CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 39805/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 01/06/2016 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (dichiaratosi sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] MENDEZ ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato integralmente quella del 12/03/2013, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di ricettazione attenuata di un contrassegno di provenienza furtiva, commessa il 21/12/2009, lamentando nullità assoluta della citazione per il giudizio di appello. Il ricorso è fondato. Questa Corte (così, da ultimo, Sez. 5, n. 13560 del 10/03/2015, Rv. 262916) è fermet, nel ritenere che la notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata - con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio per il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase; come risulta dall'esame degli atti (sempre consentito in sede di legittimità quando si tratti di verificare la fondatezza di una questione di natura processuale dedotta con sufficiente specificità), ciò, nel caso in esame, non è avvenuto. S'impone, peraltro, la constatazione dell'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione del reato (anni dieci, oltre 22 giorni di sospensione): questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01) ha, da tempo, chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, e nei casi in cui non occorra decidere agli effetti civili, non sono rilevabili in sede di legittimità cause di nullità di ordine generale, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani < [OSCURATO:PERSONA] DE