CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25978/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2011 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeGIORDANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5431/2024 depositata il 03/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 25978/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 2011 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporeGIORDANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5431/2024 depositata il 03/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano