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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42382/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOto avviso alle pa—r—g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Lafkih tHoussine, per il reato di lesioni personali gravi, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi otto di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., per insufficienza della prova; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOto avviso alle pa—r—g udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a Lafkih tHoussine, per il reato di lesioni personali gravi, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi otto di reclusione; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., per insufficienza della prova; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.): situazioni non ricorrenti nella specie; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42382/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris