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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 aprile 2000

Cassazione n. 12859/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/2000 avverso l'ordinanza del 9/06/2021 della Tribunale di Potenza in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 settembre 2020 il Tribunale di Potenza in funzione di riesame dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, in data 4 agosto 2020, perché inviata, a mezzo del servizio postale, in data 11 settembre 2020 e, quindi, oltre il termine consentito di giorni dieci dalla notifica del medesimo, avvenuta il 6 agosto 2020, con dies a quo dal giorno 1 settembre 2020, cessato il periodo feriale. 2.A seguito di ricorso proposto dall'indagata per il tramite del difensore, con il quale veniva dedotta violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità, essendo stata la richiesta di riesame inoltrata, a mezzo del servizio postale, il dieci settembre e non in data 11 settembre 2020, quindi, il decimo giorno dalla cessazione del periodo feriale, questa sezione Quinta penale, con sentenza n. 19408 — 21 del 31 marzo 2021, ha annullato senza rinvio il provvedimento censurato, rimandando gli atti al Tribunale di Potenza per il corso ulteriore. 3.Con l'ordinanza in esame, il Tribunale, con riferimento alla medesima richiesta, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto, in relazione alla vettura [OSCURATO:PERSONA] e nullo il decreto impugnato, quanto agli altri beni oggetto del disposto sequestro.

4. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagata, per il tramite del difensore, denunciando l'illegittimità della rilevata nullità del provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva disposto il vincolo, rilevando che trattandosi di annullamento di sequestro probatorio, doveva seguire la restituzione delle cose sequestrate, negata dal Tribunale sulla base della non individuabilità del soggetto beneficiario avente diritto, non potendo, il giudice dell'impugnazione, accertarlo accedendo al merito.

Né potrebbe applicarsi al sequestro probatorio, la regola di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo ovvero non operi il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690).

Né, infine, si potrebbe far valere la destinazione del bene alla confisca tenuto conto che detto provvedimento può essere adottato soltanto quando vi sia stato un precedente provvedimento di sequestro. 5.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.i [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

1. Invero, nel caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, questo deve sempre disporre la restituzione del bene, in caso in cui il vincolo non sia destinato a permanere per altro provvedimento di sequestro, ovvero ove non operi il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690). 1.1.Ai fini, poi, di individuare il soggetto destinatario della restituzione in quanto avente diritto, si osserva che è noto l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, secondo il quale il beneficiario corrisponde al soggetto al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (tra le altre, Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Rv. 281757; Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927; Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897).

2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende attenersi, condividendoli, si rileva che, nel caso al vaglio all'annullamento da parte del Tribunale del decreto di sequestro probatorio, relativamente alla somma di danaro di euro tremila, per mancanza di motivazione doveva seguire l'ordine di restituzione del bene all'avente diritto del danaro, da individuarsi a cura del giudice del merito, in sede di rinvio, onde acclarare il soggetto nei confronti del quale il sequestro era stato eseguito, non noto trattandosi di provvedimento adottato nei confronti di più indagati (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata).

2.1. Ciò non risultando adottato, almeno all'attualità, altro titolo preventivo o conservativo, per il quale debba reputarsi permanente il vincolo rispetto alla somma di danaro in questione.

2.2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, considerato che gli arnesi atti allo scasso, nei confronti dei quali il provvedimento di sequestro è stato, del pari, dichiarato nullo, quanto meno come corpo del reato di cui all'art.707 cod. pen. di cui alla contestazione provvisoria (cfr. pag. 1 dell'ordinanza censurata) non possono essere restituiti a mente della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

E', infine, appena il caso di osservare che alcuna pronuncia, deve adottarsi, in questa sede quanto alla vettura [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, per essere stato dichiarato inammissibile il riesame proposto avente ad oggetto detto bene. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla somma di danaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, per la determinazione del soggetto cui la somma deve essere restituita, ove non altrimenti soggetta a sequestro conservativo o preventivo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione della somma di danaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza.

Inammissibile nel resto.

Così deciso il 16/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/2000 avverso l'ordinanza del 9/06/2021 della Tribunale di Potenza in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2020 il Tribunale di Potenza in funzione di riesame dichiarava l'inammissibilità della richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, in data 4 agosto 2020, perché inviata, a mezzo del servizio postale, in data 11 settembre 2020 e, quindi, oltre il termine consentito di giorni dieci dalla notifica del medesimo, avvenuta il 6 agosto 2020, con dies a quo dal giorno 1 settembre 2020, cessato il periodo feriale. 2.A seguito di ricorso proposto dall'indagata per il tramite del difensore, con il quale veniva dedotta violazione di legge quanto alla declaratoria di inammissibilità, essendo stata la richiesta di riesame inoltrata, a mezzo del servizio postale, il dieci settembre e non in data 11 settembre 2020, quindi, il decimo giorno dalla cessazione del periodo feriale, questa sezione Quinta penale, con sentenza n. 19408 — 21 del 31 marzo 2021, ha annullato senza rinvio il provvedimento censurato, rimandando gli atti al Tribunale di Potenza per il corso ulteriore. 3.Con l'ordinanza in esame, il Tribunale, con riferimento alla medesima richiesta, ha dichiarato inammissibile il riesame proposto, in relazione alla vettura [OSCURATO:PERSONA] e nullo il decreto impugnato, quanto agli altri beni oggetto del disposto sequestro. 4. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagata, per il tramite del difensore, denunciando l'illegittimità della rilevata nullità del provvedimento con il quale il pubblico ministero aveva disposto il vincolo, rilevando che trattandosi di annullamento di sequestro probatorio, doveva seguire la restituzione delle cose sequestrate, negata dal Tribunale sulla base della non individuabilità del soggetto beneficiario avente diritto, non potendo, il giudice dell'impugnazione, accertarlo accedendo al merito. Né potrebbe applicarsi al sequestro probatorio, la regola di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Si richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo la quale, in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo ovvero non operi il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690). Né, infine, si potrebbe far valere la destinazione del bene alla confisca tenuto conto che detto provvedimento può essere adottato soltanto quando vi sia stato un precedente provvedimento di sequestro. 5.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento censurato.i [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 1. Invero, nel caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio da parte del Tribunale del riesame, questo deve sempre disporre la restituzione del bene, in caso in cui il vincolo non sia destinato a permanere per altro provvedimento di sequestro, ovvero ove non operi il divieto di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 276690). 1.1.Ai fini, poi, di individuare il soggetto destinatario della restituzione in quanto avente diritto, si osserva che è noto l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, richiamato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, secondo il quale il beneficiario corrisponde al soggetto al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio (tra le altre, Sez. 1, n. 31388 del 12/01/2021, Rv. 281757; Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Rv. 277927; Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012, Rv. 253897). 2. Tali essendo i principi cui il Collegio intende attenersi, condividendoli, si rileva che, nel caso al vaglio all'annullamento da parte del Tribunale del decreto di sequestro probatorio, relativamente alla somma di danaro di euro tremila, per mancanza di motivazione doveva seguire l'ordine di restituzione del bene all'avente diritto del danaro, da individuarsi a cura del giudice del merito, in sede di rinvio, onde acclarare il soggetto nei confronti del quale il sequestro era stato eseguito, non noto trattandosi di provvedimento adottato nei confronti di più indagati (cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata). 2.1. Ciò non risultando adottato, almeno all'attualità, altro titolo preventivo o conservativo, per il quale debba reputarsi permanente il vincolo rispetto alla somma di danaro in questione. 2.2. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile, considerato che gli arnesi atti allo scasso, nei confronti dei quali il provvedimento di sequestro è stato, del pari, dichiarato nullo, quanto meno come corpo del reato di cui all'art.707 cod. pen. di cui alla contestazione provvisoria (cfr. pag. 1 dell'ordinanza censurata) non possono essere restituiti a mente della previsione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. E', infine, appena il caso di osservare che alcuna pronuncia, deve adottarsi, in questa sede quanto alla vettura [OSCURATO:PERSONA] in sequestro, per essere stato dichiarato inammissibile il riesame proposto avente ad oggetto detto bene. 3.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla somma di danaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Potenza, in funzione di riesame, per la determinazione del soggetto cui la somma deve essere restituita, ove non altrimenti soggetta a sequestro conservativo o preventivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata restituzione della somma di danaro e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Inammissibile nel resto. Così deciso il 16/12/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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