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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26386/2026

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iele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso;Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato lanullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiduciadell’imputato e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine della“rinotifica al difensore di fiducia”.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministerodeducendo l’abnormità del provvedimento per violazione di legge, per contrasto congli artt. 184 e 554-bis cod. proc.pen. anche considerata la mancata fissazione, inseno all’ordinanza, di una data per la prosecuzione del giudizio.Il giudice, rilevata l'omessa notifica al difensore di fiducia ritualmentenominato, avrebbe dovuto disporre direttamente la rinnovazione della notifica aisensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e non la trasmissione degli atti alpubblico ministero, così determinando una indebita regressione del processo.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato ha chiesto, con memoria, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022,Pmt, Rv. 283552 – 01; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc.

Ksouri, Rv.272715; in precedenza Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U.n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez.

U, n. 33 del22/11/2000, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094) èaffetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezzadel contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quelloche, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi aldi fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.Sotto tale profilo l'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che sisaldano all'interno di un fenomeno unitario: quello strutturale, allorché l'atto, per lasua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, equello funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determinila stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressionedel procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2).L'abnormità strutturale deve considerarsi limitata ai casi in cui il giudice esercitiun potere che l'ordinamento processuale non gli attribuisce, configurabile come unacarenza di potere in astratto, ovvero in quelli in cui sia riscontrabile una deviazionedel provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, con conseguenteesercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processualedel tutto diversa da quella contemplata dalla legge e, quindi, completamente al difuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite e determinanteuna carenza di potere in concreto.

L’abnormità funzionale è rinvenibile in caso distasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e deve ritenersi circoscritta alcaso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero unadempimento tale da concretizzare un atto nullo rilevabile successivamente nelprocedimento o nel processo.È stato, altresì, precisato che la categoria dell'abnormità elaborata dallapregressa giurisprudenza «presenta carattere eccezionale e derogatorio al principiodi tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen.,mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo laprevisione dell'art. 177 cod. proc. pen..

E', dunque, riferibile alle sole situazioni incui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimentogiudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimentiinsanabile per le situazioni soggettive delle parti.

La sua eccezionalità e residualitànel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambitoconcettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro,dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole normeprocessuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità» (Sez.

U, n.20569 del 18/1/2018, cit.,).1.1.L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale deveritenersi ridotto, peraltro, fin dall'intervento della Sezioni Unite di questa Corte n.25957 del 2009, allorché si è precisato che «il regresso del procedimento è atipico,e comporta l'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un attoadottato dal giudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice,dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministeroancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientranella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione,dovendo l’abnormità funzionale essere limitata all'ipotesi in cui il provvedimentogiudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un attonullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.Il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sè la suaimpugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità.2.Tanto premesso il provvedimento impugnato, con il quale il giudice deldibattimento ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessanotifica al difensore e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero"per la notifica al difensore di fiducia” non può essere ritenuto abnorme, purrisultando emesso sulla base di un’erronea applicazione della normativa diriferimento.Il vigente codice di procedura, in applicazione della fondamentale direttiva,contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, della«massima semplificazione nello svolgimento del processo», ha previsto che lacitazione per l'udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dalGiudice per le indagini preliminari, dal Giudice dell'udienza preliminare o dalPubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistemadel codice abrogato; tuttavia, una volta pervenuto il processo a tale ultimo giudice,sarebbe causa di una complicazione irragionevole l'imposizione della regressione alsolo scopo di far rinnovare la notificazione di detta citazione.

L’art. 143 disp. att.cod. proc. pen. prevede, pertanto, che, già nella fase degli atti preliminari aldibattimento, sussiste per il Presidente (o per il giudice singolo) l'onere di ordinare,dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, «larinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni dicui dichiara la nullità», e l'ordine deve intendersi rivolto alla propria cancelleria.Il provvedimento in esame, pertanto, non può essere considerato abnorme inquanto è, comunque, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamentoe non determina una insuperabile stasi del procedimento, potendo il pubblicoministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, senzaprodurre nullità del procedimento suscettibile di riproporsi nel successivo sviluppoprocessuale.3.

In conclusione il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso del P.M.Così deciso il 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto il rigetto del ricorso;Letta la memoria del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato lanullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica al difensore di fiduciadell’imputato e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine della“rinotifica al difensore di fiducia”.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministerodeducendo l’abnormità del provvedimento per violazione di legge, per contrasto congli artt. 184 e 554-bis cod. proc.pen. anche considerata la mancata fissazione, inseno all’ordinanza, di una data per la prosecuzione del giudizio.Il giudice, rilevata l'omessa notifica al difensore di fiducia ritualmentenominato, avrebbe dovuto disporre direttamente la rinnovazione della notifica aisensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e non la trasmissione degli atti alpubblico ministero, così determinando una indebita regressione del processo.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto il rigetto del ricorso.Il difensore dell’imputato ha chiesto, con memoria, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022,Pmt, Rv. 283552 – 01; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv.272715; in precedenza Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U.n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 33 del22/11/2000, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094) èaffetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezzadel contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quelloche, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi aldi fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.Sotto tale profilo l'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che sisaldano all'interno di un fenomeno unitario: quello strutturale, allorché l'atto, per lasua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, equello funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determinila stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressionedel procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principiocostituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2).L'abnormità strutturale deve considerarsi limitata ai casi in cui il giudice esercitiun potere che l'ordinamento processuale non gli attribuisce, configurabile come unacarenza di potere in astratto, ovvero in quelli in cui sia riscontrabile una deviazionedel provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, con conseguenteesercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processualedel tutto diversa da quella contemplata dalla legge e, quindi, completamente al difuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite e determinanteuna carenza di potere in concreto. L’abnormità funzionale è rinvenibile in caso distasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e deve ritenersi circoscritta alcaso in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero unadempimento tale da concretizzare un atto nullo rilevabile successivamente nelprocedimento o nel processo.È stato, altresì, precisato che la categoria dell'abnormità elaborata dallapregressa giurisprudenza «presenta carattere eccezionale e derogatorio al principiodi tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen.,mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo laprevisione dell'art. 177 cod. proc. pen.. E', dunque, riferibile alle sole situazioni incui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimentogiudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimentiinsanabile per le situazioni soggettive delle parti. La sua eccezionalità e residualitànel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambitoconcettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro,dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole normeprocessuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità» (Sez. U, n.20569 del 18/1/2018, cit.,).1.1.L'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale deveritenersi ridotto, peraltro, fin dall'intervento della Sezioni Unite di questa Corte n.25957 del 2009, allorché si è precisato che «il regresso del procedimento è atipico,e comporta l'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un attoadottato dal giudice in carenza di potere, e invece non è abnorme quando il giudice,dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al pubblico ministeroancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientranella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione,dovendo l’abnormità funzionale essere limitata all'ipotesi in cui il provvedimentogiudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un attonullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.Il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sè la suaimpugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità.2.Tanto premesso il provvedimento impugnato, con il quale il giudice deldibattimento ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessanotifica al difensore e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero"per la notifica al difensore di fiducia” non può essere ritenuto abnorme, purrisultando emesso sulla base di un’erronea applicazione della normativa diriferimento.Il vigente codice di procedura, in applicazione della fondamentale direttiva,contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 1), della legge delega n. 81 del 1987, della«massima semplificazione nello svolgimento del processo», ha previsto che lacitazione per l'udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dalGiudice per le indagini preliminari, dal Giudice dell'udienza preliminare o dalPubblico ministero, anziché dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistemadel codice abrogato; tuttavia, una volta pervenuto il processo a tale ultimo giudice,sarebbe causa di una complicazione irragionevole l'imposizione della regressione alsolo scopo di far rinnovare la notificazione di detta citazione. L’art. 143 disp. att.cod. proc. pen. prevede, pertanto, che, già nella fase degli atti preliminari aldibattimento, sussiste per il Presidente (o per il giudice singolo) l'onere di ordinare,dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, «larinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni dicui dichiara la nullità», e l'ordine deve intendersi rivolto alla propria cancelleria.Il provvedimento in esame, pertanto, non può essere considerato abnorme inquanto è, comunque, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamentoe non determina una insuperabile stasi del procedimento, potendo il pubblicoministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, senzaprodurre nullità del procedimento suscettibile di riproporsi nel successivo sviluppoprocessuale.3. In conclusione il ricorso del Pubblico Ministero deve essere rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso del P.M.Così deciso il 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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