CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22074/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Arezzo rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] confermando il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 72.700,00, trovata nella disponibilità dell'indagato, disposto nei confronti dello stesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo che aveva ritenuto sussistente il fumus del delitto di cui all' art. 648 cod. pen. I giudici di merito ritenevano che la ingente entità della somma di denaro contante in questione, unitamente alle modalità di detenzione (con suddivisione in 17 mazzette), ed all' accertato stato di profonda agitazione dell' indagato al momento del sequestro, deponevano nel senso della provenienza illecita della somma, considerato, peraltro, che lo stesso risultava il legale rappresentante nonché socio di svariate società riferibili anche al proprio coniuge che avevano omesso di presentare dichiarazioni dei redditi sicchè era ragionevole presumere la configurabilità del reato presupposto (reati fiscali nonché taluni precedenti di polizia riguardanti lo stesso indagato). Il tribunale riteneva, altresì, configurabile il periculum in mora. 2. Contro la suddetta ordinanza l'indagato, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, articolato in più censure, violazione di legge. Lamenta che il Tribunale aveva individuato quale reato presupposto fatti imputabili allo stesso indagato, circostanza questa che in radice precludeva la possibilità di ritenere configurabile il fumus del reato di ricettazione. Rileva che, peraltro, non sussisteva agli atti alcun elemento da cui poter desumere la configurabilità di reati fiscali per superamento della soglia di punibilità e che in ogni caso, per altro verso, il Tribunale non poteva configurare fatti diversi da quelli descritti nella incolpazione cautelare riguardanti la condotta di ricettazione. Deduce che del tutto insussistente era la motivazione in punto di periculum in mora non avendo il Tribunale del riesame individuato elementi concreti da cui desumere che la disponibilità della somma in questione poteva aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, come imposto dall' art. 321 comma 2 c.p.p. Osserva che il Tribunale, nel richiamare la mancanza di garanzie nel patrimonio dell'indagato, aveva finito per individuare i presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo e che in relazione alla finalizzazione del sequestro alla c.d. confisca allargata il riferimento alla sproporzione fra il patrimonio del ricorrente e la somma sequestrata non teneva conto che l' art.12 ter del D. Lgs. N. 74/2000 non prevede in materia di reati fiscali la confisca per sproporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Occorre premettere che il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. solo per "violazione di legge" . Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. 2 un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Va anche rilevato che in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 25827901). 3. Ciò premesso ritiene il Collegio che il Tribunale di Arezzo, con una motivazione che non è né mancante né meramente apparente, ha correttamente motivato in ordine alla astratta configurabilità a carico del ricorrente del reato contestato. I giudici di merito hanno valorizzato, da un lato, la totale assenza di giustificazioni da parte dell' indagato in ordine al possesso di una somma in contanti così rilevante, in presenza di una legislazione interna che limita la detenzione di contante, per altro verso le anomale modalità di confezionamento delle banconote in apposite mazzette. 3.1. Il Tribunale del riesame si è posto in linea con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Sez. 1 - , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019 Ud. (dep. 14/11/2019) Rv. 277334 — 01. E' stato, pure, condivibilmente affermato che integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento, in sede di perquisizione, di oltre 100.000 euro occultati in un'intercapedine del cielo della cabina di un veicolo commerciale preso a nolo dall'indagato, il quale esibiva agli operanti documentazione falsa circa la provenienza del denaro). (Sez. 2 -, Sentenza n. 5616 del 15/01/2021 Cc. (dep. 12/02/2021 ) Rv. 280883 — 02). 3.2. Né coglie nel segno la tesi difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe individuato quali reati presupposto condotte imputabili allo stesso ricorrente, con conseguente impossibilità di configurare una condotta ex art. 648 c.p. al medesimo indagato: questi trascura di considerare che i giudice di merito hanno richiamato fatti di evasione di svariate società anche di capitali riferibili all' imputato quale semplice socio e non quale legale rappresentante con la logica conseguenza che le relative condotte di evasione non sarebbero a lui imputabili. • 3.3. Quanto al profilo relativo all' omesso accertamento del superamento della soglia di punibilità prevista dall' art. 5 d. Igs. 74/2000 va osservato che il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso in cui la motivazione manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Ora risulta di tutta evidenza che con il suddetto profilo di impugnazione la difesa dell' indagato tende a indicare, nella sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti lamentando come il Tribunale del riesame li ha ricostruiti ma ciò oltre a comportare un'inammissibile richiesta di rivalutazione da parte di questa Corte Suprema del merito della vicenda e degli elementi probatori che la sorreggono, non consente di ipotizzare la ricorrenza di una "violazione di legge" nel senso sopra indicato ma di ricondurre al più le doglianze formulate nell'alveo del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e) in relazione al quale, però, non può essere ammissibilmente presentato ricorso innanzi a questa Corte di legittimità in presenza di una motivazione che - come quella contenuta nel provvedimento gravato - è certamente esistente e non meramente apparente anche per quanto concerne la individuazione astratta del reato-presupposto. 3.4. In ordine al periculum, la motivazione non è mancante, avendo il Tribunale attraverso il riferimento al fatto che il patrimonio dell'indagato appare assolutamente incapiente rispetto ad una futura e possibile confisca, rimarcato la finalità impeditiva del sequestro, stante il concreto rischio di dispersione degli importi in questione suscettibili di essere occultati o dispersi. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorren