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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24400/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16984/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA depositata il 24 maggio 2022 nel procedimento iscritto al n.80552/2019 R.G .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta dal Pubblico Ministero in sede avverso il decreto di pagamento del 30 novembre 2018, con il quale lo stesso Tribunale aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva prestata a favore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il giudice capitolino, premesso che dall’estratto storico del fascicolo del procedimento e dalla comunicazione del 21 febbraio 2022 trasmessa dal direttore amministrativo della cancelleria della XVIII Sezione Civile risultava l’annotazione al visto PM in data 11 dicembre 2018, rilevava che il Pubblico Ministero opponente non aveva dimostrato, come era suo onere anche in virtù del principio di vicinanza della prova, che l’esperito rimedio processuale fosse stato tempestivamente attivato nel prescritto termine di trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento opposto.

Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 136c.p.c..

Si censura l’ordinanza gravata per aver ritenuto tardivala proposta opposizione, pur in difetto di prova della data in cui il Pubblico Ministero aveva acquisito conoscenza del decreto di pagamento opposto.

Il secondo motivo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c..

Si lamenta che l’impugnata ordinanza non avrebbe tenuto conto dell’attestazione redatta il 20 aprile 2021 dal direttore amministrativodell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, allegata alla memoria depositata dal Pubblico Ministero dinanzi al giudice dell’opposizione, dalla quale risultava che il decreto opposto non era stato oggetto di alcuna comunicazione telematica o cartacea.

Tale documento dimostrava che il provvedimento in parola era entrato nella sfera di conoscibilità dell’opponente nello stesso momento in cui poi si è presa effettiva visione di esso proponendo il ricorso , con la conseguenza che doveva ritenersi assolto l’onere di provare la tempestività della spiegata opposizione.

Il ricorso va disatteso, in quanto la statuizione di tardivitàdell’opposizione resa dal Tribunale deve ritenersi conforme a diritto per una ragione ulteriore e assorbente rispetto a quella spesa nella motivazione dell’impugnata ordinanza e investita dalle censure dell’Ufficio ricorrente.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il termine c.d. lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., attesa la portata generale della norma, opera per tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo (cfr., in tal senso, Cass. Sez.

Un. n. 5615/1998 e le numerose pronunce successive conformi: ex ceteris, Cass. n. 14936/2000, Cass. n. 3935/2001, Cass. n. 7480/2004, Cass. n. 13229/2006, Cass. n. 24000/2011, Cass. n. 10450/2014, Cass. n. 4365/2017, Cass. n. 16893/2018).

Per quanto qui particolarmente rileva, detto termine è ritenuto applicabile anche all’opposizioneex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (cfr. Cass. n. 33600/2022, Cass. n. 33590/2022, Cass. n. 31007/2022, Cass. n. 30432/2022).

Tale decreto viene, infatti, emesso all’esito di un procedimento che, per quanto sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività.

Ciò posto, nel caso di specie è la stessa Procura di Roma a dare atto che il decreto di pagamento di cui trattasi fu emesso in data 30 novembre 2018 (pag. 1 del ricorso) e che l’opposizione venne proposta il 19 dicembre 2019 (pag. 2 del ricorso), e quindi ben oltre la scadenza del termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c..

Ne consegue che l’impugnata ordinanza va confermata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, dovendo la Corte limitarsi, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., a integrarne e correggerne la motivazione nei termini innanzi precisati (cfr., sull’argomento, Cass. n. 14476/2019, Cass. n. 25623/2009, Cass. n. 15764/2004, Cass. n. 14630/2000).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di legittimità, sia perchè il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero -organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri di natura meramente processuale, svolti per dovere d’ufficio a garanzia dellacorretta applicazione della legge (cfr. Cass.n. 35513/2021, Cass. n. 19711/2015, Cass. n. 330/2012, Cass. n. 3824/2010)-, sia perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Trattandosi di giudizio introdotto dalla parte pubblica, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. cit. per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16984/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ROMA, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA depositata il 24 maggio 2022 nel procedimento iscritto al n.80552/2019 R.G . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta dal Pubblico Ministero in sede avverso il decreto di pagamento del 30 novembre 2018, con il quale lo stesso Tribunale aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva prestata a favore di un cittadino extracomunitario ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Il giudice capitolino, premesso che dall’estratto storico del fascicolo del procedimento e dalla comunicazione del 21 febbraio 2022 trasmessa dal direttore amministrativo della cancelleria della XVIII Sezione Civile risultava l’annotazione al visto PM in data 11 dicembre 2018, rilevava che il Pubblico Ministero opponente non aveva dimostrato, come era suo onere anche in virtù del principio di vicinanza della prova, che l’esperito rimedio processuale fosse stato tempestivamente attivato nel prescritto termine di trenta giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento opposto. Avverso tale ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 136c.p.c.. Si censura l’ordinanza gravata per aver ritenuto tardivala proposta opposizione, pur in difetto di prova della data in cui il Pubblico Ministero aveva acquisito conoscenza del decreto di pagamento opposto. Il secondo motivo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c.. Si lamenta che l’impugnata ordinanza non avrebbe tenuto conto dell’attestazione redatta il 20 aprile 2021 dal direttore amministrativodell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, allegata alla memoria depositata dal Pubblico Ministero dinanzi al giudice dell’opposizione, dalla quale risultava che il decreto opposto non era stato oggetto di alcuna comunicazione telematica o cartacea. Tale documento dimostrava che il provvedimento in parola era entrato nella sfera di conoscibilità dell’opponente nello stesso momento in cui poi si è presa effettiva visione di esso proponendo il ricorso , con la conseguenza che doveva ritenersi assolto l’onere di provare la tempestività della spiegata opposizione. Il ricorso va disatteso, in quanto la statuizione di tardivitàdell’opposizione resa dal Tribunale deve ritenersi conforme a diritto per una ragione ulteriore e assorbente rispetto a quella spesa nella motivazione dell’impugnata ordinanza e investita dalle censure dell’Ufficio ricorrente. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il termine c.d. lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., attesa la portata generale della norma, opera per tutti i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere definitivo (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. n. 5615/1998 e le numerose pronunce successive conformi: ex ceteris, Cass. n. 14936/2000, Cass. n. 3935/2001, Cass. n. 7480/2004, Cass. n. 13229/2006, Cass. n. 24000/2011, Cass. n. 10450/2014, Cass. n. 4365/2017, Cass. n. 16893/2018). Per quanto qui particolarmente rileva, detto termine è ritenuto applicabile anche all’opposizioneex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (cfr. Cass. n. 33600/2022, Cass. n. 33590/2022, Cass. n. 31007/2022, Cass. n. 30432/2022). Tale decreto viene, infatti, emesso all’esito di un procedimento che, per quanto sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività. Ciò posto, nel caso di specie è la stessa Procura di Roma a dare atto che il decreto di pagamento di cui trattasi fu emesso in data 30 novembre 2018 (pag. 1 del ricorso) e che l’opposizione venne proposta il 19 dicembre 2019 (pag. 2 del ricorso), e quindi ben oltre la scadenza del termine lungo semestrale ex art. 327, comma 1, c.p.c.. Ne consegue che l’impugnata ordinanza va confermata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, dovendo la Corte limitarsi, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., a integrarne e correggerne la motivazione nei termini innanzi precisati (cfr., sull’argomento, Cass. n. 14476/2019, Cass. n. 25623/2009, Cass. n. 15764/2004, Cass. n. 14630/2000). Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di legittimità, sia perchè il ricorso è stato proposto dal Pubblico Ministero -organo propulsore dell’attività giurisdizionale cui sono attribuiti poteri di natura meramente processuale, svolti per dovere d’ufficio a garanzia dellacorretta applicazione della legge (cfr. Cass.n. 35513/2021, Cass. n. 19711/2015, Cass. n. 330/2012, Cass. n. 3824/2010)-, sia perchè gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Trattandosi di giudizio introdotto dalla parte pubblica, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. cit. per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così
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