CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 27496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] , (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 1228/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 3 marzo 2021, la Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda da lui proposta nei confronti di la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora LANA.POLI ;i.t.1.) avente ad ogotoil tieurioscimenw di un fut_lin irt 1j 11VO1) subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 2009, in luogo di quello a tempo parziale stipulato a far data dal 23 luglio 2012, simulatamente con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e le differenze retributive connesse per l'attività svolta quale addetto alla lavanderia; condividendo l'iter argomentativo del primo giudice, la Corte ha escluso che, pur nella ammissibilità del ricorso proposto, lo stesso potesse reputarsi idoneo a fondare la pretesa avanzata per l'assoluta carenza di elementi adeguati in termini di allegazione e, quindi, a condurre la prova in giudizio onde addivenire a reputarne possibile l'ammissione; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA].; è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale richiesta; Ric. 2021 n. 25701 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- con il secondo motivo si allega, sempre con riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale, l' error in procedendo, assumendosi la violazione degli artt. 421 e 244 cod. proc. civ. e 2721 e segg. cod. civ; con il terzo motivo si denunzia, ancora sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la motivazione assente o apparente con riguardo al procedimento probatorio seguito; tutti e tre i motivi, che possono essere valutati congiuntamente per reciproca connessione, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta assenza di idonee allegazioni con riguardo alla amissione della prova per testi richiesta; con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell'ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di Ric. 2021 n. 25701 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); va, inoltre, considerato che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod .proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate ''per omesso esame di un fatto decisivo per il giudkio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. "minimo costituzionale", Ric. 2021 n. 25701 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; d'altro canto, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553 del 2021); nella specie, la Corte, condividendo l'iter decisorio di primo grado, ha ritenuto del tutto generiche le allegazioni di parte ricorrente sulle circostanze da provare in ordine alla assenta sussistenza di un collegamento societario fra le due compagini idoneo ad incidere sulla titolarità del rapporto di lavoro considerato, reputando, invece, prevalenti gli elementi documentali versati in giudizio, da cui ha evinto un effettivo collegamento negoziale fra le società medesime, escludendo, però di ricondurre ad esso la fittizietà atta ad incidere sul rapporto di lavoro subordinato in esame; escludendo la Corte, in considerazione della genericità delle allegazioni, la stessa possibilità di un approfondimento istruttorio, non emergendo neanche l'identità dei soggetti che avrebbero impartito le direttive e Ric. 2021 n. 25701 sez. ML - ud. 21-06-2022 -5- controllato lo svolgimento della prestazione lavorativa, essa ha, segnatamente, non rinvenuto, in punto di allegazione, qualsivoglia specifico elemento da cui potesse risultare la simulazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], peraltro dopo un lungo periodo lavorativo "in nero"; tale valutazione, se raffrontata con le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo (che qui parte ricorrente riporta adducendo che erano state indicate come precedute dalla locuzione "vero che"), appare non implausibile, non emergendo circostanze precise che sarebbero state misconosciute, talchè essa deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi curo 5000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Ric. 2021 n. 25701 sez. ML - ud. 21-06-2022 -6- previsto per il r