CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38356/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che i ricorrenti sono stati condannati ex artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] ex art. 337 cod. pen.; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto al concorso nel reato, vieppiù che la droga era occultata nella vettura, sicché manca la prova che il ricorrente, il quale non si diede alla fuga a seguito di perquisizione, ne conoscesse l'esistenza (neppure i Giudici hanno spiegato perché non si trattasse di connivenza non punibile); 2) mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; considerato che [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo presentato, ha dedotto mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non essendosi valutato che il ricorrente ha risarcito il danno al pubblico ufficiale, il che ne dimostra il pieno ravvedimento; ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] reitera eccezioni cui la Corte d'appello ha motivatamente replicato essere del tutto inverosimile che una persona che trasporta un rilevante quantitativo di droga (circa 10 chili di hashish), accetti la richiesta di passaggio in auto di uno sconosciuto, così rendendolo potenziale testimone del reato, per poi aggiungere che l'imputato, nell'assumersi le proprie responsabilità, non fece cenno alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che del pari meramente reiterativi sono il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il motivo unico di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte l'appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati per la modalità della condotta (nonostante l'ordine di scendere dalla macchina, [OSCURATO:PERSONA] riprese la marcia, trascinando il militare per alcuni metri), oltre che per l'assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore \ della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il