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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17614/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliat a in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -resistente- avverso la sentenzan. 1413 / 16 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il16 febbraio 20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF-società a ristretta base-presunzione distribuzione utili Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania(d’ora in poi CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado, anch’essa a lui sfavorevole, con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, relativo aIRPEF dell’anno di imposta 2006, avente ad oggetto reddito da partecipazione,essendo il Rispoli socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA].,società a ristretta base, sottoposta a verifica fiscale.

In particolare, il giudice di appello ribadiva che , legittimamente , l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo avvalendosi dell’istituto del raddoppio dei termini, ritenendo assorbita ogni altra argomentazione difensiva.

Avverso la citata sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidandosi a quattro mo tiv i .

L'Agenzia dell’entrate ha depositato atto al solo fine di eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art.43, terzo comma, c.p.c. laddove la C.T.R. aveva ritenuto, condividendo la prima decisione e la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che potesse applicarsi al socio l’istituto del raddoppio dei termini pur avendo lo stesso quale presupposto l’illecito della società, costituente notizia di reato , contestato in sede penale in via esclusiva all’amministratore della Società. 2.Con il secondo motivo di ricorso si denun c ia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata per nullità della stessa, avendo omesso di pronunciare in relazione all’eccepita violazione delle norme sulle presunzioni, in merito all’attribuzione al socio del maggior utile accertato a carico della società di capitali a ristretta base della quale lo stesso aveva fatto parte, in presenza di cause escludenti tali presunzioni , quali la sua totale estraneità alla gestione sociale e la mancanza di qualsiasi incremento patrimoniale e finanziario nella sua sfera nell’anno della ventilata percezione di utili; 3.Con il terzo motivo si deduce, ancora, la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile. 4.Con il quarto motivo, proposto in subordine rispetto al l’eventuale mancato accoglimento del secondo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 , nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , qualora si ritenesse che l’ apodittica argomentazione contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata possa assurgere al rango di una manifestazione della voluntas decidendi da parte del Giudice del gravame.

5. Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni rimesse all’esame di questa Corte vanno esaminati, per primi, il secondo e il terzo motivo del ricorso aventinatura assorbente.

5.1. Va, invero, evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata si risolve in una generica e assertiva condivisione della prima decisione e delle tesi difensive svolte dall’Amministrazione finanziaria.

La CTR, infatti, dopo avere espresso tale condivisione, nelle ulteriori argomentazioni si limita a riportare la giurisprudenza di questa Corte sul tema dell’istituto di cui al raddoppio dei termini, ritenendo ne legittima l’applicazione nel caso in esame e assorbite tutte le ulteriori argomentazioni difensive.Il giudice di appello, però, nulla argomenta in ordine all’effettiva doglianza mossa dal contribuente ovvero con riguardo all’inapplicabilità del raddoppio dei termini all’accertamento a suo carico, quale socio e per i suoi redditi da partecipazione, laddove la notizia di reato riguardava illeciti in capo alla Società e commessi dal suo amministratore.

Né una motivazione al riguardo può rinvenirsi nella condivisione del decisumdi primo grado , laddove la C.T.R. non esplicita le ragioni di tale adesione in genere né, tanto più, con riguardo a tale espressa doglianza.

Il che rende la sentenza nulla per motivazione apparente, per come denunciato con il terzo motivo.

5.2. E’ fondato anche il secondo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia sulle ulteriori doglianze svolte dal contribuente in ordine all’insussistenza delle presunzioni fondanti il contestato conseguimento di utili extracontabili.

Sul punto, l’unica argomentazione svolta dalla CTR, oltre il generico rimando alla sentenza di primo grado, si incentra sull’assorbimento delle ulteriori argomentazioni difensive.

Ma tale argomentare è errato alla luce dei principi costantemente seguiti da questa Corte dei quali è espressione Cass.n. 12193 del 22/06/2020 cosi massimata: L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr., di recente in senso conforme , Cass. n. 26507 del 14/09/2023).

6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono , il ricorso va accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, assorbiti il primo e ilquarto.

La sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio al Giudice del merito il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame fornendo congrua motivazione e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o per procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,ex lege domiciliat a in Roma, via dei Portoghesi n.1 2 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -resistente- avverso la sentenzan. 1413 / 16 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il16 febbraio 20 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF-società a ristretta base-presunzione distribuzione utili Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania(d’ora in poi CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di primo grado, anch’essa a lui sfavorevole, con la quale la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, relativo aIRPEF dell’anno di imposta 2006, avente ad oggetto reddito da partecipazione,essendo il Rispoli socio al 50% della [OSCURATO:SOCIETA].,società a ristretta base, sottoposta a verifica fiscale. In particolare, il giudice di appello ribadiva che , legittimamente , l’Ufficio aveva emesso l’atto impositivo avvalendosi dell’istituto del raddoppio dei termini, ritenendo assorbita ogni altra argomentazione difensiva. Avverso la citata sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidandosi a quattro mo tiv i . L'Agenzia dell’entrate ha depositato atto al solo fine di eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione dell’art.43, terzo comma, c.p.c. laddove la C.T.R. aveva ritenuto, condividendo la prima decisione e la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che potesse applicarsi al socio l’istituto del raddoppio dei termini pur avendo lo stesso quale presupposto l’illecito della società, costituente notizia di reato , contestato in sede penale in via esclusiva all’amministratore della Società. 2.Con il secondo motivo di ricorso si denun c ia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la sentenza impugnata per nullità della stessa, avendo omesso di pronunciare in relazione all’eccepita violazione delle norme sulle presunzioni, in merito all’attribuzione al socio del maggior utile accertato a carico della società di capitali a ristretta base della quale lo stesso aveva fatto parte, in presenza di cause escludenti tali presunzioni , quali la sua totale estraneità alla gestione sociale e la mancanza di qualsiasi incremento patrimoniale e finanziario nella sua sfera nell’anno della ventilata percezione di utili; 3.Con il terzo motivo si deduce, ancora, la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile. 4.Con il quarto motivo, proposto in subordine rispetto al l’eventuale mancato accoglimento del secondo, il ricorrente deduce la violazione dell’art.36 del d.lgs. n.546 del 1992 , nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , qualora si ritenesse che l’ apodittica argomentazione contenuta a pag. 2 della sentenza impugnata possa assurgere al rango di una manifestazione della voluntas decidendi da parte del Giudice del gravame. 5. Per ragioni di ordine logico giuridico delle questioni rimesse all’esame di questa Corte vanno esaminati, per primi, il secondo e il terzo motivo del ricorso aventinatura assorbente. 5.1. Va, invero, evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata si risolve in una generica e assertiva condivisione della prima decisione e delle tesi difensive svolte dall’Amministrazione finanziaria. La CTR, infatti, dopo avere espresso tale condivisione, nelle ulteriori argomentazioni si limita a riportare la giurisprudenza di questa Corte sul tema dell’istituto di cui al raddoppio dei termini, ritenendo ne legittima l’applicazione nel caso in esame e assorbite tutte le ulteriori argomentazioni difensive.Il giudice di appello, però, nulla argomenta in ordine all’effettiva doglianza mossa dal contribuente ovvero con riguardo all’inapplicabilità del raddoppio dei termini all’accertamento a suo carico, quale socio e per i suoi redditi da partecipazione, laddove la notizia di reato riguardava illeciti in capo alla Società e commessi dal suo amministratore. Né una motivazione al riguardo può rinvenirsi nella condivisione del decisumdi primo grado , laddove la C.T.R. non esplicita le ragioni di tale adesione in genere né, tanto più, con riguardo a tale espressa doglianza. Il che rende la sentenza nulla per motivazione apparente, per come denunciato con il terzo motivo. 5.2. E’ fondato anche il secondo motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa pronunzia sulle ulteriori doglianze svolte dal contribuente in ordine all’insussistenza delle presunzioni fondanti il contestato conseguimento di utili extracontabili. Sul punto, l’unica argomentazione svolta dalla CTR, oltre il generico rimando alla sentenza di primo grado, si incentra sull’assorbimento delle ulteriori argomentazioni difensive. Ma tale argomentare è errato alla luce dei principi costantemente seguiti da questa Corte dei quali è espressione Cass.n. 12193 del 22/06/2020 cosi massimata: L'assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in una omessa pronunzia (cfr., di recente in senso conforme , Cass. n. 26507 del 14/09/2023). 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono , il ricorso va accolto con riguardo ai motivi secondo e terzo, assorbiti il primo e ilquarto. La sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio al Giudice del merito il quale, in diversa composizione, provvederà al riesame fornendo congrua motivazione e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, alla quale demanda di provv
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