CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 23309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] — e ribadite in seno a memoria difensiva successivamente depositata- , relative alla violazione di legge ed al vizio di motivazione circa il mancato accoglimento della domanda di riabilitazione, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento, emesso a seguito dell'opposizione a quello di rigetto della domanda di riabilitazione, si osserva che: - non risultavano integralmente pagate le spese processuali relativamente ad entrambe le sentenze oggetto dell'istanza; - nessuno spunto documentale risultava fornito circa un'eventuale offerta risarcitoria per i danni derivanti dal reato di cui alla prima sentenza oggetto dell'istanza; osservato che, quanto alle doglianze difensive inerenti l'avvenuto assolvimento da parte del Nucera relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalle sentenze di condanna e relative alle spese di giustizia, il ricorso si appalesa non autosufficiente; ritenuto, per il resto, che il ricorso risulta generico ed aspecifico, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica di tutte le argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato: il Tribunale ha infatti rilevato l'assenza di dimostrazione dell'intervenuto risarcimento dei danni in relazione alla prima delle sentenze oggetto dell'istanza, correttamente osservando che l'attività riparativa costituisce elemento imprescindibile del beneficio richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna de.1.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lì ricorrente al pagamento delle , spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024 r Il Consigliere estensor