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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 13829/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24563/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MICCICHE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 29057/2022 depositata il 06/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 29057/2022 della Corte di cassazione, pubblicata il 6 ottobre 2022.

Gli istanti sostengono che la menzionata sentenza sarebbe “affetta da palese errore materiale nella parte in cui, pur rigettando il ricorso principale (di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) e tutti i motivi di ricorso incidentale (di [OSCURATO:PERSONA]) ad eccezione di quello dianzi riportato (con assorbimento del decimo motivo), cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, disponendo che la stessa Corte avrebbe dovuto provvedere anche sulle spese del presente giudizio”.

A dire degli istanti, “le statuizioni di cui ai capi a), b), c) ed f) della sentenza n. 4596/2017 della Corte di Appello di Roma oggetto di impugnazione, sono rimaste confermate, in dipendenza del rigetto del ricorso principale proposto dalla stessa Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata parzialmente accolto solo l’ottavo motivo (con assorbimento del decimo motivo) che, tuttavia, inerisce in via esclusiva al rapporto tra la predetta terza chiamata in causa e la convenuta, senza attenere in alcun modo al rapporto tra l’odierno ricorrente e la stessa Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”.

Di tal che, il ravvisato errore materiale “nella parte in cui dispone che debba essere rimessa al giudizio di rinvio la regolamentazione delle spese del presente giudizio, posto che il predetto giudizio di rinvio non può che avere ad oggetto unicamente i capi della sentenza impugnata indicati alle lettere d), e) e g), inerenti il solo rapporto tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e non già i capi della sentenza indicati alle lettere a), b), c) ed f) inerenti il rapporto tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il Dott. [OSCURATO:PERSONA] MICCICHE’, che sono divenuti irrevocabili in dipendenza del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, ad eccezione dell’ottavo motivo, con ogni conseguente necessaria statuizione di condanna della stessa ricorrente nell’ambito del proposto ricorso al pagamento delle spese di lite inerenti il presente grado di giudizio in favore dei controricorrenti, Dott. [OSCURATO:PERSONA] MICCICHE’ e Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] CAMERANI”.

2. In data 17 aprile 2023 ha depositato memoria l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], comunicando che la sua assistita “è deceduta ormai da circa tre anni” (come documenterebbe l’allegata e - mail dell’amministratrice di sostegno), e perciò affermando che “il presente giudizio va interrotto” ed insistendo, in via subordinata, per “l’accoglimento di tutti i 9 (nove) motivi di ricorso.

2.1. Tali deduzioni sono inammissibili.

Nel giudizio di cassazione, dominato, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, dall'impulso di ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per il verificarsi di alcuno degli eventi previsti negli artt. 299 e seguenti c.p.c.

I motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono stati esaminati e decisi nella sentenza n. 29057/2022 e quanto attiene ancora al merito della causa sarà deciso nel giudizio di rinvio, e non certo in questo procedimento di correzione degli errori materiali.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, fondando su erronei presupposti normativi.

Si ha riguardo a causa ove si è verificata una chiamata in garanzia, e dunque un litisconsorzio necessario processuale, sicché l'impugnazione resta regolata dall’art. 331 c.p.c., permanendo tale regime anche nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, giudizio nel quale si impone la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cfr. Cass. 17 gennaio 2020, n. 975).

La scelta di rimettere la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione al giudice di rinvio, operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., non integra, comunque, un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento; d’altro canto, la “correzione” suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, e si rivela perciò incompatibile con l’assunto dei ricorrenti, i quali prospettano l’estraneità del rapporto processuale che li riguarda all’oggetto devoluto al giudizio di rinvio e perciò richiedono in tale sede una prosecuzione solo parziale del processo.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24563/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MICCICHE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 29057/2022 depositata il 06/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 29057/2022 della Corte di cassazione, pubblicata il 6 ottobre 2022. Gli istanti sostengono che la menzionata sentenza sarebbe “affetta da palese errore materiale nella parte in cui, pur rigettando il ricorso principale (di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) e tutti i motivi di ricorso incidentale (di [OSCURATO:PERSONA]) ad eccezione di quello dianzi riportato (con assorbimento del decimo motivo), cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, disponendo che la stessa Corte avrebbe dovuto provvedere anche sulle spese del presente giudizio”. A dire degli istanti, “le statuizioni di cui ai capi a), b), c) ed f) della sentenza n. 4596/2017 della Corte di Appello di Roma oggetto di impugnazione, sono rimaste confermate, in dipendenza del rigetto del ricorso principale proposto dalla stessa Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e di quello incidentale della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di cui è stata parzialmente accolto solo l’ottavo motivo (con assorbimento del decimo motivo) che, tuttavia, inerisce in via esclusiva al rapporto tra la predetta terza chiamata in causa e la convenuta, senza attenere in alcun modo al rapporto tra l’odierno ricorrente e la stessa Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. Di tal che, il ravvisato errore materiale “nella parte in cui dispone che debba essere rimessa al giudizio di rinvio la regolamentazione delle spese del presente giudizio, posto che il predetto giudizio di rinvio non può che avere ad oggetto unicamente i capi della sentenza impugnata indicati alle lettere d), e) e g), inerenti il solo rapporto tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e non già i capi della sentenza indicati alle lettere a), b), c) ed f) inerenti il rapporto tra la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed il Dott. [OSCURATO:PERSONA] MICCICHE’, che sono divenuti irrevocabili in dipendenza del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, ad eccezione dell’ottavo motivo, con ogni conseguente necessaria statuizione di condanna della stessa ricorrente nell’ambito del proposto ricorso al pagamento delle spese di lite inerenti il presente grado di giudizio in favore dei controricorrenti, Dott. [OSCURATO:PERSONA] MICCICHE’ e Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] CAMERANI”. 2. In data 17 aprile 2023 ha depositato memoria l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], comunicando che la sua assistita “è deceduta ormai da circa tre anni” (come documenterebbe l’allegata e - mail dell’amministratrice di sostegno), e perciò affermando che “il presente giudizio va interrotto” ed insistendo, in via subordinata, per “l’accoglimento di tutti i 9 (nove) motivi di ricorso. 2.1. Tali deduzioni sono inammissibili. Nel giudizio di cassazione, dominato, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, dall'impulso di ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per il verificarsi di alcuno degli eventi previsti negli artt. 299 e seguenti c.p.c. I motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono stati esaminati e decisi nella sentenza n. 29057/2022 e quanto attiene ancora al merito della causa sarà deciso nel giudizio di rinvio, e non certo in questo procedimento di correzione degli errori materiali. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è palesemente inammissibile, fondando su erronei presupposti normativi. Si ha riguardo a causa ove si è verificata una chiamata in garanzia, e dunque un litisconsorzio necessario processuale, sicché l'impugnazione resta regolata dall’art. 331 c.p.c., permanendo tale regime anche nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, giudizio nel quale si impone la corretta instaurazione del rapporto processuale nei confronti di tutti i destinatari della pronuncia rescindente e di quella cassata (cfr. Cass. 17 gennaio 2020, n. 975). La scelta di rimettere la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione al giudice di rinvio, operata dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 385, comma 2, c.p.c., non integra, comunque, un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento; d’altro canto, la “correzione” suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, e si rivela perciò incompatibile con l’assunto dei ricorrenti, i quali prospettano l’estraneità del rapporto processuale che li riguarda all’oggetto devoluto al giudizio di rinvio e perciò richiedono in tale sede una prosecuzione solo parziale del processo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di
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