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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24155/2026

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ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cancrini- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026avverso la sentenza n. 1292/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 settembre 2023;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 11 giugno2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella asserita qualità di cessionaria delcredito vantato dall’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente scaturigine in un contratto di mutuofondiario, promosse, per il tramite della sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., espropriazione su plurimi immobili in danno dellaNeemias s.r.l. innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Avverso l’atto di precetto prodromico all’espropriazione, la Neemiass.r.l. aveva in precedenza dispiegato opposizione all’esecuzione,contestando la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo (dacchécondizionato) ed adducendo la sua invalidità sotto plurimi profili.2.

Pendente la procedura esecutiva, nel corso degli esperimenti divendita affidati al professionista delegato, la debitrice esecutataformulò istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione.A seguito di essa, vennero adottati i seguenti provvedimenti:(a) il 14 settembre 2021, il giudice dell’esecuzione, ritenuto che ilprofessionista delegato, «in attesa della decisione sulla ricusazione»non potesse «celebrare la vendita già fissata per il giorno 16 settembre2021», dispose la sospensione dell’esecuzione, «ferme restando leofferte che venissero eventualmente depositate»;(b) in data 26 ottobre - 20 novembre 2011, il Tribunale, incomposizione collegiale, rigettò l’istanza di ricusazione;r.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026(c) riassunto il procedimento su richiesta del procedente, il 29novembre 2011 il giudice dell’esecuzione ordinò al professionistadelegato di dare corso «alle operazioni di vendita, convocando avantia sé i soggetti che hanno presentato offerta per la vendita già fissataper il giorno 16 settembre 2021 ai fini della celebrazione della gara».3.

Con ricorso del 4 gennaio 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. interpose unoactu opposizione avverso i provvedimenti sub (a), (b) e (c): sullastessa il giudice dell’esecuzione negò la sospensione dell’esecuzione efissò termine per la introduzione del giudizio di merito.4.

Successivi due ricorsi in opposizione l’esecutata avanzò:(i) il 18 gennaio 2022, avverso il decreto di trasferimento del 29dicembre 2021 di un lotto in favore di [OSCURATO:PERSONA];(ii) il 17 febbraio 2022, avverso il decreto di trasferimento del 28gennaio 2022 di altro lotto a favore della ditta VLT di [OSCURATO:PERSONA].In ambedue i subprocedimenti venne disattesa la richiesta disospensione dell’esecuzione, con termine per il giudizio di merito.5.

Le fasi di merito delle tre controversie oppositive, introdotte inmaniera separata e poi riunite, sono state definite dalla sentenza inepigrafe indicata, con l’integrale rigetto delle domande dell’esecutata.6.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., per nove motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentataprocessualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente menzionate.Lite pendente si è costituito nuovo difensore per la ricorrente, inaggiunta a quello precedente.La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza, in relazionealla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti costituitehanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEr.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/20261.

Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore e nellamemoria difensiva in funzione della pubblica udienza, parte ricorrenteha invocato l’efficacia della sentenza della Corte di appello di Milano n.2018/2025 del 7 luglio 2025, la quale, a seguito di cassazione conrinvio, si è pronunciata sulla opposizione ex art. 615, primo comma,cod. proc. civ. proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (menzionata in partenarrativa, al § 1.1.) e ha dichiarato la insussistenza del diritto dellaElrond [OSCURATO:SOCIETA]. a procedere in forza del mutuo azionato, inquanto non integrante titolo esecutivo.1.1.

La citata sentenza non spiega incidenza ai fini della decisionedel presente giudizio di legittimità, dacché non passata in giudicato: lacopia allegata dalla ricorrente non è corredata dalla certificazione dicancelleria prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; in ogni caso,la pronuncia risulta impugnata in sede di legittimità (ricorso iscritto alR.G. n. 17626 dell’anno 2025), come accertato mercé consultazione(praticabile anche ex officio) dei registri di questa Corte.2.

Il ricorso è affidato a nove motivi.2.1.

Il primo censura la dichiarata tardività della opposizione agli2., lett. (a), (b) e (c), assumendo di aver avuto legale conoscenza ditali provvedimenti soltanto in data 29 novembre 2021.2.2.

Il secondo denuncia la nullità dell’ordinanza del 29 novembre2021 e dei decreti di trasferimento per omessa comunicazione allaesecutata delle ordinanze di cui al punto precedente, lett. (a) e (b).2.3.

Il terzo contesta la legittimazione all’azione esecutiva diCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. poiché non iscritta all’albo degliintermediari finanziari di cui all’art. 106 della legge n. 130 del 1999.2.4.

Il quarto rileva la nullità della gravata sentenza, in quanto lquestioni relative al rigetto della istanza di ricusazione dovevano esseretrattate dal Tribunale in composizione collegiale.r.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/20262.5.

Il quinto eccepisce il mancato deposito del titolo esecutivo inoriginale da parte del creditore, presupposto processuale la cui assenzadetermina l’inefficacia degli atti della procedura.2.6.

Il sesto assume che la sospensione conseguente alla istanzadi ricusazione era regolata dagli artt. 52, 297 e 298 cod. proc. civ.,sicché la ripresa del procedimento esecutivo doveva avvenire mediantefissazione di udienza, non già con rimessione degli atti al delegato.2.7.

Il settimo ravvisa la illegittimità dell’ordinanza del giudicedell’esecuzione là dove ha autorizzato il professionista delegato aricevere le offerte di acquisto durante la sospensione del processo.2.8.

L’ottavo lamenta la mancata fissazione dell’udienza diaudizione delle parti a seguito dell’istanza di riassunzione.2.9.

Il nono censura la statuizione di condanna alle spese, irrogatasenza tener conto dell’esito del giudizio, parzialmente favorevole allaopponente, in punto di tempestiva introduzione della fase di merito.3.

Il ricorso è inammissibile.Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti,prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art.366, primo comma, num. 3, del codice di rito.3.1.

Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - formadell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, conindirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurarecontinuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art.366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazionedeve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure nonanalitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devonorisultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzionidi ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersidella vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata er.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio dilegittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamenteerronea, compiuta dal giudice di merito.Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde adun’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice dilegittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale cheha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte alprovvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fontied atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema,cfr., ex plurimis, Cass., 07/11/2024, n. 28757; Cass. 08/02/2023, n.3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018,n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926).3.2.

Proprio in applicazione di siffatto criterio di ordine generale,con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in scrutinio, questaCorte ha di recente ritenuto che «il ricorso per cassazione avverso lasentenza pronunciatasi nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi, ilquale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria,è inammissibile per difetto del requisito di cui al primo comma, num.3, dell’art. 366 cod. proc. civ., volto a consentire al giudice di legittimitàdi avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originatola controversia e dell’oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorreread altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata»(così Cass. 01/12/2025, n. 31334).E tanto sul rilievo che nelle controversie ex art. 617 cod. proc. civ.i motivi di opposizione integrano veri e propri «fatti processuali»:ovvero, e più precisamente, ciascuna contestazione sulla regolaritàformale degli atti esecutivi concreta una distinta ed autonoma causapetendi del giudizio, di cui concorre a tracciare il thema decidendumr.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026(da ultimo, Cass. 31/03/2025, n. 8419; Cass. 10/11/2023, n. 31363;Cass. 10/03/2023, n. 7163; Cass. 07/08/2013, n. 18761).3.3.

Ciò posto, l’atto di adizione oggi al vaglio di questa Corte nonsoddisfa l’illustrato contenuto minimo.Pur nel contesto di un rilevante (ed ingiustificato) superamento deilimiti dimensionali prescritti dal d.m. 07/08/2023, n. 110, il ricorso inparola omette, in radice, l’illustrazione (anche per stralci sommari opassaggi essenziali) delle ragioni addotte, con i ricorsi introduttivi dellerispettive fasi sommarie, a suffragio delle opposizioni agli atti decisedalla pronuncia gravata, della domanda (o delle domande) iviformulata (o formulate), delle conclusioni rassegnate (illustrazione cheavrebbe dovuto far riferimento al contenuto degli originari ricorsi direttial giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutivepreclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivodella fase sommaria: così, tra le tantissime, Cass. 06/04/2022, n.11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez.

U, 21/09/2021, n.25478 nonché Cass., Sez.

U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014,n. 12981; Cass. 28/01/2011, n. 1328).Esigenza descrittiva maggiormente avvertita (e, pertanto, ancorpiù bisognevole di chiarezza ed esaustività) nella concreta fattispeciescrutinata, connotata dalla proposizione avverso distinti e successiviprovvedimenti di plurime opposizioni formali, in relazione alle quali (perquanto è dato evincere dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso enel controricorso) è in discussione la tempestività del rimedio oppurel’ammissibilità, in seno ad esso, dell’una o dell’altra questione mossa.Per converso, il ricorso appare, come già evidenziato, del tuttocarente in ordine al contenuto delle opposizioni formulate, cosìnemmeno accennando agli elementi conformativi delle varie azioniintentate ex art. 617 cod. proc. civ.: e a tanto neanche supplendo (neilimiti in cui ciò possa essere valutato ai fini dell’osservanza del requisitor.g. n. 7868/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) il richiamoagli atti processuali, in quanto operato senza la localizzazione dei ricorsiin opposizione nel fascicolo del giudizio di merito e la loro acquisizioneo produzione in sede di giudizio di legittimità (sul tema, Cass., Sez.

U,27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

U, 18/03/2022, n. 8950).3.4.

In definitiva: una grave lacunosità su elementi essenziali, cheinibisce alla Corte la disamina sulla fondatezza dei motivi di ricorso.4.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6.

Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 7868/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cancrini- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 2017 [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -Numero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026avverso la sentenza n. 1292/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 16 settembre 2023;udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 11 giugno2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per parte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nella asserita qualità di cessionaria delcredito vantato dall’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. ed avente scaturigine in un contratto di mutuofondiario, promosse, per il tramite della sua procuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., espropriazione su plurimi immobili in danno dellaNeemias s.r.l. innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Avverso l’atto di precetto prodromico all’espropriazione, la Neemiass.r.l. aveva in precedenza dispiegato opposizione all’esecuzione,contestando la idoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo (dacchécondizionato) ed adducendo la sua invalidità sotto plurimi profili.2. Pendente la procedura esecutiva, nel corso degli esperimenti divendita affidati al professionista delegato, la debitrice esecutataformulò istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione.A seguito di essa, vennero adottati i seguenti provvedimenti:(a) il 14 settembre 2021, il giudice dell’esecuzione, ritenuto che ilprofessionista delegato, «in attesa della decisione sulla ricusazione»non potesse «celebrare la vendita già fissata per il giorno 16 settembre2021», dispose la sospensione dell’esecuzione, «ferme restando leofferte che venissero eventualmente depositate»;(b) in data 26 ottobre - 20 novembre 2011, il Tribunale, incomposizione collegiale, rigettò l’istanza di ricusazione;r.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026(c) riassunto il procedimento su richiesta del procedente, il 29novembre 2011 il giudice dell’esecuzione ordinò al professionistadelegato di dare corso «alle operazioni di vendita, convocando avantia sé i soggetti che hanno presentato offerta per la vendita già fissataper il giorno 16 settembre 2021 ai fini della celebrazione della gara».3. Con ricorso del 4 gennaio 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. interpose unoactu opposizione avverso i provvedimenti sub (a), (b) e (c): sullastessa il giudice dell’esecuzione negò la sospensione dell’esecuzione efissò termine per la introduzione del giudizio di merito.4. Successivi due ricorsi in opposizione l’esecutata avanzò:(i) il 18 gennaio 2022, avverso il decreto di trasferimento del 29dicembre 2021 di un lotto in favore di [OSCURATO:PERSONA];(ii) il 17 febbraio 2022, avverso il decreto di trasferimento del 28gennaio 2022 di altro lotto a favore della ditta VLT di [OSCURATO:PERSONA].In ambedue i subprocedimenti venne disattesa la richiesta disospensione dell’esecuzione, con termine per il giudizio di merito.5. Le fasi di merito delle tre controversie oppositive, introdotte inmaniera separata e poi riunite, sono state definite dalla sentenza inepigrafe indicata, con l’integrale rigetto delle domande dell’esecutata.6. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., per nove motivi.Resiste, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentataprocessualmente dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate,in epigrafe dettagliatamente menzionate.Lite pendente si è costituito nuovo difensore per la ricorrente, inaggiunta a quello precedente.La causa è stata discussa alla odierna pubblica udienza, in relazionealla quale il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte e le parti costituitehanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEr.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/20261. Nella comparsa di costituzione di nuovo difensore e nellamemoria difensiva in funzione della pubblica udienza, parte ricorrenteha invocato l’efficacia della sentenza della Corte di appello di Milano n.2018/2025 del 7 luglio 2025, la quale, a seguito di cassazione conrinvio, si è pronunciata sulla opposizione ex art. 615, primo comma,cod. proc. civ. proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (menzionata in partenarrativa, al § 1.1.) e ha dichiarato la insussistenza del diritto dellaElrond [OSCURATO:SOCIETA]. a procedere in forza del mutuo azionato, inquanto non integrante titolo esecutivo.1.1. La citata sentenza non spiega incidenza ai fini della decisionedel presente giudizio di legittimità, dacché non passata in giudicato: lacopia allegata dalla ricorrente non è corredata dalla certificazione dicancelleria prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; in ogni caso,la pronuncia risulta impugnata in sede di legittimità (ricorso iscritto alR.G. n. 17626 dell’anno 2025), come accertato mercé consultazione(praticabile anche ex officio) dei registri di questa Corte.2. Il ricorso è affidato a nove motivi.2.1. Il primo censura la dichiarata tardività della opposizione agli2., lett. (a), (b) e (c), assumendo di aver avuto legale conoscenza ditali provvedimenti soltanto in data 29 novembre 2021.2.2. Il secondo denuncia la nullità dell’ordinanza del 29 novembre2021 e dei decreti di trasferimento per omessa comunicazione allaesecutata delle ordinanze di cui al punto precedente, lett. (a) e (b).2.3. Il terzo contesta la legittimazione all’azione esecutiva diCerved [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. poiché non iscritta all’albo degliintermediari finanziari di cui all’art. 106 della legge n. 130 del 1999.2.4. Il quarto rileva la nullità della gravata sentenza, in quanto lquestioni relative al rigetto della istanza di ricusazione dovevano esseretrattate dal Tribunale in composizione collegiale.r.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/20262.5. Il quinto eccepisce il mancato deposito del titolo esecutivo inoriginale da parte del creditore, presupposto processuale la cui assenzadetermina l’inefficacia degli atti della procedura.2.6. Il sesto assume che la sospensione conseguente alla istanzadi ricusazione era regolata dagli artt. 52, 297 e 298 cod. proc. civ.,sicché la ripresa del procedimento esecutivo doveva avvenire mediantefissazione di udienza, non già con rimessione degli atti al delegato.2.7. Il settimo ravvisa la illegittimità dell’ordinanza del giudicedell’esecuzione là dove ha autorizzato il professionista delegato aricevere le offerte di acquisto durante la sospensione del processo.2.8. L’ottavo lamenta la mancata fissazione dell’udienza diaudizione delle parti a seguito dell’istanza di riassunzione.2.9. Il nono censura la statuizione di condanna alle spese, irrogatasenza tener conto dell’esito del giudizio, parzialmente favorevole allaopponente, in punto di tempestiva introduzione della fase di merito.3. Il ricorso è inammissibile.Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti,prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art.366, primo comma, num. 3, del codice di rito.3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - formadell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, conindirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurarecontinuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art.366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazionedeve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure nonanalitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devonorisultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e leragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzionidi ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersidella vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata er.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio dilegittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamenteerronea, compiuta dal giudice di merito.Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde adun’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice dilegittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale cheha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di beneintendere il significato e la portata delle censure rivolte alprovvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fontied atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema,cfr., ex plurimis, Cass., 07/11/2024, n. 28757; Cass. 08/02/2023, n.3836; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018,n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass. 03/02/2015, n. 1926).3.2. Proprio in applicazione di siffatto criterio di ordine generale,con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in scrutinio, questaCorte ha di recente ritenuto che «il ricorso per cassazione avverso lasentenza pronunciatasi nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi, ilquale non indichi i motivi del ricorso introduttivo della fase sommaria,è inammissibile per difetto del requisito di cui al primo comma, num.3, dell’art. 366 cod. proc. civ., volto a consentire al giudice di legittimitàdi avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originatola controversia e dell’oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorreread altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata»(così Cass. 01/12/2025, n. 31334).E tanto sul rilievo che nelle controversie ex art. 617 cod. proc. civ.i motivi di opposizione integrano veri e propri «fatti processuali»:ovvero, e più precisamente, ciascuna contestazione sulla regolaritàformale degli atti esecutivi concreta una distinta ed autonoma causapetendi del giudizio, di cui concorre a tracciare il thema decidendumr.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026(da ultimo, Cass. 31/03/2025, n. 8419; Cass. 10/11/2023, n. 31363;Cass. 10/03/2023, n. 7163; Cass. 07/08/2013, n. 18761).3.3. Ciò posto, l’atto di adizione oggi al vaglio di questa Corte nonsoddisfa l’illustrato contenuto minimo.Pur nel contesto di un rilevante (ed ingiustificato) superamento deilimiti dimensionali prescritti dal d.m. 07/08/2023, n. 110, il ricorso inparola omette, in radice, l’illustrazione (anche per stralci sommari opassaggi essenziali) delle ragioni addotte, con i ricorsi introduttivi dellerispettive fasi sommarie, a suffragio delle opposizioni agli atti decisedalla pronuncia gravata, della domanda (o delle domande) iviformulata (o formulate), delle conclusioni rassegnate (illustrazione cheavrebbe dovuto far riferimento al contenuto degli originari ricorsi direttial giudice dell’esecuzione, per essere nelle opposizioni esecutivepreclusi motivi nuovi rispetto a quelli sviluppati con l’atto introduttivodella fase sommaria: così, tra le tantissime, Cass. 06/04/2022, n.11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n.25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr., ancora, Cass.26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014,n. 12981; Cass. 28/01/2011, n. 1328).Esigenza descrittiva maggiormente avvertita (e, pertanto, ancorpiù bisognevole di chiarezza ed esaustività) nella concreta fattispeciescrutinata, connotata dalla proposizione avverso distinti e successiviprovvedimenti di plurime opposizioni formali, in relazione alle quali (perquanto è dato evincere dalle argomentazioni sviluppate nel ricorso enel controricorso) è in discussione la tempestività del rimedio oppurel’ammissibilità, in seno ad esso, dell’una o dell’altra questione mossa.Per converso, il ricorso appare, come già evidenziato, del tuttocarente in ordine al contenuto delle opposizioni formulate, cosìnemmeno accennando agli elementi conformativi delle varie azioniintentate ex art. 617 cod. proc. civ.: e a tanto neanche supplendo (neilimiti in cui ciò possa essere valutato ai fini dell’osservanza del requisitor.g. n. 7868/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 7868/2024Numero sezionale 2069/2026Numero di raccolta generale 24155/2026Data pubblicazione 28/07/2026di cui all’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.) il richiamoagli atti processuali, in quanto operato senza la localizzazione dei ricorsiin opposizione nel fascicolo del giudizio di merito e la loro acquisizioneo produzione in sede di giudizio di legittimità (sul tema, Cass., Sez. U,27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950).3.4. In definitiva: una grave lacunosità su elementi essenziali, cheinibisce alla Corte la disamina sulla fondatezza dei motivi di ricorso.4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Atteso l’esito del giudizio, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13, commi1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori,fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 11 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 7868/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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