CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e riducendogli la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20 aprile 2021 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Napoli, il 19 aprile 2021, detenuto sostanze stupefacenti del tipo hashish del peso complessivo di 63,12 grammi divisi in stecche e panetti, e del tipo marijuana del peso complessivo di 10,11 grammi suddivisa in due bustine. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Ruggiero, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con due distinti punti, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del citato art. 73, benché il quantitativo delle droghe detenute fosse ridotto e non fosse emerso che il prevenuto avesse svolto un'attività di spaccio abituale o nell'ambito di più ampi contesti criminosi; nonché per avere riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, ma immotivatamente riducendo la pena in misura inferiore al terzo consentito e lasciando inalterata la pena base di partenza del calcolo, superiore al minimo edittale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale in materia di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento o meno della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., il giudice, al fine di consentire alla Corte di cassazione il sindacato che le è proprio, deve fornire un'adeguata valutazione complessiva del fatto, considerando in particolare mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre alla qualità e quantità della sostanza, perché solo in questo modo è possibile formulare un concreto giudizio sulla lieve offensività del reato (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar, Rv. 273823; conf., in seguito, Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Abbruzzese, Rv. 282391; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Di tale principio la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione, sottolineando - con argomenti nei quali non sono riconoscibili aspetti di manifesta illogicità e che sono stati criticati dalla difesa in forma alquanto indeterminata - come non potesse considerarsi di lieve entità, cioè di scarsa carica offensiva, una condotta delittuosa caratterizzata dalla contestuale detenzione di due diversi tipi di droga in quantitativi non esigui; dal fatto che l'imputato avesse nascosto gli stupefacenti in un vano condominiale, ma che in casa gli fosse stato trovato materiale (bilancino di precisione, coltellino e fogli di cellophane) idoneo alla preparazione di più dosi destinate alla cessione; ed ancora, dalla circostanza che il prevenuto fosse stato trovato in possesso anche di due cellulari, su uno dei quali era stato rinvenuto un elenco di nomi con cifre e scoperto un messaggio chiaramente esplicativo di un contatto con un potenziale acquirente di singole dosi di droga. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento della determinazione della pena finale irrogata: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto possibile il riconoscimento delle attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado allo scopo di adeguare la sanzione alle caratteristiche della vicenda, ma implicitamente aveva considerato di non partire nel calcolo della pena dal minimo edittale e di non ridurla per le attenuanti nel massimo consentito, tenuto conto che l'imputato risultava già gravato da un precedente penale specifico. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil