconseguimento di una determinata anzianità di servizio”.In questo caso si tratta di disposizioni letteralmenteriproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4,d.lgs. n. 276/2003 (su cui v.

Cass., sez. lav., sent.11.10.2022, 29569).12.1.

Ebbene, le diffuse considerazioni svolte ariguardo dalla Corte distrettuale (sintetizzate in narrativa)sono del tutto condivisibili.E’ pacifico, infatti, che “i premi di risultato” fosseroprevisti dai CCNL applicati da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. art. 69degli stessi), nell’ambito della parte variabile dellaretribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL),evidentemente per i lavoratori alle proprie direttedipendenze; sicché è fin troppo ovvio, quanto ininfluente,il rilievo della ricorrente che “i soggetti firmatari del CCNLapplicato in [OSCURATO:PERSONA] non possono impegnarel’autonomia contrattuale di soggetti terzi estraneiall’ambito di applicazione del CCNL di [OSCURATO:PERSONA]” (cosìa pag. 4 del ricorso per cassazione).Numero registro generale 23036/2024Invero, anche la previsione di cui all’art. 35, comma Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/20263, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparato Data pubblicazione 03/06/2026di tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove sinutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedesmateriae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”,adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dovesono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” infavore sempre dei lavoratori somministrati.In questa cornice di normativa legale la Corteterritoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL perla categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro,applicato da [OSCURATO:SOCIETA] ai propri dipendenti, al comma 8prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità ditrattamento, i premi di produzione o di risultato previstidalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatoresono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza dimissione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo itempi e le modalità previsti dagli accordi stessi.

Qualoranon fosse possibile erogare tali premi in costanza dimissione in quanto legati a obiettivi e/o risultati nondeterminati nell’arco temporale della missione stessa macomunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratorisomministrati sulla base di quanto erogato a tale titolol’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore ...”.Ha, ancora, accertato che pure il contratto diassunzione a termine intercorso il 24 ottobre 2018 tra ilricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA] prevedeva espressamente, perquanto qui interessa, che: “I premi di produzione o dirisultato previsti dalla contrattazione collettiva applicatapresso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza dimissione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo itempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ognicaso in base a quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNNumLe ro registro generale 23036/2024Numero sezionale 1948/2026ApL …”.

Numero di raccolta generale 17708/2026Data pubblicazione 03/06/202613.

Anche alla luce di tanto, e delle ulterioriconsiderazioni svolte dalla Corte territoriale, restaincensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sulpunto era inadempiente la somministratrice/datrice dilavoro.Ergo, l’unica censura della ricorrente è priva difondamento anche nella parte in cui, tradendo la sviantepremessa che il ricorso non avrebbe avuto “ad oggetto ildiritto alla corresponsione del premio di risultato”, sembraporre invece in discussione questo aspetto.14.

Con il primo motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato [OSCURATO:PERSONA] denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 334 Cod.

Proc. Civ. (art. 360, n. 3,Cod.

Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha giudicatoinammissibile la memoria difensiva con appello incidentaleproposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.15.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso [OSCURATO:SOCIETA] denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art.35, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 81 del 2015,dell’art. 2, comma 1, lett. a-ter), del d.lgs. n. 276 del 2003e dell’art. 60 dei C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre2017 e del 23 giugno 2021, nonché degli artt. 1362 e segg.Cod.

Civ. in relazione agli accordi sindacali del 31 luglio2018, del 30 luglio 2019, del 23 luglio 2020, e del 30 luglio2021 (art. 360, n. 3, Cod.

Proc. Civ.), laddove la Corted’Appello ha ritenuto fondata la pretesa del signor Paolinellivolta ad ottenere l’erogazione del premio di produzioneprevisto e disciplinato dal ccnl della utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA].”.Numero registro generale 23036/202416.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026condizionato è denunciata: “Violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 03/06/2026degli artt. 115, 116, 414 e 416 Cod.

Proc. Civ., nonchédell’art. 2697 Cod.

Civ. (art. 360, n. 3, Cod.

Proc. Civ.),laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la contestazionemossa da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al quantum delladomanda sarebbe stata generica e, come tale,inammissibile”.17.

Il rigetto del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., in quanto condizionato.18.

La novità delle questioni affrontate giustifica lacompensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio dicassazione.

Nondimeno la ricorrente principale è tenuta alc.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiaraassorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensainteramente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del21.4.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 23036/2024Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026Data pubblicazione 03/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026POSTE [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale1948rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 133/2024 della CORTE D'APPELLOdi ANCONA, depositata il 30/04/2024 R.G.N. 213/2023;Numero registro generale 23036/2024udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026del 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso peraccoglimento del ricorso principale e del primo motivo delcontroricorso incidentale, respinto il secondo e il terzomotivo del controricorso incidentale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 22/2023 il Tribunale di Ancona –premettendo in motivazione che la difesa dell’attorePaolinelli [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato ai primi quattro capidelle proprie conclusioni, restando, pertanto, da esaminarela domanda con cui egli chiedeva il pagamento “del premiodi produzione relativo all’anno 2018 e 2019 e 2020 e2021”, in cui, alle dipendenze della agenzia ADECCO, erastato somministrato presso le Poste – così avevaprovveduto: - aveva condannato le convenute [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. “in solido alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di€ 4.397,28, oltre interessi e rivalutazione come per legge,nonché delle spese di lite” come liquidate; - aveva, inoltre,condannato “[OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di quanto quest’ultima corrisponderàeventualmente al lavoratore in osservanza del capoprecedente”, oltre al pagamento delle spese processualicome liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corted’appello di Ancona: - rigettava l’appello principaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddettaNumero registro generale 23036/2024sentenza di primo grado; - dichiarava inammissibile Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] pubblicazione 03/06/2026contro la stessa sentenza e la confermava; - condannaval’appellante principale al pagamento delle spese delsecondo grado in favore del [OSCURATO:PERSONA], come liquidate,mentre compensava le spese dello stesso grado tra le duesocietà.3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) ciò che aveva deciso il primo giudice; b) ledoglianze formulate dall’appellante principale [OSCURATO:SOCIETA]; c)che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la conferma della sentenzaimpugnata nella sola parte in cui aveva riconosciuto in suofavore il diritto di rivalsa nei confronti dell’appellanteprincipale; e in via incidentale aveva chiesto riformarsi lastessa sentenza nelle restanti parti.4. Tanto premesso, riteneva anzitutto incontestato ilprofilo fattuale della vicenda dedotta in causa, inerenteall’effettiva utilizzazione del ricorrente da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. secondo modalità e caratteristiche che, aparità di mansioni assegnate e nell’arco temporale inprecedenza indicato (anni dal 2018 al 2021), in nullaavevano differenziato la prestazione del primo da quelledei dipendenti della seconda.5. La Corte, trascritto il testo dell’art. 35 d.lgs. n.81/2015, nelle parti giudicate rilevanti ai fini delladecisione, considerava che la volontà legislativa,consacrata nel terzo comma di tale articolo, di affidare allacontrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore ladefinizione di “… modalità e criteri per la determinazione ecorresponsione delle erogazioni economiche correlate airisultati conseguenti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economicoNumero registro generale 23036/2024dell’impresa …”, dovesse essere intesa come Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026riconoscimento alle parti sociali della possibilità di scegliere Data pubblicazione 03/06/2026in che modo ed attraverso quali regole attuare, conprecipuo riferimento agli istituti incentivanti ivi menzionati,il precetto enunciato al primo comma, inderogabilmentediretto a riconoscere in favore dei lavoratori somministratiil diritto a percepire un trattamento economicocomplessivo non inferiore a quello in concreto riservatodall’impresa utilizzatrice ai propri dipendenti.6. Secondo la Corte, inoltre, il terzo comma dell’art.35 cit. andava inteso come disposizione finalizzata aconsentire di graduare e di adottare le misure economicheincentivanti alle caratteristiche del lavoro insomministrazione, in base a criteri e modalità fissati dalCCNL applicato ai propri dipendenti dall’impresautilizzatrice, in relazione al concreto apporto dei lavoratorisomministrati ai risultati produttivi aziendali, nondiversamente da quanto lo stesso d.lgs. in termini generalistabilisce all’art. 7 per i lavoratori a tempo parziale edall’art. 25 per i lavoratori a tempo determinato.7. Osservava, ancora, che l’art. 30 del CCNL per lacategoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro,incontestatamente applicato da [OSCURATO:SOCIETA]. ai propridipendenti, giudicato pienamente conforme al dettatolegislativo, non lasciava adito a dubbi circa l’affermazionedi sicura spettanza ai lavoratori somministrati del premiodi produzione o di risultato, ove lo stesso venisse erogatoai dipendenti dell’utilizzatrice.8. Per la Corte, quindi, sebbene il premio diproduzione sia istituto di matrice esclusivamentecontrattuale, il principio di parità di trattamento economicodei lavoratori somministrati discendeva direttamente dallaNumero registro generale 23036/2024legge, il cui univoco tenore imponeva di affermare che il Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026riconoscimento, da parte dell’impresa utilizzatrice in favore Data pubblicazione 03/06/2026dei propri dipendenti, di qualsivoglia emolumentoretributivo faceva sorgere in capo ai lavoratorisomministrati il diritto di percepire, a parità di prestazionieseguite, un valore economico corrispondente, restandosalva la possibilità per la contrattazione collettiva dicontemplare in favore di costoro misure alternative esostitutive di tali emolumento, purché le stesse, aprescindere dalla formale denominazione, garantiscanonella sostanza il risultato finale inderogabilmente volutodal legislatore; laddove, nel caso di specie, non era statoallegato, ancor prima che documentato, dalle convenuteche la contrattazione collettiva applicata ai dipendentitanto dell’una quanto dell’altra società contempli misureeconomiche alternative ai premi di produzione e sostitutivedegli stessi in favore dei lavoratori somministrati, sebbenefosse pacifica la circostanza che questi ultimi in parte quaavessero contribuito allo stesso modo dei dipendenti diPoste [OSCURATO:SOCIETA]. agli incrementi produttivi aziendali ditale utilizzatrice.9. Secondo la Corte, allora, la [OSCURATO:SOCIETA].,convenuta dal lavoratore ricorrente nella veste di datricedi lavoro, risultava inadempiente agli obblighi nascenti asuo carico dal contratto di lavoro con il medesimoconcluso; contratto del quale veniva posto in luce quantoprevisto al punto 8 del relativo testo.9.1. Notava, inoltre, che, rispetto alla quantificazionedel premio di produzione spettante all’originario ricorrente,le statuizioni del Tribunale non trovavano alcuna censuranel gravame di [OSCURATO:SOCIETA], sicché ne riteneva il passaggio ingiudicato.Numero registro generale 23036/202410. La Corte, poi, giudicava prive di pregio le censure Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026dell’appellante principale al capo della sentenza che aveva Data pubblicazione 03/06/2026accolto la domanda di regresso formulata da [OSCURATO:PERSONA].p.a. ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lgs. n.81/2015, perché condivideva l’interpretazione di taledisposizione recepita dal Tribunale, che correttamenteaveva assegnato funzione di garanzia all’obbligazionesolidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto dirivalsa dell’utilizzatore verso il somministratore rispetto aitrattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.11. Passando ad esaminare il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], la Corte ne escludeva la sostanza diimpugnazione incidentale rispetto alla sentenza che avevastatuito sulla domanda proposta dall’originario ricorrentenei confronti dell’utilizzatrice e della somministratrice delleproprie prestazioni, dunque rispetto alla declaratoria deldiritto di [OSCURATO:PERSONA] di conseguire il premio diproduzione e alla conseguente condanna in solido delleconvenute a versare tale emolumento. Aggiungeva che,ove, prescindendo dall’eccezione inerente la sua tardivaproposizione, si volesse valorizzare l’autonomia di dettaimpugnazione nella parte in cui, diversamente dal gravamedi [OSCURATO:SOCIETA]., si appuntava sulla quantificazione delcredito, se ne doveva in ogni caso stigmatizzare la portatagenerica ed avulsa da minime censure motivate especifiche alla statuizione giudiziale sulla misura delpremio di produzione di riconosciuta spettanza alricorrente, giungendo così ad affermarne l’inammissibilitàper altra via.12. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.Numero registro generale 23036/202413. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026contenente ricorso incidentale condizionato a mezzo di tre Data pubblicazione 03/06/2026motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso perreplicare al ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:SOCIETA].14. Quest’ultima ha depositato memoria in vistadell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].15. Il P.G. ha depositato memoria in cui ha conclusochiedendo “di disporre la trattazione in pubblica udienzaper accogliere il ricorso principale e il primo motivo delcontroricorso incidentale di Poste. Respingere il secondomotivo e dichiarare inammissibile il terzo motivo delcontroricorso incidentale di Poste”.16. A seguito di ordinanza resa all’esito della suddettaadunanza camerale, è stata fissata l’odierna pubblicaudienza. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente principale Adeccodenuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dellaDirettiva 2008/04; degli artt. 33 e 35 D.lgs. n. 81/2015 edell’art. 30 comma 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.”. Premette la ricorrente principale di aver inprecedenza riportato “l’intera parte in fatto esclusivamenteper ragioni di completezza del ricorso; quest’ultimo,tuttavia, non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsionedel premio di risultato, in verità nemmeno oggettodell’impugnazione in appello, bensì ed esclusivamente laparte della sentenza che ha respinto la richiesta di manlevadi [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 23036/20242. L’unico motivo del ricorso principale è infondato con Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026rilevanti profili d’inammissibilità. Data pubblicazione 03/06/20263. Rileva, infatti, il Collegio che la ricorrente principaledichiara di impugnare “esclusivamente” una parte dellasentenza di secondo grado in realtà non presente inquest’ultima, ossia, la parte che avrebbe respinto la sua“richiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.Ebbene, come riferito nella narrativa che precede, laCorte distrettuale, piuttosto, ha motivatamente disatteso“le censure dell’appellante principale al capo della sentenzache ha accolto la domanda di regresso formulata da [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 35, secondo comma, d.lvo n.81/2015” (così alla facciata 7 dell’impugnata sentenza, mav. anche la precedente facciata 3 nel punto in cui èriportata la doglianza in proposito dell’allora appellanteprincipale [OSCURATO:SOCIETA]).3.1. Per completezza, nota il Collegio che la Corted’appello aveva sintetizzato fedelmente la pronuncia delprimo giudice a riguardo laddove aveva scritto che ilTribunale “aveva riconosciuto in favore di Poste ItalianeS.p.a. il diritto di rivalsa verso la somministratrice” (cosìalla facciata 2 della sua sentenza), ossia, in favore dellaAdecco.Difatti, come risulta dal dispositivo della sentenza diprimo grado, riportato nella premessa narrativa di questasentenza, il Tribunale aveva condannato appunto “[OSCURATO:SOCIETA], in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa, al pagamento diquanto quest’ultima corrisponderà eventualmente allavoratore in osservanza del capo precedente”, vale a dire,il capo in cui entrambe le società erano state condannate“in solido al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA]”,dell’indicata somma a titolo di premio di risultato. Anche ilNumero registro generale 23036/2024primo giudice, quindi, non aveva (almeno esplicitamente) Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026rigettato una domanda di [OSCURATO:SOCIETA] tesa ad essere manlevata Data pubblicazione 03/06/2026da [OSCURATO:PERSONA].4. Soggiunge il Collegio che l’unico motivo del ricorsoprincipale è formulato esclusivamente in chiave diviolazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., e che comunque non vi si deduce, neanche perimplicito, un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. dellaCorte di merito su un motivo d’appello che riguardasse una“richiesta di manleva” di [OSCURATO:SOCIETA] “nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]” oppure direttamente su una tale domanda (il che,in ipotesi, doveva essere fatto valere con il diverso mezzodi cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendola nullità della sentenza di secondo grado per tale vizio);men che meno si adombra di aver dedotto in gradod’appello che il primo giudice non si fosse espresso su unatale domanda di “manleva”.6. Ulteriore profilo d’inammissibilità dell’unico motivodi ricorso si riscontra rilevando che neanche è vero quantopremette la ricorrente principale, cioè che il suo ricorso“non avrà ad oggetto il diritto alla corresponsione delpremio di risultato, in verità nemmeno oggettodell’impugnazione in appello”.Al contrario, l’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA].(per i suoi contenuti diffusamente riferiti nell’impugnatasentenza alle facciate 2 e 3) investiva anche e soprattuttola decisione di primo grado circa la debenza in sé delpremio di risultato rivendicato dal lavoratore. Tanto che nelrelativo ricorso l’allora appellante concludeva, in viaprincipale, per un’integrale riforma della sentenza di primogrado, con il rigetto del “ricorso presentato dal sig.[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 11 di tale atto).Numero registro generale 23036/20246.1. Analogamente, anche in questa sede di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026legittimità, pur se nello sviluppo dell’unica censura in Data pubblicazione 03/06/2026esame a più riprese la ricorrente afferma che [OSCURATO:SOCIETA]“riveste la posizione di datore di lavoro e pertanto su diessa incombe l’obbligo di versare la retribuzione allavoratore, compreso anche il premio di risultato” (così, ades., a pag. 5 del ricorso), la stessa svolge una serie diconsiderazioni, non del tutto perspicue ed in parteripetitive, che paiono porre in discussione appunto l’an delpremio di risultato nel caso di specie.7. Evidenziati tali consistenti profili d’inammissibilità,la lettura, da parte della ricorrente principale, delle normeinterne aventi valore di legge, e cioè gli artt. 33 e 35 d.lgs.n. 81/2015, di cui si denuncia la violazione o falsaapplicazione, è priva di fondamento.8. Nota anzitutto il Collegio che si tratta di disposizionilargamente riproduttive di analoghe disposizioni previgentiin tema di “Somministrazione di lavoro”, poi abrogate.8.1. Più nello specifico, l’art. 33, comma 2, d.lgs. n.81/2015, applicabile ratione temporis alla fattispecie,recita: “Con il contratto di somministrazione di lavorol’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare alsomministratore il trattamento economico e normativoapplicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare e arimborsare al somministratore gli oneri retributivi eprevidenziali da questo effettivamente sostenuti in favoredei lavoratori”.Osserva il Collegio che trattasi di previsionisostanzialmente riproduttive delle disposizioni di cui allelett. i) e j) del previgente art. 21, comma 1, d.lgs. n.276/2003, che in questo articolo erano riferiteNumero registro generale 23036/2024direttamente, come quelle di tutte le altre lettere del Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026medesimo comma, al contenuto del contratto Data pubblicazione 03/06/2026(commerciale) di somministrazione (“… contiene i seguentielementi: …”, recita l’incipit); mentre nel comma vigenteentrano a far parte dell’oggetto tipico del contratto.L’obbligo di comunicazione su visto, come tale, appareall’evidenza funzionale all’operatività di quanto previsto infavore dei lavoratori interessati anzitutto dall’art. 35,comma 1, d.lgs. n. 81/2015 (che recita: “Per tutta ladurata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori delsomministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte,a condizioni economiche e normative complessivamentenon inferiori a quelle dei dipendenti di pari livellodell’utilizzatore”). L’ora cit. comma, a sua volta, in granparte riproduce il contenuto del previgente art. 23, comma1, d.lgs. n. 276/2003.E’ fin troppo evidente, infatti, che se ilsomministratore non fosse informato dall’utilizzatore del“trattamento economico e normativo applicabile ailavoratori” dipendenti di quest’ultimo “che svolgano lemedesime mansioni dei lavoratori da somministrare”, chesono invece dipendenti del somministratore, lo stesso nonsarebbe messo in grado di osservare i diritti che lorocompetono ex art. 35, comma 1, cit.8.2. Quanto, poi, all’ulteriore obbligo in capoall’utilizzatore di “rimborsare al somministratore gli oneriretributivi e previdenziali da questo effettivamentesostenuti in favore dei lavoratori”, si tratta di obbligazionedi rimborso in senso stretto (estranea a qualsiasi schemadi solidarietà, ma) che attiene solo al rapporto interno trautilizzatore e somministratore, ponendosi a carico delprimo l’obbligo di rimettere al secondo “gli oneri retributiviNumero registro generale 23036/2024e previdenziali” dal somministratore “effettivamente Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026sostenuti in favore dei lavoratori” somministrati, vale a Data pubblicazione 03/06/2026dire, oneri già sopportati, ed effettivamente sopportati;oneri, cioè, per dirlo ancor più chiaramente, adempiuti dalsomministratore nei confronti dei propri lavoratorisomministrati.9. L’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratorea corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.Il previgente art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276/2003,recitava: “L’utilizzatore è obbligato in solido con ilsomministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi e i contributi previdenziali”.Il diritto di rivalsa dell’utilizzatore, tuttavia, erapresente anche nella disciplina anteriore, perché il già cit.art. 21, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, alla lett. k)prevedeva la “assunzione da parte dell’utilizzatore, in casodi inadempimento del somministratore, dell’obbligo delpagamento diretto al lavoratore del trattamentoeconomico nonché del versamento dei contributiprevidenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso ilsomministratore”; e – si noti – era disciplinato nell’ambitodel medesimo comma, che, secondo quanto già visto,contemplava distintamente il già chiarito obbligo dirimborso in favore del somministratore.9.1. Non sussiste, comunque, la benché antinomia trale due previsioni, e cioè quella dell’obbligo di rimborso acarico dell’utilizzatore e quella dell’obbligazione solidale aNumero registro generale 23036/2024suo carico, salvo, però, il suo diritto a rivalersi verso il Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026somministratore. Data pubblicazione 03/06/2026Esattamente, infatti, la Corte distrettuale, come ilprimo giudice, ha individuato nella disposizione di cui alvigente art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, una “funzionedi garanzia all’obbligazione solidale ivi prevista” in favoredei lavoratori somministrati interessati, “all’esclusivo scopodi rafforzare la tutela del credito del lavoratore,prescindendo da qualsiasi forma di responsabilitàpersonale dell’utilizzatore rispetto al fatto generatoredell’obbligazione pecuniaria”.In tal senso, sul piano sistematico, è scontato rilevareche la specifica regola s’inserisce in un tessuto normativoanzitutto di “Tutela del lavoratore” (così la rubrica dell’art.35, ma v. anche l’identica rubrica dell’art. 23 d.lgs. n.276/2003 previgente); tutela del lavoratore“somministrato” che si esprime anzitutto con la normad’apertura di cui al comma 1 dell’art. 35.Inoltre, è altrettanto ovvio notare che la norma nondice che il somministratore e l’utilizzatore sono obbligati insolido a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivie a versare i relativi contributi previdenziali, bensì recita:“L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratorea corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e aversare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto dirivalsa verso il somministratore”.E detta formulazione del dettato trova agevolespiegazione nel rilievo che anche nel nuovo quadronormativo in tema di “Somministrazione di lavoro” ilavoratori da somministrare sono dipendenti delsomministratore e da quest’ultimo, quindi, retribuiti inbase al relativo “trattamento economico e normativo” cheNumero registro generale 23036/2024dev’essere indicato nel “contratto di somministrazione di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026lavoro” da stipularsi “in forma scritta” (cfr. art. 33, comma Data pubblicazione 03/06/20261, lett. f), d.lgs. n. 81/2015).Ebbene, il quadro era forse più chiaro nel regime exd.lgs. n. 276/2003 (cfr., in particolare, oltre alla giàmenzionata lett. k) dell’art. 21, comma primo, dell’ora cit.d.lgs., anche la lett. h) del medesimo comma), ma restaindiscutibile che l’obbligo solidale dell’utilizzatore previstodall’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 è destinato adoperare in caso d’inadempimento nei confronti deilavoratori interessati (ossia, quelli somministrati) da partedel somministratore (e, cioè, del loro datore di lavoro) circai “trattamenti retributivi” ad essi spettanti ed il versamentodei “relativi contributi previdenziali”.Si tratta, quindi, di ipotesi praticamente opposta aquella di cui all’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, nellaquale, invece, il somministratore ha “effettivamente”sostenuto in favore dei lavoratori somministrati i suddettioneri.E così si spiega che l’utilizzatore, e solo l’utilizzatore,sia titolare (come già nel previgente regime) del “diritto dirivalsa” in senso tecnico, non di “rimborso”, “verso ilsomministratore”. Egli, infatti, trovasi a risponderesolidalmente in ordine a “crediti” dei lavoratorisomministrati e nei confronti di questi ultimi per uninadempimento che non è suo, bensì è solamente delsomministratore.Nota, infine, il Collegio che, in relazione all’art. 23,comma 3, d.lgs. n. 276/2003, analogo – come si è visto –all’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, la giurisprudenzadi questa Corte era consolidata nel senso della “sussistenzadi una garanzia di tutela del lavoratore somministrato”,Numero registro generale 23036/2024assicurata, “sul piano della effettività, attraverso la Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026previsione della natura solidale della obbligazione Data pubblicazione 03/06/2026retributiva e contributiva sancita” dalla norma cit. (v. in talsenso nella motivazione, più di recente, Cass. n.10041/2025 e n. 10056/2025, e ivi i richiami ai precedentiin senso conforme).10. Nel caso in esame la Corte territoriale, comeaccennato in narrativa, è giunta alla conclusione cheAdecco s.p.a., vale a dire, la società somministratrice,“convenuta dall’originario ricorrente nella veste di datricedi lavoro, risulta inadempiente agli obblighi nascenti a suocarico dal contratto di lavoro con il medesimo concluso”, inrelazione al premio di risultato dovuto per il su precisatoperiodo.Di conseguenza, stante l’obbligo solidale di [OSCURATO:SOCIETA] a riguardo quale utilizzatrice, la Corte di meritocondivisibilmente ha confermato che a detta societàcompetesse il cd. regresso ex art. 35, comma 2, cit.11. Per completezza di disamina, osserva il Collegioche la ribadita conferma dell’accoglimento della domandadi rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territorialeall’evidenza implicherebbe implicito, ma sicuro rigetto della“richiesta di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]”.11.1. Già si è detto, poi, delle notevoli discrasie dellacensura che si sta esaminando, sostanzialmentedisallineata rispetto al ragionamento decisorio della Cortedi merito.Invero, la ricorrente deduce che essa “intendesolamente dare applicazione alla disciplina che governa lasomministrazione di lavoro che impone che la retribuzionesia versata dalla società di somministrazione, ma cheNumero registro generale 23036/2024questa poi sia rimborsata dall’utilizzatore” (così a pag. 7 Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026del ricorso). Data pubblicazione 03/06/2026Ma, per quanto sin qui detto, giammai il diritto diAdecco ad essere rimborsata da [OSCURATO:PERSONA] per quantoriflette somme correlate al premio di risultato potrebbefondarsi sull’art. 33, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per ilsemplice motivo che detta società quale somministratorenon ha mai effettivamente sostenuto oneri relativi a talevoce retributiva (anche nella forma e nella misura“succedanee” profilate dalla Corte territoriale).E tanto riconosce la stessa ricorrente principalequando assume, singolarmente, che “[OSCURATO:SOCIETA] non haversato le somme richieste dal lavoratore non perché leabbia trattenute presso di sé, ma perché non sonodirettamente mai state versate da [OSCURATO:PERSONA] e perchénon ha adempiuto ad una specifica clausola di contrattocollettivo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e le OO.SS.”.E’, però, agevole obiettare che su [OSCURATO:PERSONA], amaggior motivo perché il CCNL dalla stessa applicatoriguardava (com’è ovvio) solo i rapporti lavorativi con ipropri dipendenti, non incombeva il benché minimo obbligodi versare direttamente alcunché, compreso il premio dirisultato, ai lavoratori “somministrati”, vale a dire, alavoratori dipendenti dalla [OSCURATO:SOCIETA].Ed è soltanto l’obbligo solidale ex art. 35, comma 2,d.lgs. n. 81/2015, che, a seguito dell’inadempimento delladatrice di lavoro somministratrice a riguardo, l’ha resatenuta a corrispondere ai lavoratori “somministrati”, perquanto qui interessa, il premio di risultato, salvo il suodiritto di rivalsa verso la somministratrice [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 23036/202412. Con precipuo riferimento, poi, al premio di Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026risultato, occorre considerare che l’art. 35, comma 3, Data pubblicazione 03/06/2026recita: “I contratti collettivi applicati dall’utilizzatorestabiliscono modalità e criteri per la determinazione ecorresponsione delle erogazioni economiche correlate airisultati conseguiti nella realizzazione di programmiconcordati tra le parti o collegati all’andamento economicodell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì dirittoa fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono idipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unitàproduttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionatoalla iscrizione ad associazioni o società cooperative o alconseguimento di una determinata anzianità di servizio”.In questo caso si tratta di disposizioni letteralmenteriproduttive di quelle già contenute nell’art. 23, comma 4,d.lgs. n. 276/2003 (su cui v. Cass., sez. lav., sent.11.10.2022, 29569).12.1. Ebbene, le diffuse considerazioni svolte ariguardo dalla Corte distrettuale (sintetizzate in narrativa)sono del tutto condivisibili.E’ pacifico, infatti, che “i premi di risultato” fosseroprevisti dai CCNL applicati da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. art. 69degli stessi), nell’ambito della parte variabile dellaretribuzione (cfr. art. 63 dei medesimi CCNL),evidentemente per i lavoratori alle proprie direttedipendenze; sicché è fin troppo ovvio, quanto ininfluente,il rilievo della ricorrente che “i soggetti firmatari del CCNLapplicato in [OSCURATO:PERSONA] non possono impegnarel’autonomia contrattuale di soggetti terzi estraneiall’ambito di applicazione del CCNL di [OSCURATO:PERSONA]” (cosìa pag. 4 del ricorso per cassazione).Numero registro generale 23036/2024Invero, anche la previsione di cui all’art. 35, comma Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/20263, primo periodo, d.lgs. n. 81/2015, rientra nell’apparato Data pubblicazione 03/06/2026di tutela in favore dei lavoratori “somministrati”, e, ove sinutrissero dubbi in proposito (a dispetto della stessa sedesmateriae), rivelatore, a tacer d’altro, è l’avverbio “altresì”,adottato nella seconda parte del medesimo comma 3, dovesono esplicitamente previsti appunto ulteriori “diritti” infavore sempre dei lavoratori somministrati.In questa cornice di normativa legale la Corteterritoriale ha anche considerato che l’art. 30 del CCNL perla categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro,applicato da [OSCURATO:SOCIETA] ai propri dipendenti, al comma 8prevedeva che: “In coerenza con il principio di parità ditrattamento, i premi di produzione o di risultato previstidalla contrattazione collettiva applicata presso l’utilizzatoresono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza dimissione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo itempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualoranon fosse possibile erogare tali premi in costanza dimissione in quanto legati a obiettivi e/o risultati nondeterminati nell’arco temporale della missione stessa macomunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratorisomministrati sulla base di quanto erogato a tale titolol’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore ...”.Ha, ancora, accertato che pure il contratto diassunzione a termine intercorso il 24 ottobre 2018 tra ilricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA] prevedeva espressamente, perquanto qui interessa, che: “I premi di produzione o dirisultato previsti dalla contrattazione collettiva applicatapresso l’utilizzatore sono corrisposti in costanza dimissione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo itempi e le modalità previsti dagli accordi stessi ed in ognicaso in base a quanto stabilito dall’art. 30 co. 8 del CCNNumLe ro registro generale 23036/2024Numero sezionale 1948/2026ApL …”. Numero di raccolta generale 17708/2026Data pubblicazione 03/06/202613. Anche alla luce di tanto, e delle ulterioriconsiderazioni svolte dalla Corte territoriale, restaincensurabile la conclusione tratta dalla stessa che sulpunto era inadempiente la somministratrice/datrice dilavoro.Ergo, l’unica censura della ricorrente è priva difondamento anche nella parte in cui, tradendo la sviantepremessa che il ricorso non avrebbe avuto “ad oggetto ildiritto alla corresponsione del premio di risultato”, sembraporre invece in discussione questo aspetto.14. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato [OSCURATO:PERSONA] denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 334 Cod. Proc. Civ. (art. 360, n. 3,Cod. Proc. Civ.), laddove la Corte d’Appello ha giudicatoinammissibile la memoria difensiva con appello incidentaleproposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.15. Con il secondo motivo dello stesso ricorso [OSCURATO:SOCIETA] denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art.35, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 81 del 2015,dell’art. 2, comma 1, lett. a-ter), del d.lgs. n. 276 del 2003e dell’art. 60 dei C.C.N.L. [OSCURATO:PERSONA] del 30 novembre2017 e del 23 giugno 2021, nonché degli artt. 1362 e segg.Cod. Civ. in relazione agli accordi sindacali del 31 luglio2018, del 30 luglio 2019, del 23 luglio 2020, e del 30 luglio2021 (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.), laddove la Corted’Appello ha ritenuto fondata la pretesa del signor Paolinellivolta ad ottenere l’erogazione del premio di produzioneprevisto e disciplinato dal ccnl della utilizzatrice [OSCURATO:SOCIETA].”.Numero registro generale 23036/202416. Con il terzo motivo del ricorso incidentale Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026condizionato è denunciata: “Violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 03/06/2026degli artt. 115, 116, 414 e 416 Cod. Proc. Civ., nonchédell’art. 2697 Cod. Civ. (art. 360, n. 3, Cod. Proc. Civ.),laddove la Corte d’Appello ha ritenuto che la contestazionemossa da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al quantum delladomanda sarebbe stata generica e, come tale,inammissibile”.17. Il rigetto del ricorso principale comportal’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., in quanto condizionato.18. La novità delle questioni affrontate giustifica lacompensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio dicassazione. Nondimeno la ricorrente principale è tenuta alc.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiaraassorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensainteramente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il pagamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del21.4.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 23036/2024Numero sezionale 1948/2026Numero di raccolta generale 17708/2026Data pubblicazione 03/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17708/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris