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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2790/2000

ECLI:EU:T:2000:188
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 62000B0045 - IT Avis juridique important | 62000B0045 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 12 luglio 2000. - Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des distributeurs, loueurs et rèparateurs de matériels de bâtiment de travaux publics et de manutention, [OSCURATO:PERSONA] 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, [OSCURATO:PERSONA]Creteau e Verdier distribution SARL contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999 - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]45/00. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02927 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - Ricorso proposto da imprese distributrici legate da siffatti accordi verticali e da associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese - Irricevibilità (Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999)

[OSCURATO:PERSONA]

$$E' irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, proposto da talune piccole e medie imprese distributrici legate da accordi di questo tipo e da due associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese.

Da un lato, il detto regolamento riveste, per la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

Esso dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile - a determinate condizioni - agli accordi verticali e, definendo il proprio campo di applicazione in maniera astratta, si indirizza alla generalità delle imprese interessate da intese a carattere verticale.

D'altro lato, i ricorrenti non subiscono pregiudizio per effetto del regolamento impugnato a motivo di determinate qualità che sono ad essi peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e non possono quindi ritenersi individualmente colpiti da un atto di portata generale.

Infatti, l'esenzione concessa dal regolamento in questione - la quale comporta la non applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE agli accordi verticali e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE - riguarda i ricorrenti a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi ad accordi di questo tipo.

La circostanza relativa alla dipendenza economica dai grandi fornitori non è sufficiente per caratterizzare i detti ricorrenti rispetto a qualsiasi altro operatore economico, dal momento che in tali condizioni si trovano, in Europa, parecchie decine di migliaia di piccole e medie imprese.

Inoltre, la ricevibilità del ricorso proposto dalle associazioni che rappresentano gli interessi dei loro membri non può essere ammessa qualora tali membri non siano per parte loro legittimati a proporre un ricorso. (v. punti 17-18, 20, 22-23, 25)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62000B0045 - IT Avis juridique important | 62000B0045 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 12 luglio 2000. - Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des distributeurs, loueurs et rèparateurs de matériels de bâtiment de travaux publics et de manutention, [OSCURATO:PERSONA] 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, [OSCURATO:PERSONA]Creteau e Verdier distribution SARL contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999 - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]45/00. raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-02927 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - Ricorso proposto da imprese distributrici legate da siffatti accordi verticali e da associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese - Irricevibilità (Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999) [OSCURATO:PERSONA] $$E' irricevibile il ricorso di annullamento diretto contro il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, proposto da talune piccole e medie imprese distributrici legate da accordi di questo tipo e da due associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese. Da un lato, il detto regolamento riveste, per la sua portata, carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE. Esso dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile - a determinate condizioni - agli accordi verticali e, definendo il proprio campo di applicazione in maniera astratta, si indirizza alla generalità delle imprese interessate da intese a carattere verticale. D'altro lato, i ricorrenti non subiscono pregiudizio per effetto del regolamento impugnato a motivo di determinate qualità che sono ad essi peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto e non possono quindi ritenersi individualmente colpiti da un atto di portata generale. Infatti, l'esenzione concessa dal regolamento in questione - la quale comporta la non applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE agli accordi verticali e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE - riguarda i ricorrenti a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi ad accordi di questo tipo. La circostanza relativa alla dipendenza economica dai grandi fornitori non è sufficiente per caratterizzare i detti ricorrenti rispetto a qualsiasi altro operatore economico, dal momento che in tali condizioni si trovano, in Europa, parecchie decine di migliaia di piccole e medie imprese. Inoltre, la ricevibilità del ricorso proposto dalle associazioni che rappresentano gli interessi dei loro membri non può essere ammessa qualora tali membri non siano per parte loro legittimati a proporre un ricorso. (v. punti 17-18, 20, 22-23, 25)