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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 29976/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 febbraio 20221 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Gip di Napoli in data 7.1.2022 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Il procedimento traeva origine da una perquisizione effettuata in data 24.4.2021, a seguito di acquisizione di notizia confidenziale, dai Carabinieri di Qualiano in un appartamento disabitato sito in Via di Vittorio n. 32 a Qualiano, confinante con l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove venivano rinvenuti, occultati nella cucina dietro una piattaia, gr. 134,65 di cocaina nonché un bilancino di precisione.

La perquisizione in detto locale avveniva alla presenza del Marra che consegnava le chiavi della porta chiusa di un tramezzo che separava i due locali.

Tratto in arresto, il Marra nel corso della udienza di convalida negava gli addebiti riferendo di non aver mai consegnato le chiavi del locale e che gli operanti vi erano invece entrati sfondando la porta.

Venivano altresì svolte indagini atte ad accertare di chi fosse la proprietà del locale che era assegnato ai fratelli Farri.

Questi ultimi riferivano di essere stati contattati dalla Pianese per la cessione del loro immobile che era stata formalizzata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Quagliano e di aver ricevuto come corrispettivo la somma di Euro 25.000,00. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che la Pianese si era recata nel suo studio per acquisire informazioni circa la possibilità di acquistare un alloggio di edilizia popolare, di conoscere i fratelli Farri ma di non ricordare che gli stessi si fossero recati nel suo studio.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata per travisamento dei fatti posti a suo fondamento.

In particolare assume che la motivazione è assolutamente illogica laddove è contraddetta dalle fonti indiziarie .z che, se correttamente interpretate, avrebbe' condotto all'annullamento dell'ordinanza.

Evidenzia che il Marra non aveva le chiavi dell'abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente ma solo quelle del tramezzo in ferro che dà accesso alla corte comune.

Ed inoltre che i fratelli Farri da cui il Marra avrebbe acquistato l'immobile non hanno prodotto alcun atto scritto comprovante la cessione risultando altresì incongruente quanto da loro dichiarato circa la divisione della somma dal medesimo pagata.

Aggiunge che il bilancino di precisione rinvenuto non recava alcuna rilevante evidenza dattiloscopica.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta il vizio della manifesta illogicità della motivazione che jué ti-lt t; tz4,f e su~ sede di legittimita, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pe n., pixtié ta ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturalir seppure plausibili (Cass. Sez. 2, n. 3817 del 9.10.2019, Mannile, Rv. 278237).

Ebbene, il Tribunale di Napoli, con motivazione logica e puntuale, ha ricostruito il quadro di gravità indiziaria a carico del Marra in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, evidenziando che nel corso di una perquisizione avvenuta nell'immobile adiacente alla sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina ,del peso di gr. 134,65, oltre ad un bilancino di precisione.

Centrale nella fattispecie dedotta in giudizio è la questione della titolarità dell'immobile de quo, separato dall'abitazione del Marra mediante un tramezzo in ferro con una porta chiusa a chiave.

E' emerso che era un alloggio di edilizia popolare assegnato dopo la morte del padre, ai fratelli Farri, i quali avrebbero dichiarato di averlo ceduto al Marra, accordo di cui non vi é traccia scritta, trattandosi del resto di alloggi di proprietà pubblica, che all'evidenza non possono essere oggetto di cessione ma al più di assegnazione da parte dell'ente.

Quanto agli ulteriori elementi che valgono a suffragare la ritenuta disponibilità dell'immobile in questione da parte del Marra, l'ordinanza correttamente pone in rilievo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pur non ricordando di aver ricevuto i fratelli Farri nel suo studio, ha riferito comunque che [OSCURATO:PERSONA], moglie del Marra, si era recata presso di lui per chiedere informazioni in ordine all'acquisto dell'alloggio IACP e di aver ricevuto anche i Farri, seppure in altro momento.

Quanto alla suddivisone del corrispettivo della "cessione", che non risulterebbe con una divisione in parti uguali fra i fratelli Farri, la circostanza è di per sé irrilevante ben potendo essere stata prevista la divisione secondo criteri diversi.

E' risultato altresì accertato che le chiavi era detenute dal Marra, come attestato dall'annotazione dei Carabinieri intervenuti le cui risultanze non possono essere infirmate atteso che le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite.

Quanto alle questioni agitate nelle indagini difensive, irrilevante è la circostanza evidenziata dal consulente della difesa dell'indagato secondo cui non si riscontra alcuna impronta digitale sul bilancino sequestrato trattandosi di elemento del tutto neutro che non scalfisce il quadro di gravità indiziaria , come sopra ricostruito.

Parimenti non si rivelano decisive le dichiarazioni rese dalle vicine di casa secondo cui gli operanti sarebbero entrati nell'immobile de quo sfondando la porta, sia per la valenza della relazione di servizio come già sopra evidenziata, sia perché potrebbero riferirsi ad altro intervento delle forze dell'ordine.

In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 febbraio 20221 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Gip di Napoli in data 7.1.2022 aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il procedimento traeva origine da una perquisizione effettuata in data 24.4.2021, a seguito di acquisizione di notizia confidenziale, dai Carabinieri di Qualiano in un appartamento disabitato sito in Via di Vittorio n. 32 a Qualiano, confinante con l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ove venivano rinvenuti, occultati nella cucina dietro una piattaia, gr. 134,65 di cocaina nonché un bilancino di precisione. La perquisizione in detto locale avveniva alla presenza del Marra che consegnava le chiavi della porta chiusa di un tramezzo che separava i due locali. Tratto in arresto, il Marra nel corso della udienza di convalida negava gli addebiti riferendo di non aver mai consegnato le chiavi del locale e che gli operanti vi erano invece entrati sfondando la porta. Venivano altresì svolte indagini atte ad accertare di chi fosse la proprietà del locale che era assegnato ai fratelli Farri. Questi ultimi riferivano di essere stati contattati dalla Pianese per la cessione del loro immobile che era stata formalizzata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Quagliano e di aver ricevuto come corrispettivo la somma di Euro 25.000,00. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che la Pianese si era recata nel suo studio per acquisire informazioni circa la possibilità di acquistare un alloggio di edilizia popolare, di conoscere i fratelli Farri ma di non ricordare che gli stessi si fossero recati nel suo studio. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e),cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata per travisamento dei fatti posti a suo fondamento. In particolare assume che la motivazione è assolutamente illogica laddove è contraddetta dalle fonti indiziarie .z che, se correttamente interpretate, avrebbe' condotto all'annullamento dell'ordinanza. Evidenzia che il Marra non aveva le chiavi dell'abitazione ove è stato rinvenuto lo stupefacente ma solo quelle del tramezzo in ferro che dà accesso alla corte comune. Ed inoltre che i fratelli Farri da cui il Marra avrebbe acquistato l'immobile non hanno prodotto alcun atto scritto comprovante la cessione risultando altresì incongruente quanto da loro dichiarato circa la divisione della somma dal medesimo pagata. Aggiunge che il bilancino di precisione rinvenuto non recava alcuna rilevante evidenza dattiloscopica. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta il vizio della manifesta illogicità della motivazione che jué ti-lt t; tz4,f e su~ sede di legittimita, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pe n., pixtié ta ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturalir seppure plausibili (Cass. Sez. 2, n. 3817 del 9.10.2019, Mannile, Rv. 278237). Ebbene, il Tribunale di Napoli, con motivazione logica e puntuale, ha ricostruito il quadro di gravità indiziaria a carico del Marra in ordine al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, evidenziando che nel corso di una perquisizione avvenuta nell'immobile adiacente alla sua abitazione era stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina ,del peso di gr. 134,65, oltre ad un bilancino di precisione. Centrale nella fattispecie dedotta in giudizio è la questione della titolarità dell'immobile de quo, separato dall'abitazione del Marra mediante un tramezzo in ferro con una porta chiusa a chiave. E' emerso che era un alloggio di edilizia popolare assegnato dopo la morte del padre, ai fratelli Farri, i quali avrebbero dichiarato di averlo ceduto al Marra, accordo di cui non vi é traccia scritta, trattandosi del resto di alloggi di proprietà pubblica, che all'evidenza non possono essere oggetto di cessione ma al più di assegnazione da parte dell'ente. Quanto agli ulteriori elementi che valgono a suffragare la ritenuta disponibilità dell'immobile in questione da parte del Marra, l'ordinanza correttamente pone in rilievo che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], pur non ricordando di aver ricevuto i fratelli Farri nel suo studio, ha riferito comunque che [OSCURATO:PERSONA], moglie del Marra, si era recata presso di lui per chiedere informazioni in ordine all'acquisto dell'alloggio IACP e di aver ricevuto anche i Farri, seppure in altro momento. Quanto alla suddivisone del corrispettivo della "cessione", che non risulterebbe con una divisione in parti uguali fra i fratelli Farri, la circostanza è di per sé irrilevante ben potendo essere stata prevista la divisione secondo criteri diversi. E' risultato altresì accertato che le chiavi era detenute dal Marra, come attestato dall'annotazione dei Carabinieri intervenuti le cui risultanze non possono essere infirmate atteso che le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite. Quanto alle questioni agitate nelle indagini difensive, irrilevante è la circostanza evidenziata dal consulente della difesa dell'indagato secondo cui non si riscontra alcuna impronta digitale sul bilancino sequestrato trattandosi di elemento del tutto neutro che non scalfisce il quadro di gravità indiziaria , come sopra ricostruito. Parimenti non si rivelano decisive le dichiarazioni rese dalle vicine di casa secondo cui gli operanti sarebbero entrati nell'immobile de quo sfondando la porta, sia per la valenza della relazione di servizio come già sopra evidenziata, sia perché potrebbero riferirsi ad altro intervento delle forze dell'ordine. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
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