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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32364/2026

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el [OSCURATO:PERSONA] diTrieste;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza preliminaredel Tribunale di Trieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione in relazione a piùreati previsti e puniti dall’art. 12, comma, 3 lett. d) e 3-ter lett. b) decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolatomotivo, la violazione degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. per omessa traduzionedella sentenza in lingua turca con conseguente nullità della stessa, anche allaluce dei principi stabiliti dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezioniunite, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye.Il ricorrente lamenta l’omessa traduzione in lingua turca perché era pacificoche egli non parlava né comprendeva la lingua italiana; circostanza nota alGiudice, sia perché il decreto di citazione a giudizio era stato tradotto in linguaturca, sia perché nel corso dell’udienza era stato nominato un interprete.Evidenzia, inoltre, che la sentenza era stata depositata poche ore dopo la letturadel dispositivo e che né dal verbale di udienza né dagli atti successivi risulta ilconferimento dell’incarico di traduzione del provvedimento.Secondo la prospettazione difensiva, la disposizione di cui all’art. 143,comma 2, cod. proc. pen. impone che la traduzione sia disposta entro un terminecongruo, tale da consentire all’imputato l’effettivo esercizio dei diritti e dellefacoltà difensive.

Ne consegue che la traduzione della sentenza avrebbe dovutoessere attivata contestualmente alla sua emissione o, comunque, non oltre ilmomento del deposito della motivazione, atteso che soltanto attraverso laconoscenza del contenuto della decisione l’imputato avrebbe potuto valutare,insieme al proprio difensore, l’opportunità di proporre impugnazione, nonessendo pertanto sufficiente la presenza dell’interprete alla lettura deldispositivo.La difesa rileva, altresì, che il ricorso è finalizzato a far valere la nullità dellasentenza derivante dalla predetta omissione, senza che possa ritenersiinsussistente il concreto pregiudizio alle prerogative difensive per il solo fatto cheil difensore è in grado di comprendere la sentenza.Sostiene, infatti, che non può pretendersi che il difensore si sostituiscaall’imputato nella valutazione del pregiudizio subito e dell’interesseall’impugnazione, trattandosi di apprezzamento che compete anzitutto al direttointeressato, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscere il contenutodel provvedimento in una lingua a lui comprensibile.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Le doglianze difensive hanno ad oggetto la omessa traduzione dellasentenza di patteggiamento adottata nei confronti dell’imputato alloglotto cheassistito dall’interprete in udienza e alla lettura del dispositivo, non abbia avutola traduzione della sentenza, depositatapoche ore dopo la conclusionedell’udienza e non ne abbia quindi avuto cognizione per mezzo di una traduzionerichiesta in un “un termine congruo", come disposto dall'art. 143, comma 2, cod.proc. pen.Ciò precisato, va evidenziato che il ricorrente ha dedotto la nullità dellasentenza richiamando i principi affermati da Sez.

U, n. 38306 del 29/05/2025,Ndiaye, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di primo gradoall'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullitàgenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cuiall'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documentoe la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alladeliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato chel'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art.143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine perimpugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormaiconsumato, la deducibilità della nullità della sentenza).3.

La pronuncia delle Sezioni Unite –in continuità con la lineainterpretativa tracciata da Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] –afferma che l’inadempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza nedetermina la nullità.[OSCURATO:PERSONA] hanno posto analogo principio in materiacautelare personale statuendo che l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare ècausa di nullità del provvedimento, e ciò sulla base di una letturacostituzionalmente orientata dell'art. 143 cod. proc. pen. alla luce dei principiaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 1993, che avevasottolineato come la conoscenza degli atti del procedimento da partedell’imputato alloglotto costituisse una componente essenziale del diritto didifesa.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, hanno rilevato che le ipotesi dimancata o tardiva traduzione dei provvedimenti che dispongono una misuracautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non conosce lalingua italiana concretizzano un vizio dell'atto.Muovendo dai medesimi principi, le Sezioni Unite Ndiaye hanno affermatoche «[l]a traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la linguaitaliana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del propriodiritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

Essenziale perl'imputato è non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delleragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente econsapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione».Soltanto in presenza di una sentenza tradotta possono essere esercitatedall'imputato che non conosce la lingua italiana le prerogative difensive, non soloin vista dell’autonomo potere di impugnazione previsto dall'art. 571 cod. proc.pen, ma anche per il caso in cui l'impugnazione sia presentata dal solo difensore,dal momento che ‹‹la traduzione della sentenza consente all'imputato sia didecidere "consapevolmente" sulla scelta effettuata dal difensore (come dimostral'ultimo comma dell'art. 571 cod. proc. pen.) sia di offrire elementi utili alladifesa per contrastare il provvedimento da impugnare››.Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato di non poter condividere leopzioni interpretative volte a circoscrivere al solo imputato la legittimazioneovvero l'interesse a far valere il vizio atteso che il difensore ‹‹è titolare di unpotere di impugnazione concorrente con quello dell'imputato, anche se la suaefficacia è sottoposta ad una sorta di "condizione risolutiva" dato che, in ipotesidi volontà contraria dell'imputato, prevale la determinazione di quest'ultimo: il"parallelismo" esistente tra la facoltà di impugnazione spettante all'imputato equella riconosciuta al suo difensore non consente, però, di affermare che si trattidi due distinti poteri spettanti ciascuno a differenti «soggetti» del processo››.Si è rimarcato che il potere di impugnazione resta personale ed unico, nelsenso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria delprocesso, potendo il legislatore riconoscere ad altri soggetti la facoltà diesercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma dirappresentanza legale.In tale direzione la sentenza Ndiaye ha evidenziato che la circostanza perla quale l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1,comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103) prevede che l'«atto di ricorso» debbaessere sottoscritto, «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cessazione», non incide sulla distinzione ‹‹tralegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione (che spettaall'imputato) e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede lanecessaria rappresentanza tecnica del difensore (in questo senso Sez.

U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01)››; sicché, anche nel caso disentenza non tradotta, tale inadempimento pregiudica le prerogative difensivedell'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana, riflettendosi quindianche sulla facoltà di impugnazione riconosciuta al suo difensore.3.1.

La sentenza Ndiaye rispetto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha fornitosignificative precisazioni quanto alla necessità che la deduzione della nullitàconseguente all’omessa traduzione sia assistita dalla allegazione di uno specificointeresse.Più specificamente, Sez.

Unite [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che il soggettoalloglotto che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effettodella mancata traduzione del provvedimento, in coerenza con la natura generalea regime intermedio delle nullità che si configura nel caso di specie, ha «l'oneredi indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile,non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto opotenziale».In particolare, il principio è stato affermato in relazione al caso in cuil’interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell’ordinanza cautelareprima della proposizione dell’impugnazione, ragione per la quale avrebbe dovutodimostrare in che modo, rispetto al contenuto motivazionale dell’ordinanza, lamancata tempestiva conoscenza del contenuto aveva inciso sulle strategiedifensive.Proprio muovendo dalla peculiarità del caso esaminato da Sez.

U. [OSCURATO:PERSONA],Sez.

U.Ndiaye ha precisato che in via di principio, mancando la traduzione, vaescluso ‹‹che la parte sia tenuta ad allegare un concreto e attuale pregiudizio, inquanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabilidall’imputato personalmente, visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esamediretto dell’atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile››.

Daqui l’affermazione che ‹‹l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa unconcreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi aldifensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dalmomento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto espiegargliene compiutamente i motivi››.E si è altresì precisato che l’interesse a far valere la nullità può venire inconsiderazione nel caso in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita macon modalità che l’interessato non ritenga conformi al disposto delle disposizionidi cui agli art. 143 cod. proc pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen., perché, adesempio, avvenuta in un termine incongruo o in modo orale o in formaincompleta.La doglianza del ricorrente va dunque scrutinata alla stregua deglienunciati approdi interpretativi delineati dalle Sezioni Unite.4.

I principi indicati da Sez.

U. Ndiaye, con le puntualizzazioni di seguitoindicate, trovano applicazione anche nel caso in esame.4.1.

La circostanza che la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., aprescindere dalla qualificazione ad essa attribuita dal successivo art. 445 quale«sentenza equiparata a una pronuncia di condanna», costituisca l’esito dellaverifica giudiziale sulla correttezza dell’accordo che, appunto, si perfeziona con lapronuncia del giudice che ne accerta la legittimità, non vale ad escludere lanecessità della traduzione; ai fini dell’effettività del diritto di difesa, infatti, non èconsentito distinguere, anche in relazione alla sentenza di patteggiamento, tradispositivo e motivazione, poiché la conoscenza di entrambe le parti delprovvedimento consente all’imputato di comprenderne integralmente e divalutare consapevolmente l’esercizio delle facoltà processuali attribuiteglidall’ordinamento.Del resto, la disposizione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., introdottadall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32(Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali), già nella sua formulazione letterale, nonoffre elementi per ritenere che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sisottragga all’obbligo della traduzione, facendo menzione, tra gli altriprovvedimenti, delle sentenze nel loro complessoInoltre, la percorribilità di un approccio interpretativo che distingua tradispositivo e motivazione va esclusa alla luce dei principi di Sez.

U. Ndiaye, laquale ha affermato che ‹‹dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc.pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta vaequiparata, nei confronti dell'imputato alloglotta, ad una sentenza priva dimotivazione e quindi affetta da nullità››.Il pur limitato contenuto della motivazione nel caso di pronuncia emessaai sensi di cui all’art. 444 cod. proc. pen., infatti, non esprime una funzionemeramente “notarile” del giudice, ma si sostanzia nel giudizio di correttezzadell’accordo in conformità al disposto di cui all’art. 444, comma 2, cod. proc.pen.Ne deriva che le due componenti della sentenza non possono essereconsiderate autonomamente, sicché la traduzione del solo dispositivo nonsoddisfa le esigenze di effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento daparte dell’imputato alloglotto, giacché come affermato da Sezioni Unite Ndiaye, ènella omissione della traduzione della motivazione della sentenza che si realizzala lesione delle prerogative difensive dell’imputato.4.2.

I principi affermati dalla sentenza Ndiaye, quanto alla sussistenza inre ipsa di un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive derivantedalla traduzione omessa, trovano, quindi, applicazione al caso in esame.Tale conclusione, tuttavia, deve necessariamente rapportarsi allapeculiarità della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., innanzitutto conriferimento ai vizi deducibili con il ricorso per cassazione che l’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno2017, n. 103 «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza››.Deve a tal riguardo ricordarsi che ai sensi della disposizione richiamatanon è deducibile in cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento,l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice, delle condizioni cheavrebbero consentito di addivenire al proscioglimento ai sensi dell’art. 129,comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019,Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.272014-01).Questa Corte ha poi affermato che è coerente con tale ricostruzione lacircostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sullabase del menzionato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ‹‹l'erroneaqualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stessopenalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capodi imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errorivalutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n.14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), orichiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto eprobatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiticonsustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato(Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01)›› Sez. 1, n. 33725 del05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 - 01Ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt.2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesiespressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambitodelle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare ilcontrollo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressadalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinantel'illecito oggetto di cognizione. (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv.281182 - 01).In conclusione, il limitato regime di impugnabilità della sentenza dipatteggiamento assume significativo rilievo in relazione alla deducibilità dellaomessa traduzione.Come rilevato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti, in conclusione, muove, di regola, da una richiesta personale dell’imputato odal suo procuratore speciale e, quindi, presuppone una consapevole espressionedi volontà rispetto all’oggetto dell’accusa e alla pena da applicare ed è dunquecaratterizzata - proprio perché attraverso di essa il [OSCURATO:PERSONA] “recepisce” unaccordo tra le parti - da un regime di impugnabilità circoscritto ai casi tassativi dicui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, oltre a riguardare i motivievidenti dalla lettura del dispositivo; in particolare, il difetto di correlazione trarichiesta e decisione, l’erronea qualificazione del fatto rispetto, anche in relazioneai limitati casi in cui viene in rilievo il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01), l’illegalità dellapena o della misura di sicurezza; o ancora l'erronea ovvero l'omessa applicazionedi sanzioni amministrative (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv.279349 – 01).Questa peculiare disciplina della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. siriflette sul profilo della deducibilità della omessa traduzione della sentenza nelsuo complesso nelle ipotesi in cui l’imputato alloglotto sia stato assistito dall’interprete alla lettura del dispositivo.Quando, come nel caso in esame, v’è piena e corretta corrispondenza deldispositivo al patto siglato dall’imputato, la deduzione del vizio da omessatraduzione, una volta che sia stato letto il dispositivo in udienza con l’assistenzadell’interprete, richiede l’esplicitazione delle ragioni per le quali la conoscenzadella motivazione renderebbe concreta la possibilità di articolare i motivi diricorso per cassazione tassativamente indicati al comma 2-bis dell’art. 448 cod.proc. penQuesto onere di specificazione, è connaturale alla struttura e ai limiti delgiudizio di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento, impedendo chesia fatta valere una pretesa nullità incapace, in concreto, di incidere sullaposizione di interesse dell’imputato e che non possa quindi consentirel’articolazione dei motivi di impugnazione consentiti dalla legge, senza che taleprincipio attenui o restringa il dovere del giudice di disporre la traduzione dellasentenza ove ne ricorrano le condizioni.4.3.

In conclusione, va affermato il principio di diritto secondo cui, intema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile, pergenericità della doglianza, il ricorso per cassazione con cui il difensoredell’imputato alloglotto, che abbia avuto piena conoscenza del dispositivo dellasentenza di patteggiamento letto in udienza con assistenza dell’interprete epienamente corrispondente all’accordo, deduca il vizio di omessa traduzione dellasentenza senza specificare le ragioni per le quali la conoscenza anche dellamotivazione potrebbe rendere concreta la possibilità di articolare i motivitassativamente indicati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.5.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto la difesadel ricorrente, nel dolersi della mancata traduzione della sentenza, non haspecificato in che modo da essa sia derivato un pregiudizio all’articolazione diuno o più dei motivi di ricorso consentiti dalla disposizione di cui all’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] diTrieste;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] dell’Udienza preliminaredel Tribunale di Trieste ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen., la pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione in relazione a piùreati previsti e puniti dall’art. 12, comma, 3 lett. d) e 3-ter lett. b) decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per iltramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolatomotivo, la violazione degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. per omessa traduzionedella sentenza in lingua turca con conseguente nullità della stessa, anche allaluce dei principi stabiliti dalla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezioniunite, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye.Il ricorrente lamenta l’omessa traduzione in lingua turca perché era pacificoche egli non parlava né comprendeva la lingua italiana; circostanza nota alGiudice, sia perché il decreto di citazione a giudizio era stato tradotto in linguaturca, sia perché nel corso dell’udienza era stato nominato un interprete.Evidenzia, inoltre, che la sentenza era stata depositata poche ore dopo la letturadel dispositivo e che né dal verbale di udienza né dagli atti successivi risulta ilconferimento dell’incarico di traduzione del provvedimento.Secondo la prospettazione difensiva, la disposizione di cui all’art. 143,comma 2, cod. proc. pen. impone che la traduzione sia disposta entro un terminecongruo, tale da consentire all’imputato l’effettivo esercizio dei diritti e dellefacoltà difensive. Ne consegue che la traduzione della sentenza avrebbe dovutoessere attivata contestualmente alla sua emissione o, comunque, non oltre ilmomento del deposito della motivazione, atteso che soltanto attraverso laconoscenza del contenuto della decisione l’imputato avrebbe potuto valutare,insieme al proprio difensore, l’opportunità di proporre impugnazione, nonessendo pertanto sufficiente la presenza dell’interprete alla lettura deldispositivo.La difesa rileva, altresì, che il ricorso è finalizzato a far valere la nullità dellasentenza derivante dalla predetta omissione, senza che possa ritenersiinsussistente il concreto pregiudizio alle prerogative difensive per il solo fatto cheil difensore è in grado di comprendere la sentenza.Sostiene, infatti, che non può pretendersi che il difensore si sostituiscaall’imputato nella valutazione del pregiudizio subito e dell’interesseall’impugnazione, trattandosi di apprezzamento che compete anzitutto al direttointeressato, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscere il contenutodel provvedimento in una lingua a lui comprensibile.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le doglianze difensive hanno ad oggetto la omessa traduzione dellasentenza di patteggiamento adottata nei confronti dell’imputato alloglotto cheassistito dall’interprete in udienza e alla lettura del dispositivo, non abbia avutola traduzione della sentenza, depositatapoche ore dopo la conclusionedell’udienza e non ne abbia quindi avuto cognizione per mezzo di una traduzionerichiesta in un “un termine congruo", come disposto dall'art. 143, comma 2, cod.proc. pen.Ciò precisato, va evidenziato che il ricorrente ha dedotto la nullità dellasentenza richiamando i principi affermati da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025,Ndiaye, secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di primo gradoall'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullitàgenerale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che, ove eccepita con l'atto di impugnazione o rilevata nei termini di cuiall'art. 180 cod. proc. pen., comporta l'annullamento della sentenza-documentoe la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alladeliberazione, per la traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato chel'esecuzione della traduzione oltre "un termine congruo", in violazione dell'art.143, comma 2, cod. proc. pen., determina lo slittamento del termine perimpugnare, se questo non è ancora decorso, ovvero, se lo stesso è ormaiconsumato, la deducibilità della nullità della sentenza).3. La pronuncia delle Sezioni Unite –in continuità con la lineainterpretativa tracciata da Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] –afferma che l’inadempimento dell’obbligo di traduzione della sentenza nedetermina la nullità.[OSCURATO:PERSONA] hanno posto analogo principio in materiacautelare personale statuendo che l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare ècausa di nullità del provvedimento, e ciò sulla base di una letturacostituzionalmente orientata dell'art. 143 cod. proc. pen. alla luce dei principiaffermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 1993, che avevasottolineato come la conoscenza degli atti del procedimento da partedell’imputato alloglotto costituisse una componente essenziale del diritto didifesa.[OSCURATO:PERSONA], in particolare, hanno rilevato che le ipotesi dimancata o tardiva traduzione dei provvedimenti che dispongono una misuracautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non conosce lalingua italiana concretizzano un vizio dell'atto.Muovendo dai medesimi principi, le Sezioni Unite Ndiaye hanno affermatoche «[l]a traduzione costituisce per l'imputato che non comprende la linguaitaliana il necessario strumento per un concreto ed effettivo esercizio del propriodiritto alla difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. Essenziale perl'imputato è non solo comprendere il significato della decisione, ma anche delleragioni su cui la decisione è fondata, al fine di poter valutare, personalmente econsapevolmente, se e come esercitare il diritto di impugnazione».Soltanto in presenza di una sentenza tradotta possono essere esercitatedall'imputato che non conosce la lingua italiana le prerogative difensive, non soloin vista dell’autonomo potere di impugnazione previsto dall'art. 571 cod. proc.pen, ma anche per il caso in cui l'impugnazione sia presentata dal solo difensore,dal momento che ‹‹la traduzione della sentenza consente all'imputato sia didecidere "consapevolmente" sulla scelta effettuata dal difensore (come dimostral'ultimo comma dell'art. 571 cod. proc. pen.) sia di offrire elementi utili alladifesa per contrastare il provvedimento da impugnare››.Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato di non poter condividere leopzioni interpretative volte a circoscrivere al solo imputato la legittimazioneovvero l'interesse a far valere il vizio atteso che il difensore ‹‹è titolare di unpotere di impugnazione concorrente con quello dell'imputato, anche se la suaefficacia è sottoposta ad una sorta di "condizione risolutiva" dato che, in ipotesidi volontà contraria dell'imputato, prevale la determinazione di quest'ultimo: il"parallelismo" esistente tra la facoltà di impugnazione spettante all'imputato equella riconosciuta al suo difensore non consente, però, di affermare che si trattidi due distinti poteri spettanti ciascuno a differenti «soggetti» del processo››.Si è rimarcato che il potere di impugnazione resta personale ed unico, nelsenso che dello stesso è titolare il solo imputato in quanto parte necessaria delprocesso, potendo il legislatore riconoscere ad altri soggetti la facoltà diesercizio, come accade appunto per il difensore in ragione di una forma dirappresentanza legale.In tale direzione la sentenza Ndiaye ha evidenziato che la circostanza perla quale l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 1,comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103) prevede che l'«atto di ricorso» debbaessere sottoscritto, «a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cessazione», non incide sulla distinzione ‹‹tralegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione (che spettaall'imputato) e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede lanecessaria rappresentanza tecnica del difensore (in questo senso Sez. U, n. 8914del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01)››; sicché, anche nel caso disentenza non tradotta, tale inadempimento pregiudica le prerogative difensivedell'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana, riflettendosi quindianche sulla facoltà di impugnazione riconosciuta al suo difensore.3.1. La sentenza Ndiaye rispetto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha fornitosignificative precisazioni quanto alla necessità che la deduzione della nullitàconseguente all’omessa traduzione sia assistita dalla allegazione di uno specificointeresse.Più specificamente, Sez. Unite [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che il soggettoalloglotto che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effettodella mancata traduzione del provvedimento, in coerenza con la natura generalea regime intermedio delle nullità che si configura nel caso di specie, ha «l'oneredi indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile,non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto opotenziale».In particolare, il principio è stato affermato in relazione al caso in cuil’interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell’ordinanza cautelareprima della proposizione dell’impugnazione, ragione per la quale avrebbe dovutodimostrare in che modo, rispetto al contenuto motivazionale dell’ordinanza, lamancata tempestiva conoscenza del contenuto aveva inciso sulle strategiedifensive.Proprio muovendo dalla peculiarità del caso esaminato da Sez. U. [OSCURATO:PERSONA],Sez. U.Ndiaye ha precisato che in via di principio, mancando la traduzione, vaescluso ‹‹che la parte sia tenuta ad allegare un concreto e attuale pregiudizio, inquanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabilidall’imputato personalmente, visto che quest’ultimo è impossibilitato all’esamediretto dell’atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile››. Daqui l’affermazione che ‹‹l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa unconcreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi aldifensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dalmomento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto espiegargliene compiutamente i motivi››.E si è altresì precisato che l’interesse a far valere la nullità può venire inconsiderazione nel caso in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita macon modalità che l’interessato non ritenga conformi al disposto delle disposizionidi cui agli art. 143 cod. proc pen. e 51-bis disp. att. cod. proc. pen., perché, adesempio, avvenuta in un termine incongruo o in modo orale o in formaincompleta.La doglianza del ricorrente va dunque scrutinata alla stregua deglienunciati approdi interpretativi delineati dalle Sezioni Unite.4. I principi indicati da Sez. U. Ndiaye, con le puntualizzazioni di seguitoindicate, trovano applicazione anche nel caso in esame.4.1. La circostanza che la sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., aprescindere dalla qualificazione ad essa attribuita dal successivo art. 445 quale«sentenza equiparata a una pronuncia di condanna», costituisca l’esito dellaverifica giudiziale sulla correttezza dell’accordo che, appunto, si perfeziona con lapronuncia del giudice che ne accerta la legittimità, non vale ad escludere lanecessità della traduzione; ai fini dell’effettività del diritto di difesa, infatti, non èconsentito distinguere, anche in relazione alla sentenza di patteggiamento, tradispositivo e motivazione, poiché la conoscenza di entrambe le parti delprovvedimento consente all’imputato di comprenderne integralmente e divalutare consapevolmente l’esercizio delle facoltà processuali attribuiteglidall’ordinamento.Del resto, la disposizione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., introdottadall’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32(Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e allatraduzione nei procedimenti penali), già nella sua formulazione letterale, nonoffre elementi per ritenere che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. sisottragga all’obbligo della traduzione, facendo menzione, tra gli altriprovvedimenti, delle sentenze nel loro complessoInoltre, la percorribilità di un approccio interpretativo che distingua tradispositivo e motivazione va esclusa alla luce dei principi di Sez. U. Ndiaye, laquale ha affermato che ‹‹dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc.pen. discende che la sentenza la cui motivazione non sia stata tradotta vaequiparata, nei confronti dell'imputato alloglotta, ad una sentenza priva dimotivazione e quindi affetta da nullità››.Il pur limitato contenuto della motivazione nel caso di pronuncia emessaai sensi di cui all’art. 444 cod. proc. pen., infatti, non esprime una funzionemeramente “notarile” del giudice, ma si sostanzia nel giudizio di correttezzadell’accordo in conformità al disposto di cui all’art. 444, comma 2, cod. proc.pen.Ne deriva che le due componenti della sentenza non possono essereconsiderate autonomamente, sicché la traduzione del solo dispositivo nonsoddisfa le esigenze di effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento daparte dell’imputato alloglotto, giacché come affermato da Sezioni Unite Ndiaye, ènella omissione della traduzione della motivazione della sentenza che si realizzala lesione delle prerogative difensive dell’imputato.4.2. I principi affermati dalla sentenza Ndiaye, quanto alla sussistenza inre ipsa di un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive derivantedalla traduzione omessa, trovano, quindi, applicazione al caso in esame.Tale conclusione, tuttavia, deve necessariamente rapportarsi allapeculiarità della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., innanzitutto conriferimento ai vizi deducibili con il ricorso per cassazione che l’art. 448, comma2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno2017, n. 103 «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza››.Deve a tal riguardo ricordarsi che ai sensi della disposizione richiamatanon è deducibile in cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento,l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice, delle condizioni cheavrebbero consentito di addivenire al proscioglimento ai sensi dell’art. 129,comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilitàdella pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019,Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.272014-01).Questa Corte ha poi affermato che è coerente con tale ricostruzione lacircostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sullabase del menzionato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ‹‹l'erroneaqualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stessopenalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capodi imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errorivalutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n.14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), orichiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto eprobatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiticonsustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato(Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01)›› Sez. 1, n. 33725 del05/05/2021, Rindone, Rv. 281890 - 01Ha peraltro ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt.2, 24 e 11 Cost., in quanto la limitazione della facoltà di ricorso alle sole ipotesiespressamente previste dalla norma trova ragionevole giustificazione, nell'ambitodelle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare ilcontrollo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressadalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinantel'illecito oggetto di cognizione. (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv.281182 - 01).In conclusione, il limitato regime di impugnabilità della sentenza dipatteggiamento assume significativo rilievo in relazione alla deducibilità dellaomessa traduzione.Come rilevato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delleparti, in conclusione, muove, di regola, da una richiesta personale dell’imputato odal suo procuratore speciale e, quindi, presuppone una consapevole espressionedi volontà rispetto all’oggetto dell’accusa e alla pena da applicare ed è dunquecaratterizzata - proprio perché attraverso di essa il [OSCURATO:PERSONA] “recepisce” unaccordo tra le parti - da un regime di impugnabilità circoscritto ai casi tassativi dicui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, oltre a riguardare i motivievidenti dalla lettura del dispositivo; in particolare, il difetto di correlazione trarichiesta e decisione, l’erronea qualificazione del fatto rispetto, anche in relazioneai limitati casi in cui viene in rilievo il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01), l’illegalità dellapena o della misura di sicurezza; o ancora l'erronea ovvero l'omessa applicazionedi sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv.279349 – 01).Questa peculiare disciplina della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. siriflette sul profilo della deducibilità della omessa traduzione della sentenza nelsuo complesso nelle ipotesi in cui l’imputato alloglotto sia stato assistito dall’interprete alla lettura del dispositivo.Quando, come nel caso in esame, v’è piena e corretta corrispondenza deldispositivo al patto siglato dall’imputato, la deduzione del vizio da omessatraduzione, una volta che sia stato letto il dispositivo in udienza con l’assistenzadell’interprete, richiede l’esplicitazione delle ragioni per le quali la conoscenzadella motivazione renderebbe concreta la possibilità di articolare i motivi diricorso per cassazione tassativamente indicati al comma 2-bis dell’art. 448 cod.proc. penQuesto onere di specificazione, è connaturale alla struttura e ai limiti delgiudizio di impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento, impedendo chesia fatta valere una pretesa nullità incapace, in concreto, di incidere sullaposizione di interesse dell’imputato e che non possa quindi consentirel’articolazione dei motivi di impugnazione consentiti dalla legge, senza che taleprincipio attenui o restringa il dovere del giudice di disporre la traduzione dellasentenza ove ne ricorrano le condizioni.4.3. In conclusione, va affermato il principio di diritto secondo cui, intema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile, pergenericità della doglianza, il ricorso per cassazione con cui il difensoredell’imputato alloglotto, che abbia avuto piena conoscenza del dispositivo dellasentenza di patteggiamento letto in udienza con assistenza dell’interprete epienamente corrispondente all’accordo, deduca il vizio di omessa traduzione dellasentenza senza specificare le ragioni per le quali la conoscenza anche dellamotivazione potrebbe rendere concreta la possibilità di articolare i motivitassativamente indicati all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto la difesadel ricorrente, nel dolersi della mancata traduzione della sentenza, non haspecificato in che modo da essa sia derivato un pregiudizio all’articolazione diuno o più dei motivi di ricorso consentiti dalla disposizione di cui all’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen.Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris