CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 38850/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] COSENZAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FODARONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari, ai sensi dell'art. 321, comma 1, del codice di rito, disponeva il sequestro preventivo della somma di 28.750 euro, rinvenuta nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini e destinatario di una misura cautelare personale per il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, previsto dall'art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Accogliendo la richiesta di riesame, il Tribunale di Cosenza annullava il suddetto decreto per insussistenza del requisito della pertinenzialità della somma sequestrata rispetto al delitto contestato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, chiedendone l'annullamento per violazione della legge processuale (art. 125 cod. proc. pen.), in presenza di una motivazione meramente apparente. Il ricorrente osserva che il primo giudice aveva ampiamente motivato sull'astratta riconducibilità del denaro sequestrato al reato contestato e sul pericolo di reimpiego dello stesso per la commissione di delitti analoghi, ma il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli elementi valorizzati nel decreto di sequestro e ha formulato congetture, richiedendo irragionevolmente la prova di fatti negativi. L'ordinanza non ha indicato da quali fonti probatorie il Tribunale abbia tratto il convincimento sulla veridicità di quanto affermato dalla difesa in ordine alla legittima detenzione del denaro e non ha spiegato le ragioni per le quali la suddivisione della somma in banconote di piccolo taglio e la conservazione in luogo diverso dall'abitazione fossero circostanze inidonee a rivelare la provenienza delittuosa del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Il giudice per le indagini preliminari, nel decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ha motivato non solo in ordine all'assenza di elementi concreti sintomatici di una detenzione legittima della somma di denaro da parte di Lombardi (28.750 euro, custodita in diversi luoghi, suddivisa in varie "mazzette"), ma anche sul pericolo che la libera disponibilità della suddetta somma possa "costituire ragione di ulteriori attività di illecito finanziamento alla collettività". Il primo giudice, dunque, sia pure con sintetica motivazione, ha disposto il sequestro del denaro allo scopo di impedire la reiterazione del reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, previsto dall'art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Proprio in tema di sequestro di somme di denaro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo comporta la previa individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede, nel senso che «deve trattarsi di denaro che costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato oppure che sia servito a commetterlo o sia, comunque, concretamente destinato alla commissione del medesimo» (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906; in senso conforme cfr., ad es. Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Natali, Rv. 246360). L'ordinanza impugnata si è limitata a escludere che sia stata dimostrata dall'accusa la provenienza illecita del denaro (prova che avrebbe consentito, invero, il sequestro finalizzato alla confisca), ma non ha esaminato il diverso profilo, inerente al pericolo che la disponibilità della somma detenuta possa «agevolare la commissione di altri reati», che costituisce Imin sé" del sequestro impeditivo. Tale omissione si è tradotta in una mancanza assoluta di motivazione sul punto, sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, denunciabile come violazione di legge (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, in motivazione; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso il 15 settembre 2021. Il Consigliere estensore P ro [OSCURATO:PERSONA]