CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 02/02/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale in ordine ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] alias Freddi e [OSCURATO:PERSONA] alias Niku e la dichiarazione di inammissibilità dei restanti ricorsi; uditi i difensori degli imputati avv.to [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. L'avv.to Bonu ha altresì depositato documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2021, riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Velletri del 20 novembre 2017, con riguardo, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta e rinunzia ai restanti motivi di appello, ritenute le concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena, quanto a [OSCURATO:PERSONA], in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa, quanto a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, giorni quindici di reclusione ed euro 1500,00 di multa; mentre, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponendo mediante i rispettivi difensori, il primo, un unico motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] un solo motivo, [OSCURATO:PERSONA] tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] due motivi, [OSCURATO:PERSONA] due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. Si contesta il mancato riconoscimento della prescrizione atteso che i reati contestati sarebbero stati commessi il 21 febbraio 2008 ( quanthai capi A16 e A23) ed il 13 marzo 2008 ( quanto ai capi A42, A42, A45, A47). 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto insieme i vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. per omessa notifica agli imputati contumaci dell'estratto della sentenza di primo grado. Si osserva che mancata la notifica ai due imputati presso il domicilio eletto, la stessa sarebbe stata effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. a mezzo pec al difensore designato quale sostituto ex art. 102 cod. proc. pen. dal difensore di fiducia. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto vizi ex art. 606 comma 1 lett. b),in relazione al principio di non colpevolezzaled e) cod. proc. pen. La corte di appello rigettando le deduzioni difensive avrebbe pedissequamente ripreso quanto considerato dai primi giudici senza dare spiegazione del proprio convincimento in senso accusatorio sui fatti in contestazione. Con particolare riferimento alla Myrtollari, si osserva che non si sarebbe motivato circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 del DPR 309/90 se non avendo riguardo al quantitativo sequestrato. Dovendosi invece in ogni caso avere riguardo alle circostanze del caso concreto. Né l'imputata/ come invece ritenuto nella sentenza impugnata iaveva alcun onere di fornire una versione alternativa circa l'origine e la pertinenza dell'ingente quantitativo di droga in questione. In violazione del principio di presunzione di non colpevolezza. Riguardo poi a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la corte non avrebbe aggiunto alcunchè alla motivazione di cui alla prima sentenza. La stessa motivazione della corte come elaborata sarebbe indice di leggerezza e forse di presunzione di colpevolezza alla luce del dato per cui nessun reato fu commesso alla data in cui i due imputati furono identificati presso un bar e di quello per cui per nessun capo di imputazione relativo al predetto periodo risulta contestato un concorso tra i due soggetti. Mancherebbero invero gli elementi fondanti le fattispecie contestate. Anche nella prima sentenza mancherebbe del resto il nesso di causalità tra i reati e gli imputati. Quanto al capo A2 contestato in concorso la responsabilità sarebbe fondata su un dato inerente l'aggancio dei rispettivi cellulari ad una cella telefonica vicina al luogo del delitto di per sè insufficiente. Si aggiunge che mai l'Hoxha riguardo al predetto delitto sarebbe stato identificato, e si contesta la rilevanza di tre conversazioni valorizzate già dal primo giudice anche perché dalle stesse emergerebbe che i due erano collocati ciascuno in luoghi diversi. Si aggiunge infine che la corte di appello non avrebbe risposto alle doglianze difensive. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Negate attraverso una motivazione carente di analiticità e specificità. Le motivazioni inoltre, striderebbero con la valutazione al riguardo espressa nei confronti di altri due coimputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui le generiche sono state riconosciute in senso prevalente, nonostante la parità di condizioni costituite dalla pluralità di reati e dalla incensuratezza dei prevenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Premesso che i reati per cui è stato condannato, relativi ai capi citati in ricorso, A16, A23, A42, A43, A45, A47, sono stati commessi il 21.2.2008 (quelli di cui ai capi A16 e A23) ed i restanti il 13 marzo 2008, considerata la prescrizione massima per i medesimi ( con scadenza rispettivamente, per i primi due, al 21 agosto 2020 e per gli altri al 13 settembre 2020), e ritenuto l'incontestato periodo di sospensione della prescrizione come illustrato nella sentenza impugnata, pari, complessivamente, ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci, emerge che la prescrizione, la cui scadenza cade rispettivamente nei mesi di gennaio 2022 e marzo 2022, non era ancora maturata al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, del 2 febbraio 2021. 2. Anche il motivo dedotto in comune da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Va premesso che questo collegio condivide l'indirizzo, anche di recente ribadito (Sez. 3 n. 19602 del 12/02/2021 Rv. 281660 - 01), per cui la citazione dell'imputato appellante, ordinata dal presidente della corte di appello ex art. 601 comma 1 cod. proc. pen. - a seguito di gravame proposto dal difensore e in assenza della prescritta notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato -, non può qualificarsi come nulla, in quanto non pregiudica il diritto personale dell'imputato, non ancora decorso, di proporre relativa impugnazione, né tantomeno ricorre la nullità degli atti processuali compiuti successivamente. In questa prospettiva, come è stato già rilevato, il mancato decorso del termine per impugnare, conseguente alla mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale, non inficia la valida quanto doverosa trattazione del giudizio di appello promosso dal difensore, Questa quindi è la ragione che, integrando la motivazione di secondo grado ex art. 619 cod. proc. pen., conforta - pur a fronte della omessa corretta notifica dell'estratto contumaciale, siccome comunicata a difensore diverso dal domiciliatario -, la decisione della corte di appello, di rigetto della eccezione proposta nell'interesse dei due ricorrenti, in relazione alla mancata notifica ai medesimi dell'estratto contumaciale. Tanto più che, con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA], lo stesso ha presentato, ex art. 599 bis cod. proc. pen., atto di concordato in appello, che all'evidenza, quand'anche si volesse seguire il diverso indirizzo configurante, per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, una nullità a regime intermedio, produttiva anche, ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., della nullità del decreto di citazione in appello ( cfr. sez. 5 n. 44863 del 7/10/2014 Prudentino, rv. 261314), integra una sanatoria dei predetti vizi, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., essendosi l'interessato avvalso delle facoltà cui era preordinato l'atto omesso o nullo.3. Quanto alle censure proposte, con il medesimo motivo, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorre ribadire il principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). In tal senso si è precisato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In questa prospettiva risulta inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. anche in materia cautelare, sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016 Rv. 266782). I predetti principi sono stati ampiamente trascurati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle censure di diretto interesse e riguardanti plurimi reati di furto aggravato. Invero a fronte di plurimi reati loro ascritti, e di argomentazioni dei giudici - emergenti dalla lettura e considerazione di entrambe le sentenze di condanna, nel quadro di un caso di cd. doppia conforme, per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione » (cfr. sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013) - che risultano,da una parte, specificamente correlate a ciascuna diversa fattispecie ascritta, dall'altra volte a valorizzare circostanze ritenute di rilevanza anche comune a più reati (quali la concomitanza cronologica e logistica della presenza di taluni imputati nei medesimi luoghi di consumazione di più reati, ovvero la ritenuta identità delle modalità organizzative e d'azione connotanti vari episodi), le censure si articolano in una preliminare quanto astratta invocazione del principio di non colpevolezza e nella generica asserzione per cui la corte avrebbe pedissequamente ripreso quanto considerato dai primi giudici senza dare spiegazione del proprio convincimento in senso accusatorio sui fatti in contestazione. Anche trascurando le doglianze difensive. Manca dunque, con riferimento ai capi si imputazione in rapporto ai quali si è inteso impugnare la sentenza di secondo grado, la necessaria individuazione - per ciascuno di essi — dei passaggi motivazionali ritenuti critici, e delle ragioni, in fatto e diritto, reputate idonee a scardinarne la validità. Si tratta di una impostazione impugnatoria dunque, decisamente deficitaria, non surrogabile del refilto, alla luce degli indirizzi di legittimità prima citati, neppure con il mero quanto indistinto richiamo a non meglio illustrati motivi di gravame che i giudici non avrebbero valutato. Tanto più, lo si ripete, a fronte di una struttura delle sentenze, fortemente articolata in plurimi quanto distinti e specifici passaggi motivazionali, correlati a precisi quanto plurimi capi di imputazione, la cui critica non può affidarsi a generali quanto generiche censure, prive di ogni preciso inquadramento della fattispecie di volta in volta contestata e dei vizi, con le relative sottese ragioni, che si ritiene inficino il supporto motivazionale di ogni valutazione confluente nella finale decisione di condanna. In tale quadro, si rinvengono specifiche critiche solo limitatamente alla decisione assunta in rapporto al capo A2, con riferimento alla contestata significatività della cella telefonica agganciata da cellulari intercettati, alla mancata illustrazione della ritenuta identificazione dell'Hoxha, al carattere ambiguo ed equivoco di talune conversazioni pure valorizzate, peraltro da valutare, secondo la difesa, nella prospettiva della presenza dei ricorrenti in luoghi diversi. Rispetto a tali profili, invero prospettati anche in sede di gravame, manca una puntuale quanto argomentata risposta, atteso che la corte di appello, citando, al contrario, le contestate conversazioni, i dati di aggancio di una cella telefonica e la ritenuta riconduzione ai ricorrenti delle utenze intercettate, oltre alla assenza di altri furti perpetrati sul posto, ed alla utilizzazione di schede telefoniche, su taluni telefoni sottratti, da parte di un coimputato, si è limitata ad asseritt (senza spiegarlo) che si tratterebbe di elementi idonei ad attribuire con certezza il reato agli imputati. Anche l'affermazione per cui la presenza dei ricorrenti sui luoghi dei crimini sarebbe desunta attraverso le intercettazioni, il tracciamento delle utenze, i servizi di ocp e il rinvenimento parziale di refurtive, appare assertiva negli stessi termini prima accennati, oltre che poco puntuale rispetto allo specifico capo di imputazione in parola. Del tutto inspiegata è la valorizzazione altresì, delle identificazioni effettuate presso un bar in data 11 marzo 2018, quale elemento rafforzante il quadro probatorio, oltre che, ancora una volta, priva di portata specifica rispetto al predetto capo di imputazione. Con evidente integrazione, quindi, di una motivazione apparente, in mancanza della illustrazione delle ragioni giustificatrici della ritenuta significatività e convergenza indiziaria dei predetti elementi. E invero, come noto, è apparente la motivazione quando, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). Nella medesima prospettiva, con particolare riferibilità al caso concreto, questa Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione, critica ed argomentata, compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo (cfr. sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015 Rv. 265322 - 01). Quanto alle deduzioni specificamente proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribadita l'irrilevanza, a fini impugnatori, della mera evocazione preliminare del principio di non colpevolezza e della ritenuta mancata valutazione, da parte dei giudici, delle doglianze, non meglio specificate, proposte in sede di gravame, va preliminarmente evidenziato che le censure specificamente proposte investono, esclusivamente, il profilo del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR n. 309/90. Manca qualsivoglia esplicito, quanto preciso riferimento critico, tanto al reato ex art. 73 del DPR n. 309/90 di cui al capo B), per cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile, quanto in ordine al reato ex art. 648 cod. pen. di cui al capo B1). Riguardo alla citata aggravante, la censura dedotta appare fondata, in quanto i giudici, nel configurarla, si sono limitati a considerare il quantitativo di sostanza stupefacente e l'ammontare del principio attivo, senza formulare alcuna altra riflessione al riguardo. In proposito, è utile rammentare che„ con sentenza n. 35258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150, le Sezioni Unite, affrontando il tema del significato da attribuire all'espressione "ingente quantità" di cui alla aggravante in parola, hanno rinvenuto la soluzione del quesito all'interno del sistema approntato dalla legislazione (allora) vigente in tema di stupefacenti.Hanno constatato preliminarmente, la previsione normativa di indicatori precisi per la determinazione dei limiti quantitativi entro i quali le condotte descritte dall'art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90 potevano considerarsi di regola penalmente irrilevanti, così fornendo attraverso dati numerici il discrimine tendenziale fra l' "uso personale", che non comporta sanzione penale, e le condotte viceversa penalmente represse. Le Sezioni Unite hanno dunque preso le mosse dal riferimento testuale operato dall'art. dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), D.P.R. n. 309/90 (come introdotto dalla "Fini-Giovanardi") ai limiti massimi di stupefacente la cui detenzione è tendenzialmente presunta per uso personale, i quali sono indicati con decreto del Ministro della Salute - adottato di concerto con altre autorità di governo - in un «elenco» ad esso allegato contenente la specificazione del quantitativo massimo di principio attivo detenibile: quantitativo definito espressamente come "soglia" e ricavato - per ogni sostanza - dal prodotto della moltiplicazione del valore della dose media singola espresso in milligrammi per un fattore ("moltiplicatore" variabile in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza) individuato dal ministero competente. Dal rilievo diretto e riflesso che il sistema tabellare così delineato ha assunto all'interno della disciplina repressiva dei reati in tema di stupefacenti, le Sezioni Unite hanno considerato di potere e dovere trarre la conclusione della necessità di individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di ingente quantità: se il legislatore ha infatti positivamente fissato la soglia quantitativa della punibilità (dunque un limite "verso il basso"), consegue che l'interprete ha il compito di individuare una soglia quantitativa definita al di sotto della quale, secondo i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa intendersi l'ingente quantità (un limite, quindi, "verso l'alto"). Assumendo come riferimento il valore-soglia previsto dalla predetta "tabella" (in quanto "unità di misura" rapportabile al singolo cliente/consumatore), le Sezioni Unite hanno pertanto ritenuto di individuare, sulla base dei dati esperienziali relativi al traffico di sostanze stupefacenti come risultante dai casi affluiti alla Corte (riferibili all'intero territorio nazionale e tenuto conto del grado di "purezza" medio relativo alle singole sostanze), una soglia ponderalrnente determinata al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di quantità "ingente". Hanno quindi affermato che, avendo riferimento alle singole sostanze indicate nella "tabella" allegata al D.M. 11 aprile 2006 (cioè il provvedimento previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a, d.P.R. n. 309/90), non possa di norma ritenersi "ingente" un quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia espresso in milligrammi di principio attivo (750 mg. per la cocaina, 250 mg. per l'eroina, 1000 mg. per l'hashish: così testualmente in sentenza). Con la specificazione che la soglia in tal modo individuata, proprio perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima indispensabile al fine di ritenere la sussistenza della circostanza de qua, può valere solo "in negativo", nel senso che il suo superamento non comporta di per sé automaticamente la configurabilità dell'ipotesi aggravata, dovendo comunque soccorrere la valutazione in concreto del giudice di merito. Ogni valutazione inerente i predetti presupposti quantitativi e la eventuale ulteriore considerazione della situazione concreta emergente, manca nella sentenza impugnata. Valutazione che continua ad imporsi anche alla luce di più recenti decisioni delle Sezioni Unite, secondo le quali in tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. Giova osservare che in applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020 Rv. 279005 - 01) 7. L'ultimo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile. Più che adeguata, per escludere le predette circostanze, è la valorizzazione, quanto alla Myrtollari, della professionalità dimostrata attraverso la perpetrazione del reato e dei legami emergenti con ambienti criminali, e quanto agli altri due ricorrenti, la considerazione dell'allarmante contesto criminale in cui hanno agito e delle gravi modalità di consumazione dei reati. Può quindi ribadirsi, anche con riferimento alla decisione in esame, che trova applicazione il principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen è oggetto di un giudizio di fatto nel contesto del quale può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, cosicchè la motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 Rv. 242419 - 01 Caridi; in motivazione, Sez. 4, n. 3284 del 12/12/2014 (dep. 23/01/2015 ) Rv. 262031 C.). 8. Quanto alla deduzione, con memoria depositata in udienza, della intervenuta prescrizione del reato di ricettazione di cui al capo B1, ascritto alla Myrtollari, va rilevato che da una parte si tratta di un motivo nuovo, come tale inammissibile sia sotto il profilo temporale (stante l'avvenuto decorso del termine di quindici giorni prima dell'udienza per la presentazione dei motivi nuovi, fissato dall'art. 585 comma 4, prima parte, cod. proc. pen.), sia per la non inerenza con le deduzioni già ritualmente presentate, atteso che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 Rv. 262343 - 01). Dall'altra, pur trattandosi di tematica astrattamente rilevabile comunque di ufficio, la sua considerazione nel caso concreto è preclusa dalla mancata instaurazione di un valido rapporto processuale in relazione al reato di ricettazione ascritto alla Myrtollari, in ragione della rilevata inammissibilità del motivo relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche invocate. Infatti l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 - 01; Sez. 3, n. 42839 del 08/10/2009 Rv. 244999 - 01). Invero 9. Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo A2, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alekcircostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo B della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al capo A2, e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente Ai circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo B della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della torte di appello di Roma. Dichiara inammissibili, nel resto, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara i