CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 00211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27332-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro-tempore, rappresentata da doValue S.p.a. (già doBank S.p.a.) in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] , ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato 1FFAELE GIAMMARrNT1 [OSCURATO:PERSONA], - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso il decreto n. cronol. 9399/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di Ferri & C. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cessionaria di REV [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a sua volta cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta succeduta a [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione straordinaria) contro la declaratoria di inammissibilità della domanda "ultratardiva" volta all'insinuazione di un credito ipotecario di Euro 267.713,03 presentata ex art. 101 u.c. 1.fall. in data 13/02/2018 — a fronte di uno stato passivo delle domande tempestive chiuso in data 10/06/2016 — ritenendo che, nonostante la pacifica mancanza dell'avviso ex art. 92 1.fall., il curatore avesse provato la conoscenza dell'intervenuto fallimento sin dal 21/04/2016, nell'ambito della procedura esecutiva n. 92/2011 in cui era intervenuto il difensore della [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] (non in proprio ma quale mandataria di REV, cui il 15/06/2017 era subentrata [OSCURATO:PERSONA]), stante «l'identità fisica del Procuratore che per lo stesso credito già era a conoscenza della sussistenfm del fallimento» e che quindi aveva l'onere di avvisare REV della «assoluta necessità di intervenire indipendentemente dall'avviso di cui all'art. 92 in Ric. 2019 n. 27332 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -2- forza dell'art. 27, co. 8, del [OSCURATO:PERSONA], che obbliga l'avvocato a «rife rire alla parte assistita il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'interesse del mandato». 2. avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, corredato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. Considerato che: 2.1. il primo motivo denuncia la «violaione e fà lsa applicnione di norme di diritto artt. 92 e 101 RD. 267/ 42, artt. 115 e 116.p. c., art. 2697 c. c. — art. 27 codice deontologico forense, art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost. — con riferimento all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. — nullità della sentenza — error in procedendo ed in judicando», per avere il tribunale valorizzato il precedente di Cass.16103/2018, che fa leva sull'art. 27 del c.d.f., che contempla però gli oneri del difensore nei confronti del proprio assistito, mentre nel caso di specie, al momento della comunicazione dell'ordinanza del 21 aprile 2016 — con cui la procedura esecutiva n. 92/2011 R.G., promossa da altro creditore contro i soci falliti, a seguito «dell'intervento ex art. 107 L.F. della [OSCURATO:PERSONA] snc di Ferri & C.» veniva riunita ad altra procedura esecutiva immobiliare — risultava intervenuta dal 2013 solo l'ex [OSCURATO:PERSONA] (poi messa in LC.A. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre REV era intervenuta nell'esecuzione immobiliare (con lo stesso difensore) solo in data 29/12/2016 a mezzo della sua mandataria [OSCURATO:PERSONA]; al momento del fallimento (dichiarato il 4 febbraio 2016) il credito della ex [OSCURATO:PERSONA] era di proprietà di REV, mentre il difensore era costituito solo per [OSCURATO:PERSONA], quindi non avrebbe dovuto comunicare alcunché a REV, non trattandosi del "proprio assistito"; in ogni caso poteva rilevare la conoscenza del fallimento solo in capo alla parte, non al suo Ric. 2019 n. 27332 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -3- difensore, specie in una fattispecie del genere in cui c'erano state varie cessioni dei crediti, a prescindere dal fatto che il legale era rimasto sempre la stessa persona fisica; 2.2. il secondo mezzo lamenta la «violazione e falsa applicnione di legge artt. 17, 92 e 101 LE, con nferimento all'art. 360, n. 3 e 4 cp.c., per avere il Tribunale ritenuto la pubbliccqione del fallimento sulla gatta Ufficiale quale meuo idoneo a sostituire l'avviso ex art. 92 LF., che non sarebbe dovuto»; 3. entrambi i motivi sono inammissibili; 3.1. innanzitutto essi veicolano confusamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l'orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plutimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016); 3.2. inoltre il primo difetta di autosufficienza, poiché i fatti processuali esposti non risultano chiari (senza che al decreto impugnato possa attingersi per conseguire maggiore chiarezza); esso veicola comunque censure relative ad un accertamento di fatto, supportato da una motivazione che raggiunge la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U 8053/2014), avendo i giudici di merito espressamente valorizzato la «identità ,fisica dell'avvocato della filiera dei creditori», vista la presenza del medesimo difensore del creditore (sia pure nelle varie imputazioni soggettive derivanti dalle plurime cessioni del credito) all'interno dell'esecuzione immobiliare in cui è pacificamente intervenuto il Fallimento (cfr. Cass. 7109/2020, 4200/2020); del resto, la stessa ricorrente ammette che il difensore si è costituito in quel giudizio per REV il 29/12/2016, mentre la domanda ultra-tardiva è stata presentata il 13/02/2018, quindi comunque con un ritardo tale da esorbitare il perimetro della incolpevolezza; Ric. 2019 n. 27332 sez. M1 - ud. 13-05-2021 -4- 3.3. la censura veicolata dal secondo motivo non coglie invece la ratio decidendi del tribunale, che fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'«operdzione REV» per escludere che fosse necessario inviare a REV l'avviso ex art. 92 1.fall., stante l'acquisita conoscenza del fallimento in sede di procedura esecutiva immobiliare; 3.4. sullo sfondo resta valido il principio, di cui il tribunale ha fatto applicazione, per cui «In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd "supertardiva" o "ultratardiva" di cui all'art. 101, ultimo comma, il mancato avviso al creditore da parte del curatore de/fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notifzia del fallimento indipendentemente dalla vice ione dell'avviso predetto, ed il relativo giudkio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutckione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Cass. 16103/2018); 4. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, com