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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 44133/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Mariaemanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in data 13 dicembre 2022 avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Campobasso del 29 novembre 2022 che aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per ottenere il rimedio risarcitorio relativo al periodo di detenzione espiato nella casa circondariale di Parma dal 29 luglio 2019 al 7 luglio 2022, rilevando che analoga precedente impugnazione era stata dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 13 dicembre 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 35, comma 4-bis ord. pen. e 24, comma 6-sexies decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, e il vizio della motivazione, non risultando applicabile il principio, cui si è rifatto il Tribunale di sorveglianza, secondo il quale il potere dì impugnazione si sarebbe consumato, indipendentemente dal decorso del termine fissato dalla legge, quando un atto di impugnazione è stato già dichiarato inammissibile o improcedibile, sicché la medesima impugnazione non potrebbe più essere riproposta.

Si tratta di un principio, non condivisibile, affermato dalla giurisprudenza civile e dunque non applicabile nel settore penale.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26465/2022) ha valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo, sicché l'impugnazione proposta, pur irritualmente, al Tribunale di sorveglianza in data 12 dicembre 2022 e da questo trasmessa al Magistrato di sorveglianza, non poteva essere dichiarata inammissibile.

Deve essere privilegiato, così come anche affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), il principio secondo il quale eventuali irrituali modalità di presentazione dell'impugnazione, quando essa pervenga comunque tempestivamente all'ufficio destinatario, non ne consentono la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

È opportuno preliminarmente ricostruire l'iter processuale.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso ha respinto, con ordinanza in data 29 novembre 2022 n. 1072/2022, il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2.2. In data 12 dicembre 2022 ore 17:37 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Campobasso il reclamo- appello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022; l'atto, sottoscritto digitalrnente, è stato inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata che non è incluso nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020 (si trattava, nel caso di specie, dell'indirizzo di posta certificata del protocollo informatico dell'ufficio giudiziario, applicazione informatica che ha funzione unicamente amministrativa).

Il funzionario giudiziario del Tribunale di sorveglianza ha provveduto in data 13 dicembre 2022 a stampare l'atto, apponendovi l'attestazione relativa all'errato indirizzo PEC di destinazione; l'atto cartaceo è stato comunque trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Campobasso.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, con decreto n. 3138/2022 emesso in data 13 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento n. 4702/2022 SIUS, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo a norma dell'art. 24, commi 6- sexies e 6-septies del decreto-legge n. 137 del 2020, rilevando che l'impugnazione era stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello dell'Ufficio di sorveglianza cui, per legge, doveva essere inviato.

2.4. In data 13 dicembre 2022 ore 13:39 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso nuovamente al Magistrato di sorveglianza di Campobasso il reclamo-appello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022.

2.5. Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 9 maggio 2023 n. 198/2023 nel procedimento n. 929/2022 SIUS, il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il reclamo avverso la richiamata ordinanza in data 29 novembre 2022 era già stato dichiarato inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con l'ordinanza del 13 dicembre 2022, ha dichiarato l'inammissibilità della seconda impugnazione.3.

Analizzando una situazione processuale non dissimile, ancorché sicuramente meno patologica, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che «gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto.

Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione.

In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore» (Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013 - dep. 2014, Tripodi, Rv. 258267; in precedenza, Sez. 5, n. 2804 del 05/06/1996, Atene, Rv. 205515).

La soluzione individuata dalla giurisprudenza, per il caso della duplicazione di impugnazione da parte di due distinti difensori, quando la seconda sopraggiunga dopo la declaratoria di inammissibilità della prima, similmente all'ipotesi della duplice impugnazione proposta dal difensore e dall'imputato, è astrattamente applicabile al caso oggetto del giudizio che, tuttavia, presenta varie anomalie che impongono una specificazione del richiamato principio.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide il radicato e costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto; principio vieppiù applicabile nel caso dell'impugnazione reiteratamente proposta dallo stesso difensore perché l'attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, fermo restando che la reiterazione della medesima impugnazione non può comportare che la stessa venga nuovamente esaminata.Tale conclusione, tuttavia, deve essere rapportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla giurisprudenza, derivante dalle innovazioni temporaneamente introdotte dalla legislazione emergenziale COVID.

4.1. Anzitutto, la legislazione in questione (art. 24, commi 6 -sexies e 6- septies del decreto-legge n. 137 del 2020) ha introdotto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Si tratta di un meccanismo processuale, già previsto dal codice di procedura penale di 1930 (art. 207), che, dopo la parentesi emergenziale, è stato nuovamente espunto dall'ordinamento (la cd. riforma Cartabia non ha riproposto la previsione normativa), sicché costituisce una disposizione eccezionale.

4.2. Sotto altro profilo, l'avvio della digitalizzazione del processo penale ha fatto emergere, a causa della natura istantanea delle comunicazioni, alcune peculiari situazioni, proprie dell'utilizzo dello strumento informatico, che giustificano un'attenzione particolare da parte dell'interprete.

4.3. È questo il caso che si è verificato nella vicenda oggetto del giudizio: il difensore, avvedutosi immediatamente di avere trasmesso l'impugnazione all'indirizzo errato, ha subitaneamente provveduto a inoltrarla a quello corretto.

Sono sorti, solo apparentemente, due distinti atti di impugnazione, mentre, in realtà, si tratta della duplice trasmissione dell'unico originale informatico che la rappresenta; tale duplice trasmissione, del resto, è avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra.

4.4. Il banale errore (primo invio del messaggio PEC) si è tradotto — a causa della particolare solerzia del giudice a quo che ha immediatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessagli dal giudice ad quem, senza attendere il completo decorso del termine per impugnare — nella causa di inammissibilità della impugnazione inviata per prima e, per conseguenza, anche di quella trasmessa per seconda, ancorché trasmessa all'indirizzo corretto poche ore dopo la prima.

5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, che debba ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta in considerazione della natura eccezionale della normativa emergenziale e della peculiarità del caso, caratterizzato dalla quasi contestuale trasmissione informatica del medesimo atto di impugnazione a due indirizzi di posta elettronica certificata e dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata immediatamente dal giudice a quo senza attendere il decorso del termine per impugnare.

Non può, di certo, farsi dipendere dalla particolare solerzia del giudice a quo, nel dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, la grave conseguenza processuale che quell'unico atto di impugnazione non sia esaminato, anche soltanto per verificarne i requisiti formali di ammissibilità, quando comunque pervenga entro il termine di legge all'indirizzo PEC corretto.

5.1. Non sussiste, nel caso di specie, neppure il potenziale rischio del contrasto di giudicati poiché si tratta di un unico atto pervenuto tempestivamente al giudice competente per l'impugnazione, giudice anche a conoscenza della circostanza che l'atto in questione era già pervenuto poche ore prima.

La ratio, sottesa al principio di consumazione dell'impugnazione, è di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto, pur temporalmente dimensionato dal termine legale soggetto a scadenza, possa determinare, con la moltiplicazione dei giudizi di impugnazione, e con i suoi negativi effetti sull'economia del processo e sulla sua ragionevole durata, l'insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima regiudicanda, che neppure l'eventuale diversità dei motivi via via addotti dall'impugnante sarebbe in grado di superare.

L'esito di potenziale conflitto di giudicati sostanziali, non risolvibile a norma dell'art. 669 cod. proc. pen. o, anche altrimenti, con gli strumenti processuali ordinari, è l'evenienza da scongiurare, sulla quale fa perno la regola dell'unicità del diritto di impugnazione, già enucleata come regola fondamentale del sistema nel previgente codice di rito e importata nell'attuale (in motivazione, Sez.

U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01).

Nel caso di specie, quindi, è in radice evitato anche il potenziale rischio di moltiplicazione dei giudizi di impugnazione.

5.2. L'ordinanza impugnata va, quindi annullata.

Il giudice di rinvio procederà, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, all'esame dell'impugnazione.

P.Q.M.

Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Mariaemanuela GUERRA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto in data 13 dicembre 2022 avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Campobasso del 29 novembre 2022 che aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) per ottenere il rimedio risarcitorio relativo al periodo di detenzione espiato nella casa circondariale di Parma dal 29 luglio 2019 al 7 luglio 2022, rilevando che analoga precedente impugnazione era stata dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 13 dicembre 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 35, comma 4-bis ord. pen. e 24, comma 6-sexies decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, e il vizio della motivazione, non risultando applicabile il principio, cui si è rifatto il Tribunale di sorveglianza, secondo il quale il potere dì impugnazione si sarebbe consumato, indipendentemente dal decorso del termine fissato dalla legge, quando un atto di impugnazione è stato già dichiarato inammissibile o improcedibile, sicché la medesima impugnazione non potrebbe più essere riproposta. Si tratta di un principio, non condivisibile, affermato dalla giurisprudenza civile e dunque non applicabile nel settore penale. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26465/2022) ha valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo, sicché l'impugnazione proposta, pur irritualmente, al Tribunale di sorveglianza in data 12 dicembre 2022 e da questo trasmessa al Magistrato di sorveglianza, non poteva essere dichiarata inammissibile. Deve essere privilegiato, così come anche affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 - dep. 2021, Bottari, Rv. 280167), il principio secondo il quale eventuali irrituali modalità di presentazione dell'impugnazione, quando essa pervenga comunque tempestivamente all'ufficio destinatario, non ne consentono la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. È opportuno preliminarmente ricostruire l'iter processuale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso ha respinto, con ordinanza in data 29 novembre 2022 n. 1072/2022, il reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In data 12 dicembre 2022 ore 17:37 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Campobasso il reclamo- appello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022; l'atto, sottoscritto digitalrnente, è stato inviato a un indirizzo di posta elettronica certificata che non è incluso nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia in data 9 novembre 2020 (si trattava, nel caso di specie, dell'indirizzo di posta certificata del protocollo informatico dell'ufficio giudiziario, applicazione informatica che ha funzione unicamente amministrativa). Il funzionario giudiziario del Tribunale di sorveglianza ha provveduto in data 13 dicembre 2022 a stampare l'atto, apponendovi l'attestazione relativa all'errato indirizzo PEC di destinazione; l'atto cartaceo è stato comunque trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Campobasso. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Campobasso, con decreto n. 3138/2022 emesso in data 13 dicembre 2022 nell'ambito del procedimento n. 4702/2022 SIUS, ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo a norma dell'art. 24, commi 6- sexies e 6-septies del decreto-legge n. 137 del 2020, rilevando che l'impugnazione era stata trasmessa a un indirizzo PEC diverso da quello dell'Ufficio di sorveglianza cui, per legge, doveva essere inviato. 2.4. In data 13 dicembre 2022 ore 13:39 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso nuovamente al Magistrato di sorveglianza di Campobasso il reclamo-appello avverso il suddetto provvedimento del 29 novembre 2022. 2.5. Con l'ordinanza impugnata, emessa in data 9 maggio 2023 n. 198/2023 nel procedimento n. 929/2022 SIUS, il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il reclamo avverso la richiamata ordinanza in data 29 novembre 2022 era già stato dichiarato inammissibile dal Magistrato di sorveglianza con l'ordinanza del 13 dicembre 2022, ha dichiarato l'inammissibilità della seconda impugnazione.3. Analizzando una situazione processuale non dissimile, ancorché sicuramente meno patologica, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che «gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di inammissibilità della richiesta di riesame, avanzata dal secondo difensore dopo che il Tribunale medesimo aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal primo difensore» (Sez. 1, n. 2952 del 23/10/2013 - dep. 2014, Tripodi, Rv. 258267; in precedenza, Sez. 5, n. 2804 del 05/06/1996, Atene, Rv. 205515). La soluzione individuata dalla giurisprudenza, per il caso della duplicazione di impugnazione da parte di due distinti difensori, quando la seconda sopraggiunga dopo la declaratoria di inammissibilità della prima, similmente all'ipotesi della duplice impugnazione proposta dal difensore e dall'imputato, è astrattamente applicabile al caso oggetto del giudizio che, tuttavia, presenta varie anomalie che impongono una specificazione del richiamato principio. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide il radicato e costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto; principio vieppiù applicabile nel caso dell'impugnazione reiteratamente proposta dallo stesso difensore perché l'attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, fermo restando che la reiterazione della medesima impugnazione non può comportare che la stessa venga nuovamente esaminata.Tale conclusione, tuttavia, deve essere rapportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla giurisprudenza, derivante dalle innovazioni temporaneamente introdotte dalla legislazione emergenziale COVID. 4.1. Anzitutto, la legislazione in questione (art. 24, commi 6 -sexies e 6- septies del decreto-legge n. 137 del 2020) ha introdotto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Si tratta di un meccanismo processuale, già previsto dal codice di procedura penale di 1930 (art. 207), che, dopo la parentesi emergenziale, è stato nuovamente espunto dall'ordinamento (la cd. riforma Cartabia non ha riproposto la previsione normativa), sicché costituisce una disposizione eccezionale. 4.2. Sotto altro profilo, l'avvio della digitalizzazione del processo penale ha fatto emergere, a causa della natura istantanea delle comunicazioni, alcune peculiari situazioni, proprie dell'utilizzo dello strumento informatico, che giustificano un'attenzione particolare da parte dell'interprete. 4.3. È questo il caso che si è verificato nella vicenda oggetto del giudizio: il difensore, avvedutosi immediatamente di avere trasmesso l'impugnazione all'indirizzo errato, ha subitaneamente provveduto a inoltrarla a quello corretto. Sono sorti, solo apparentemente, due distinti atti di impugnazione, mentre, in realtà, si tratta della duplice trasmissione dell'unico originale informatico che la rappresenta; tale duplice trasmissione, del resto, è avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra. 4.4. Il banale errore (primo invio del messaggio PEC) si è tradotto — a causa della particolare solerzia del giudice a quo che ha immediatamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessagli dal giudice ad quem, senza attendere il completo decorso del termine per impugnare — nella causa di inammissibilità della impugnazione inviata per prima e, per conseguenza, anche di quella trasmessa per seconda, ancorché trasmessa all'indirizzo corretto poche ore dopo la prima. 5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, dunque, che debba ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta in considerazione della natura eccezionale della normativa emergenziale e della peculiarità del caso, caratterizzato dalla quasi contestuale trasmissione informatica del medesimo atto di impugnazione a due indirizzi di posta elettronica certificata e dalla declaratoria di inammissibilità pronunciata immediatamente dal giudice a quo senza attendere il decorso del termine per impugnare. Non può, di certo, farsi dipendere dalla particolare solerzia del giudice a quo, nel dichiarare immediatamente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, la grave conseguenza processuale che quell'unico atto di impugnazione non sia esaminato, anche soltanto per verificarne i requisiti formali di ammissibilità, quando comunque pervenga entro il termine di legge all'indirizzo PEC corretto. 5.1. Non sussiste, nel caso di specie, neppure il potenziale rischio del contrasto di giudicati poiché si tratta di un unico atto pervenuto tempestivamente al giudice competente per l'impugnazione, giudice anche a conoscenza della circostanza che l'atto in questione era già pervenuto poche ore prima. La ratio, sottesa al principio di consumazione dell'impugnazione, è di evitare che il frammentato esercizio del relativo diritto, pur temporalmente dimensionato dal termine legale soggetto a scadenza, possa determinare, con la moltiplicazione dei giudizi di impugnazione, e con i suoi negativi effetti sull'economia del processo e sulla sua ragionevole durata, l'insorgere del rischio di pronunce contrastanti sulla medesima regiudicanda, che neppure l'eventuale diversità dei motivi via via addotti dall'impugnante sarebbe in grado di superare. L'esito di potenziale conflitto di giudicati sostanziali, non risolvibile a norma dell'art. 669 cod. proc. pen. o, anche altrimenti, con gli strumenti processuali ordinari, è l'evenienza da scongiurare, sulla quale fa perno la regola dell'unicità del diritto di impugnazione, già enucleata come regola fondamentale del sistema nel previgente codice di rito e importata nell'attuale (in motivazione, Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472-01). Nel caso di specie, quindi, è in radice evitato anche il potenziale rischio di moltiplicazione dei giudizi di impugnazione. 5.2. L'ordinanza impugnata va, quindi annullata. Il giudice di rinvio procederà, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, all'esame dell'impugnazione. P.Q.M. Ann
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