CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 - 14 marzo 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 14 febbraio 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di detenzione di arma clandestina (capo 85). Tramite intercettazione ambientale veniva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva esibito a [OSCURATO:PERSONA] una pistola Beretta calibro 92, priva di matricola. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva, in quanto fondato sul travisamento del fatto, relativo alla detenzione di arma clandestina e non di arma da guerra, e su un non dimostrato collegamento con realtà associativa, rispetto alla quale il ricorrente era sempre rimasto estraneo, senza considerare la regolare condotta sempre tenuta sia prima che dopo il fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. Viene censurato, sotto il profilo motivazionale, solo il giudizio inerente il _pericolo di recidiva. Il giudizio, peraltro, contrariamente da quanto dedotto dal ricorrente, è stato adeguatamente motivato, sia in relazione all'entità del fatto che al profilo soggettivo dell'indagato. Quanto al fatto, il rilievo difensivo secondo il quale vi sarebbe incompatibilità tra detenzione di arma da guerra e detenzione di arma clandestina concerne la qualificazione giuridica del fatto, ma non incide sulla gravità dello stesso, costituito dalla detenzione e offerta a terzi di una pistola priva di numero di matricola.Il fatto, poi, rivela come l'indagato avesse rapporti con ambienti criminali, dai quali aveva ricevuto l'arma e ai quali, nella persona dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto per cedere l'arma. Circostanze che sono state valutate, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, come significative di inserimento in contesti dominati da logiche criminali e dunque fondanti il giudizio sulla probabile ricaduta nel reato. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de