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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04642/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/06/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Agrigento in data 23 novembre 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni, disposta con decreto del 10 febbraio 2006, divenuto definitivo il 23 marzo 2007, rimasto ineseguito. 2.Avverso detto decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo.

Violazione di legge, con riferimento all'art.14, comma 2 -ter, d.

Igs. n. 159 del 2011, in ordine all'omesso accertamento dell'attuale pericolosità del proposto, nonostante il lungo periodo di detenzione, in quanto il decreto impugnato, in termini generici, si è fondato sui precedenti di narcotraffico internazionale di Bellanca, risalenti al 2006 e, successivamente, a fatti del 2013 per i quali il ricorrente è stato arrestato nel maggio 2018 e subito scarcerato, oltre che su elementi presuntivi quali l'attuale residenza in Germania, nonostante egli abbia sempre vissuto in diversi Paesi d'Europa e solo saltuariamente in Italia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio.

2. Va premesso che costituisce consolidato orientamento di questa Corte che nel procedimento di prevenzione può essere denunciato il solo vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello (Sez.

U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, RV. 260246).

Con specifico riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, inoltre, costituisce onere del giudice verificarne «in concreto» la persistenza, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e detto ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo che non esprima condotte sintomatiche di pericolosità (Corte cost. n. 291 del 2013; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184).

3. La Corte di merito, conformandosi al decreto del Tribunale di Agrigento, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Infatti, a fronte di delitti che si arrestano, al più, al 2013, ha ritenuto che il ricorrente sia soggetto attualmente pericoloso sulla base: a) delle gravi condotte risultanti dal decreto applicativo della misura di prevenzione del 10 febbraio 2006, definitivo il 23 marzo 2007 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ingiustificato tenore di vita, continuativa frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali anche gravi, risultanze di un'ordinanza custodiale per il diritto di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata all'atto traffico e per ulteriori delitti ex articolo 73, comma 1, D.p.r. 309 del 1990); b) della protratta irreperibilità di Bellanca che, scarcerato nel maggio del 2013, a seguito di emissione nei suoi confronti di altra ordinanza di custodia cautelare per delitti di narcotraffico internazionale commessi nel 2016, era stato arrestato solo nel maggio del 2018 presso l'aeroporto di Fiumicino; c) della sua attuale residenza in Germania.

Alla luce della risalenza dei reati contestati al ricorrente al 2005/2006 e di un altro delitto in materia di droga commesso nell 2016, cui si aggiunge il precedente lungo periodo detentivo (2006/2013), gli argomenti adottati dalla Corte distrettuale esprimono una motivazione apparente.

Infatti, il decreto impugnato non indica gli elementi necessari per una corretta e puntuale valutazione di pericolosità attuale quali: il contenuto, anche sintetico, delle ordinanze cautelari richiamate, con riferimento alle condotte di Bellanca, al suo ruolo e ai periodi in cui si collocano le rispettive contestazioni; le ragioni per le quali il ricorrente, tratto in arresto nel 2018 a Fiumicino, sia stato poi rapidamente scarcerato.

Al contrario è stata valorizzata, in termini meramente presuntivi, l'irreperibilità del ricorrente, avvenuta peraltro quando questi si trovava in una condizione non restrittiva, insieme alla sua scelta di risiedere in Germania, circostanze che, di per sé, ove non idoneamente inserite in uno specifico contesto, non sono sufficienti a ritenere sussistente il requisito dell'attualità della sua pericolosità sociale, da valutarsi al momento dell'applicazione della misura.

4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso I'll g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/06/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso dal Tribunale di Agrigento in data 23 novembre 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 2 anni, disposta con decreto del 10 febbraio 2006, divenuto definitivo il 23 marzo 2007, rimasto ineseguito. 2.Avverso detto decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo. Violazione di legge, con riferimento all'art.14, comma 2 -ter, d. Igs. n. 159 del 2011, in ordine all'omesso accertamento dell'attuale pericolosità del proposto, nonostante il lungo periodo di detenzione, in quanto il decreto impugnato, in termini generici, si è fondato sui precedenti di narcotraffico internazionale di Bellanca, risalenti al 2006 e, successivamente, a fatti del 2013 per i quali il ricorrente è stato arrestato nel maggio 2018 e subito scarcerato, oltre che su elementi presuntivi quali l'attuale residenza in Germania, nonostante egli abbia sempre vissuto in diversi Paesi d'Europa e solo saltuariamente in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo giudizio. 2. Va premesso che costituisce consolidato orientamento di questa Corte che nel procedimento di prevenzione può essere denunciato il solo vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, in quanto qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, RV. 260246). Con specifico riferimento al giudizio di attualità della pericolosità sociale del proposto, inoltre, costituisce onere del giudice verificarne «in concreto» la persistenza, soprattutto nei casi in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione e quando tra la pregressa violazione della legge penale e detto ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo che non esprima condotte sintomatiche di pericolosità (Corte cost. n. 291 del 2013; Sez. 6, n. 5267 del 14/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266184). 3. La Corte di merito, conformandosi al decreto del Tribunale di Agrigento, non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Infatti, a fronte di delitti che si arrestano, al più, al 2013, ha ritenuto che il ricorrente sia soggetto attualmente pericoloso sulla base: a) delle gravi condotte risultanti dal decreto applicativo della misura di prevenzione del 10 febbraio 2006, definitivo il 23 marzo 2007 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ingiustificato tenore di vita, continuativa frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali anche gravi, risultanze di un'ordinanza custodiale per il diritto di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata all'atto traffico e per ulteriori delitti ex articolo 73, comma 1, D.p.r. 309 del 1990); b) della protratta irreperibilità di Bellanca che, scarcerato nel maggio del 2013, a seguito di emissione nei suoi confronti di altra ordinanza di custodia cautelare per delitti di narcotraffico internazionale commessi nel 2016, era stato arrestato solo nel maggio del 2018 presso l'aeroporto di Fiumicino; c) della sua attuale residenza in Germania. Alla luce della risalenza dei reati contestati al ricorrente al 2005/2006 e di un altro delitto in materia di droga commesso nell 2016, cui si aggiunge il precedente lungo periodo detentivo (2006/2013), gli argomenti adottati dalla Corte distrettuale esprimono una motivazione apparente. Infatti, il decreto impugnato non indica gli elementi necessari per una corretta e puntuale valutazione di pericolosità attuale quali: il contenuto, anche sintetico, delle ordinanze cautelari richiamate, con riferimento alle condotte di Bellanca, al suo ruolo e ai periodi in cui si collocano le rispettive contestazioni; le ragioni per le quali il ricorrente, tratto in arresto nel 2018 a Fiumicino, sia stato poi rapidamente scarcerato. Al contrario è stata valorizzata, in termini meramente presuntivi, l'irreperibilità del ricorrente, avvenuta peraltro quando questi si trovava in una condizione non restrittiva, insieme alla sua scelta di risiedere in Germania, circostanze che, di per sé, ove non idoneamente inserite in uno specifico contesto, non sono sufficienti a ritenere sussistente il requisito dell'attualità della sua pericolosità sociale, da valutarsi al momento dell'applicazione della misura. 4. Sulla base delle sopra esposte considerazioni il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso I'll g
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