CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 11522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18269/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 50, presso lo studio dell’avvocato Y [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da se medesimo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., nonchè dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA](c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: e [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: MRSCML77M70 D086Z , pec: ) -controricorrenti- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdepositata il14/12/2017 (proc. n. 2860/2016 R.G.) Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal ConsigliereDANILO CHIECA. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto ingiuntivo n. 423/2016 il Tribunale di Castrovillari (CS) intimava al [OSCURATO:PERSONA] IX, corrente in Villapiana (CS), di pagare all’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] le competenze professionali da questi pretese per prestazioni giudiziali rese in favore del predetto ente di gestione nell’àmbito di una controversia civile svoltasi dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. Avverso tale decreto proponeva opposizione il [OSCURATO:PERSONA] IX, che contestava la fondatezza dell’avversa pretesa creditoria opponendo l’esistenza di una convenzione (denominata proposta di amministrazione ) stipulata con lo [OSCURATO:PERSONA], di cui il professionista istante in via monitoria era a quel tempo il legale rappresentante, in base alla quale i componenti del predetto Studio si sarebbero impegnati a prestare a titolo gratuito attività di consulenza, tutela e assistenza legale a favore dello stesso Condominio in eventuali contenziosi sia verso terzi che nei confronti dei condòmini e per il recupero del credito nei confronti dei morosi , indipendentemente dall’esito della lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le difese dell’opponente. Nel corso del giudizio, introdotto nelle forme ordinarie e proseguito secondo il rito sommario di cognizione ex art. 14 D. Lgs. n. 150 del 2011, intervenivano volontariamente gli avv.ti Rosanna e [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], ex componenti dello [OSCURATO:PERSONA]Mazzia, i quali aderivano alla prospettazione del Condominio opponente. Istruita la causa solo documentalmente, con ordinanza resa indata 7 novembre/14 dicembre 2017, in accoglimento della spiegata opposizione, il Tribunale adìto revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto a rifondere le spese processuali in favore del Condominio opponente e compensando le dette spese nei rapporti fra le altre parti. A sostegno della decisione assunta osservava che, in mancanza di un efficace disconoscimento, da parte dell’opposto, della copia della scrittura privata documentante il dedotto accordo negoziale, poteva ritenersi dimostrata l’avvenuta stipulazione fra il [OSCURATO:PERSONA] IX e lo [OSCURATO:PERSONA]Mazzia di un contratto prevedente la gratuità delle prestazioni professionali rese in favore del primo dai singoli associati; che tale contratto spiegava i suoi effetti anche nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA], che peraltro aveva espressamente «speso la propria qualità di appartenente» al suddetto [OSCURATO:PERSONA] nell’àmbito del giudizio civile in cui era stata prestata l’attività professionale oggetto di causa. Contro tale ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione sulla base di tre motivi -resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA] IX, nonché da Rosanna, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]-, mediante i quali vengono denunciati, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.: 1)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c.; 2)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2702 e 2697 c.c., 214, 215 e 116 c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un punto decisivo per la controversia ; 3)la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. e 4 L. n. 247 del 2012, nonché l’ omessa motivazione (omesso esame di un fatto storico) . La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Della fissazione dell’adunanza camerale è stata datacomunicazione all’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatario del ricorrente, e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore dei controricorrenti, regolarmente ricevuta dai destinatari. Le parti non hanno depositato memorie nel termine di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] In limine litis occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso straordinario per cassazione per litispendenza , sollevata nel controricorso dai resistenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essi deducono, sul punto: che, prima di proporre il presente ricorso avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Castrovillari il 7 novembre/14 dicembre 2017, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] aveva appellato il medesimo provvedimento dinanzi alla Corte distrettuale di Catanzaro; che, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adìto, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, deve dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo; che, in forza della citata disposizione del codice di rito, essendo il giudice di appello quello ”preventivamente adìto“, spetterà all’Ecc.ma Corte di Cassazione rilevare la litispendenza . L’eccezione è priva di fondamento, dovendo, nella fattispecie in esame, trovare applicazione il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non si versa in tema di litispendenza - istituto processuale tendente ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti-qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacchè in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull’impugnazione, mentre l’altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (cfr. Cass. n. 6236/1999, Cass. n. 25452/2007, Cass. n. 7991/2010, Cass. n. 18312/2014, Cass. n. 19294/2017, Cass. n. 21573/2019). Alla stregua di tale principio, poiché il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. rappresenta l’unico mezzo di gravame esperibile nel caso di specie -a fronte dell’inequivoco disposto dell’art. 14, ultimo comma, D. Lgs. n. 150/2011, nel testo operante ratione temporis , il quale espressamente dichiara inappellabile l’ordinanza definitiva della controversia in materia di liquidazione di onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali (cfr. Cass. n. 40989/2021, Cass. n. 10410/2018, Cass. n. 12411/2017)-, questa Corte non può esimersi dal decidere sull’impugnazione dinanzi a sé ritualmente proposta, a ciò non ostando la precedente attivazione, da parte dell’odierno ricorrente, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall’ordinamento. Fermo quanto precede, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile in ragione della sua tardività, con conseguente assorbimento di ogni altra questione. Per costante insegnamento di questa Corte, il principio di consumazione del potere di impugnazione non esclude che, fino a quando non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità dell’appello preventivamente notificato, possa essere proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento contro il quale è ammessa esclusivamente l’esperibilità di detto mezzo di gravame, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva; con la precisazione che la verifica della tempestività deve essere effettuata, anche in caso di mancata notificazione del provvedimento, non già rispetto al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., bensì a quello breve fissato dall’art. 325, comma 2, dello stesso codice, decorrente dalla data di proposizione del primo mezzo di gravame, la quale dimostra la conoscenza legale del provvedimento da parte dell’impugnante (cfr. Cass. n. 11308/2011, Cass. n. 18861/2018, Cass. n. 24669/2018, Cass.n. 9472/2022). Orbene, dall’esame dei documenti depositati unitamente al controricorso, producibili in questa sede, ex art. 372, comma 1, c.p.c., in quanto riguardanti l’ammissibilità del ricorso, emerge che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] V. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre appello avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Castrovillari, davanti alla Corte distrettuale di Catanzaro, con atto di citazione notificato l’8 gennaio 2018. Da quella stessa data, alla luce della regola di diritto innanzi richiamata, iniziò a decorrere il termine di sessanta giorni entro il quale egli avrebbe potuto utilmente esperire ricorso straordinario per cassazione, in mancanza di una preventiva declaratoria di inammissibilità dell’appello già proposto. Sennonchè, il presente ricorso è stato avviato per la notificazione soltanto il 5 giugno 2018, quando ormai il termine suindicato era ampiamente decorso. Ne discende la sua inammissibilità, che va qui dichiarata. Trattandosi di questione di puro diritto, il suo rilievo officioso non deve essere preceduto dall’instaurazione del contraddittorio fra le parti, ai sensi degli artt. 101, comma 2, e 384, comma 3, c.p.c., in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo d ella lite la rilevazioned’ufficio dell’eventuale violazione dei suddetti termini (cfr. Cass. n. 7356/2022, Cass. n. 29803/2019, Cass. n. 15019/2016). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, de ve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile ilricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 1.600 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo