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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25153/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5853 / 20 17 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, anche disgiuntivamente,in virtù di procura speciale in calce al [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5853/2017a.c.17 /6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Gramsci n. –controricorrente – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA - MILANO , n. 6997/2016, depositatain data 16 / 12 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 17 giugno 2025; Rilevato che Il contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; Considerato che L’Agenzia non ha notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione agevolata, di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; il giudizio, dunque, deve essere estinto, vieppiù se si rileva che il contribuente ha allegato i ventisei versamenti rateali a saldo della somma dovuta per la definizione; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5853 / 20 17 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, anche disgiuntivamente,in virtù di procura speciale in calce al [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5853/2017a.c.17 /6/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] controricorso,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Gramsci n. –controricorrente – Avverso lasentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA - MILANO , n. 6997/2016, depositatain data 16 / 12 /20 16 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 17 giugno 2025; Rilevato che Il contribuente ha fatto ricorso alla definizione agevolata della controversia di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la relativa istanza e la ricevuta del primo versamento rateale della somma dovuta, con richiesta di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; Considerato che L’Agenzia non ha notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione agevolata, di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018; il giudizio, dunque, deve essere estinto, vieppiù se si rileva che il contribuente ha allegato i ventisei versamenti rateali a saldo della somma dovuta per la definizione; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera d
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