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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27228/2026

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erale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di riqualificare il ricorso come appello e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 aprile 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato contestato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 in quello di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. cit., ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per tale reato ritenuto in continuazione con la condotta di resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di mesi otto di reclusione. )72.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riqualificato il reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 con motivazione meramente apparente, avendo valorizzato il solo dato ponderale della sostanza sequestrata, senza effettuare una valutazione complessiva dell'offensività del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va convertito in appello.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, previa riqualificazione dell'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. cit.

Poiché tale sentenza di condanna era appellabile dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve qualificarsi come ricorso per saltum.

3. Ciò precisato, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all'azione — mezzi, modalità e circostanze — sia quelli concernenti l'oggetto materiale del reato, ossia quantità e qualità delle sostanze stupefacenti.

Non assumono, di per sé, valore preclusivo né l'eterogeneità delle sostanze né le modalità organizzate della condotta, rilevando tali elementi soltanto quando siano indicativi di una significativa potenzialità offensiva (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562 - 01).

In tale prospettiva, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 con motivazione meramente apparente, fondata sul solo dato ponderale della sostanza sequestrata e priva di adeguata considerazione degli indici richiamati nel ricorso, tra cui le modalità di rinvenimento dello stupefacente, la presenza di 40 dosi già confezionate e pronte per lo smercio, il possesso, da parte dell'imputato, di una rilevante somma in contanti, pari a euro 860,00, non giustificata dalla sua attività, il numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza, pari a 240, nonché le modalità consapevoli ed esperte di occultamento. 2Con tale prospettazione, tuttavia, il ricorrente ha censurato la valutazione operata dal Tribunale e denunciato vizi della motivazione della sentenza impugnata.

Ne consegue che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il ricorso per cassazione che includa anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, ove proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, P.M.T. c/ Alonzi, Rv. 274834 — 01; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, P.c. in proc.

Csollany, Rv. 236860 - 01).

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] S../0\.. _ [OSCURATO:PERSONA] 1:12\7 V-.10 [OSCURATO:PERSONA] 1() Dot seppina Cirunel 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di riqualificare il ricorso come appello e trasmettere gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 aprile 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il reato contestato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 in quello di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. cit., ha condannato [OSCURATO:PERSONA], per tale reato ritenuto in continuazione con la condotta di resistenza a pubblico ufficiale, alla pena di mesi otto di reclusione. )72. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riqualificato il reato contestato nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 con motivazione meramente apparente, avendo valorizzato il solo dato ponderale della sostanza sequestrata, senza effettuare una valutazione complessiva dell'offensività del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, previa riqualificazione dell'originaria imputazione formulata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. cit. Poiché tale sentenza di condanna era appellabile dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 443 cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve qualificarsi come ricorso per saltum. 3. Ciò precisato, va rilevato che, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli relativi all'azione — mezzi, modalità e circostanze — sia quelli concernenti l'oggetto materiale del reato, ossia quantità e qualità delle sostanze stupefacenti. Non assumono, di per sé, valore preclusivo né l'eterogeneità delle sostanze né le modalità organizzate della condotta, rilevando tali elementi soltanto quando siano indicativi di una significativa potenzialità offensiva (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562 - 01). In tale prospettiva, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale avrebbe riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 con motivazione meramente apparente, fondata sul solo dato ponderale della sostanza sequestrata e priva di adeguata considerazione degli indici richiamati nel ricorso, tra cui le modalità di rinvenimento dello stupefacente, la presenza di 40 dosi già confezionate e pronte per lo smercio, il possesso, da parte dell'imputato, di una rilevante somma in contanti, pari a euro 860,00, non giustificata dalla sua attività, il numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza, pari a 240, nonché le modalità consapevoli ed esperte di occultamento. 2Con tale prospettazione, tuttavia, il ricorrente ha censurato la valutazione operata dal Tribunale e denunciato vizi della motivazione della sentenza impugnata. Ne consegue che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado, previa conversione del ricorso in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il ricorso per cassazione che includa anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., relativa al vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, ove proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, P.M.T. c/ Alonzi, Rv. 274834 — 01; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, P.c. in proc. Csollany, Rv. 236860 - 01). P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] S../0\.. _ [OSCURATO:PERSONA] 1:12\7 V-.10 [OSCURATO:PERSONA] 1() Dot seppina Cirunel 3
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