CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, emessa in data 19/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dofensore di fiducia degli imputati, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Novara in composizione monocratica, emessa in data 24/06/2021 - che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 7 cod. pen., in Vicolungo il 06/03/2021, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen. a carico del solo [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena nei confronti degli imputati. 2. In data 01/02/2023 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, rispettivamente, due motivi per il primo imputato e tre motivi peer il secondo, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1 inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 195, comma 5, cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni del teste di P.G. Maccari, quanto all'attribuzione all'imputato dell'utenza telefonica 3208409078, sono inutilizzabili, poiché tale informazione era stata acquisita nel corso dell'accesso della P.G. presso l'abitazione della madre dell'imputato per effettuare le notifiche del presente procedimento penale e non di altro procedimento, come ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale, con un vero e proprio travisamento della prova; nel caso di specie, quindi, avrebbe dovuto essere applicato il disposto di cui all'art. 195, comma 5 cod. proc. pen., posto che nella stessa data in cui gli operanti si erano recati a casa della madre del ricorrente, quest'ultimo ed il coimputato erano stati individuati come i titolari dei due veicoli coinvolti nel fatto; la circostanza della titolarità dell'utenza, insieme a quella di uno dei due furgoni utilizzati, rende dirimente l'accertamento svolto sull'aggancio delle celle telefoniche; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto la deposizione del teste di P.G. Maccari rientra, senza dubbio, nell'alveo della testimonianza indiretta, ai sensi dell'art. 195, commi 1 e 2 cod. proc. pen. ed il teste di riferimento [OSCURATO:PERSONA] non ha reso dichiarazioni convergenti con quelle dell'operante, senza alcun corredo argomentativo, da parte della Corte territoriale, circa la scelta di privilegiare la credibilità del teste di P.G.; in ogni caso, con i motivi di appello, si era rilevato come l'aggancio della cella telefonica all'interno della quale si trovava il ,luogo interessato dal furto, alle ore 12,50, non si conciliasse con gli orari delle rilevazioni delle telecamere di sorveglianza dell'outlet e del casello autostradale, che individuavano il transito dei furgoni alle ore 12,29 al casello di Vicolungo in arrivo e, poi, in uscita verso Milano dopo quindici o venti minuti; la motivazione offerta dalla sentenza sul punto, basata sul disallineamento delle immagini delle telecamere con l'orario effettivo in cui erano state riprese, non considera che l'orario rilevato dalle telecamere dell'outlet risulta perfettamente cbmpatibile con quello degli accessi autostradali, come rilevato in sede di gravame; la motivazione della Corte sul punto è, quindi, del tutto monca, posti che le immagini riprese all'interno dell'outlet non avevano consentito di individuare negli imputati gli autori del furto; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, nonostante la mancanza di motivazione del primo giudice, con l'appello si era sottolineato come la merce fosse rimasta incustodita nella zona di carico e scarico per circa novanta minuti, alla luce delle deposizioni dei testi, dovendosi ritenere che i beni non fossero esposti né per necessità né per consuetudine alla pubblica fede, posto che la prassi adottata all'interno dell'esercizio commerciale certamente non poteva essere considerata una situazione determinata da impellenti ed indifferibili esigenze, alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che delle circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, che rendevano evidente come l'esposizione alla pubblica fede fosse dipesa da trascuratezza, dimenticanza o comodità. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'atto di appello, laddove, anzitutto, si ripercorre il contenuto del secondo motivo del ricorso del coimputato e, inoltre, si contesta l'attribuzione all'imputato della titolarità del veicolo [OSCURATO:PERSONA], derivante dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], acquisite ex art. 603 comma 3 cod. proc. pen. quale teste di riferimento del teste di P.G. Maccari, come tali inutilizzabili ex art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; la lettura delle dichiarazioni del Colangelo, in seguito al decesso dello stesso, avrebbe dovuto essere assistita con le adeguate garanzie procedurali richieste dalla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale, ossia dalle deposizioni dell'intestatario formale del veicolo e della firmataria delle cambiali, elementi del tutto omessi e su cui risulta altresì carente la motivazione, essendo stata, inoltre, irragionevolmente revocata la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; 3.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, nonostante la mancanza di motivazione del primo giudice, con l'appello si era sottolineato come la merce fosse rimasta incustodita nella zona di carico e scarico per circa novanta minuti, alla luce delle deposizioni dei testi, dovendosi ritenere che i beni non fossero esposti né per necessità né per consuetudine alla pubblica fede, posto che la prassi adottata all'interno dell'esercizio commerciale certamente non poteva essere considerata una situazione determinata da impellenti ed indifferibili esigenze, alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che delle circostanze di fatto evidenziate dalla difesa, che rendevano evidente come l'esposizione alla pubblica fede fosse dipesa da trascuratezza, dimenticanza o comodità. 4. In data 12/06/2023 la difesa ha trasmesso a mezzo pec conclusioni scritte con cui ha eccepito, preliminarmente, l'esistenza di una causa di improcedibilità in relazione alla mancata presentazione di querela, alla luce delle disposizioni di cui al d. Igs. 150/2022, richiamandosi, nel resto ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di entrambi gli imputati vanno dichiarati inammissibili. 1.Va preliminarmente specificato che - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, oltre che da quella di primo grado - il primo giudice aveva ritenuto gli imputati responsabili del delitto di furto in concorso con ignoti, qualificando la condotta aggravata ai sensi dell'art. 625 n. 4 cod. pen., nonché per essere stato il fatto commesso da tre o più persone; la circostanza aggravante della destrezza, come detto, è stata poi esclusa dalla Corte di merito. La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., quindi, non risulta fosse stata neanche contestata, come emerge anche dalla lettura della formulazione del capo di imputazione che, come detto, pur indicando la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., nella descrizione della condotta aveva espressamente richiamato la circostanza aggravante della destrezza e dell'essere stato il fatto commesso da tre o più persone; ne discende che nessuna contestazione dell'esposizione alla pubblica fede risulta dalla formulazione del capo di imputazione e che, evidentemente, l'indicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 626 n. 7 cod. pen., invece che di quella di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., risulta il frutto di un errore materiale. Peraltro, la stessa sentenza di primo grado non contiene alcuna argomentazione riferibile alla esposizione alla pubblica fede, sicché non può neanche ritenersi che la contestazione della relativa circostanza aggravante fosse stata ritenuta in fatto da(primo giudice; il motivo di appello sul punto, quindi, risultava una mera 4 /// superfetazione, così come la motivazione della Corte di merito che - senza rendersi conto della carenza di contestazione - ha fornito una motivazione del tutto irrilevante, posto che nessuna condanna risulta intervenuta in primo grado in relazione alla fattispecie di furto circostanziato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., né, sul punto, vi era stata alcuna impugnazione da parte della pubblica accusa, né, infine, alcuna aumento di pena era stato inflitto. Il primo giudice, infatti, ritenute le circostanze aggravanti della destrezza e dell'essere stato il fatto commesso da più di tre persone e, per il solo [OSCURATO:PERSONA] anche la recidiva qualificata, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle predette aggravanti, aveva condannato quest'ultimo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa ed il [OSCURATO:PERSONA], invece, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa. La Corte di merito, previa esclusione della circostanza aggravante della destrezza e confermando il giudizio di equivalenza, ha poi ridotto la pena, rispettivamente, a mesi undici di reclusione ed euro 350,00 di multa ed a mesi otto di reclusione ed euro 250,00 di multa. 2. Quanto al primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha ricordato che il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda era dimostrata dalla visione delle telecamere di videosorveglianza dell'outlet di Vicolungo e da quelle del casello autostradale di uscita Biandrate-Vicolungo, da cui emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], nella disponibilità del ricorrente, si trovava sul luogo del furto al momento della commissione dello stesso. Inoltre, aggiunge la sentenza impugnata, dalla verifica dei tabulati dell'utenza telefonica in uso al ricorrente risultava la presenza dell'imputato nel luogo del furto ed in orario compatibile con lo stesso, considerato l'aggancio di tale utenza con quella in uso al coimputato. La circostanza che la notizia circa la disponibilità, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'utenza telefonica poi verificata nel corso delle indagini, fosse stata fornita alla [OSCURATO:PERSONA] dalla madre del predetto, non rende affatto la circostanza inutilizzabile, posto che tale informazione non era stata fornita dalla madre dell'imputato nel corso di un verbale di sommarie informazioni testimoniali, ma era stata comunicata agli esponenti della Polizia giudiziaria che si erano recati per eseguire delle notifiche presso il domicilio dell'imputato, ossia nel corso di attività amministrativa ed al di fuori di un contesto procedimentale (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio e altro, Rv. 225469; Sez. 4, n. 16830 del 10/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281073; Sez. F, n. 38560 del 26/08/2014, Cacciola ed altri, Rv. 261470; Sez. 1, n.5965 del 11/12/2008, dep. 11/02/2009, Manco, Rv. 243347; Sez. 5, n. 10946 del 08/02/2005, Pagliuca ed altro, Rv. 231224). Nel caso di specie, evidentemente, l'attività di notificazione di atti di Polizia giudiziaria, indipendentemente dal fatto che riguardasse il processo scaturente dalla presente vicenda o diverso procedimento penale - circostanza del tutto ininfluente - collocava sia l'esponente di P.G. che la madre del ricorrente al di fuori di un contesto procedimentale in senso stretto, ossia in un contesto che rendeva obbligatoria la verbalizzazione della deposizione, ai sensi degli artt. 136 e 357 cod. proc. pen., per cui non risulta in alcun modo conferente il richiamo alla dedotta inutilizzabilità. 2.1 Quanto alla valutazione di attendibilità del teste di P.G. le argomentazioni difensive risultano versate in fatto e, in ogni caso, non corrispondenti al alcuna doglianza formulata in sede di ricorso, fermo restando che, alla luce della giurisprudenza di legittimità appena richiamata, ci si trova al di fuori dell'ambito di applicabilità della testimonianza indiretta, posto che la notizia appresa dalla madre del ricorrente deve essere qualificata come un fatto storico percepito dal teste. In ogni caso la doglianza difensiva - che, si ripete, sul punto risulta del tutto inedita - si fonda sulla affermata diversità della versione resa dalla madre dell'imputato, circostanza che non emerge dal tessuto motivazionale della sentenza e che la difesa si limita ad asserire senza documentarla in maniera adeguata. Anche nel resto, le ulteriori argomentazioni contenute nel secondo motivo di ricorso risultano del tutto versate in fatto, in quanto palesemente volte ad una rivalutazione del contesto probatorio quanto al ragionamento seguito dalla Corte di merito in riferimento alla ritenuta non perfetta sincronizzazione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza con gli orari effettivi; peraltro, sul punto, la Corte di merito ha ritenuto dirimente il rilievo che, a prescindere dalla questione degli orari, la presenza dei furgoni nella disponibilità degli imputati risulta ripresa indiscutibilmente sul luogo del furto, durante la commissione dello stesso (pag. 6 della motivazione). 3. Venendo all'esame della doglianza relativa al solo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha ricordato come, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, fossero state acquisite le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto nelle more deceduto per cause del tutto imprevedibili; tali dichiarazioni avevano consentito di individuare nel ricorrente colui il quale aveva la disponibilità del furgone [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], presente nel luogo del furto ed utilizzato dallo stesso imputato per un altro furto, nel corso del quale egli era stato tratto in arresto; in tale occasione, inoltre, l'imputato era stato trovato in possesso di una scheda telefonica, intestata ad un cittadino nordafricano, che era risultata in contatto con la scheda nella disponibilità del coimputato ed aveva agganciato la cella relativa al luogo di consumazione del furto. In ogni caso, va ricordato che la Corte di merito non solo ha analiticamente descritto le specifiche circostanze riferite dal Colangelo in merito alla vicenda relativa all'acquisizione del furgone ed alla sua intestazione, ma ha anche acquisito e valutato la documentazione cui il teste aveva fatto riferimento nel descrivere, per l'appunto, le circostanze dell'intestazione. In tal senso, quindi, le doglianze contenute in ricorso finiscono per non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, anche nella misura in cui la stessa ha considerato che nessuno dei due imputati abbia mai negato la disponibilità dei furgoni le cui targhe erano state rilevate sul luogo del furto, e, quindi, utilizzati per la commissione della condotta delittuosa. 4. Quanto, infine, alla questione della improcedibilità del reato, va osservato che il motivo è radicalmente inammissibile, dato che esso risulta dedotto per la prima volta con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo pec in data 12/06/2023; in tal senso va osservato che il ricorso per cassazione risulta proposto in data 01/02/2023, epoca in cui era già operativo il mutato regime della procedibilità della fattispecie di furto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ne discende, pertanto, che la questione avrebbe potuto - e dovuto - essere proposta con il ricorso principale, risultando, quindi, il motivo nuovo del tutto inammissibile in quanto inedito; in ogni caso, anche a prescindere da tale aspetto, non pugno rilevarsi come l'inammissibilità del ricorso principale non possa non riverberare anche sui motivi nuovi (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275158). Dall'inammissibilità dei ricorsi discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. ( Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ri