CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 18500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria difensiva dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, contestando specificamente il contenuto della requisitoria scritta, ha concluso per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Ancona che, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e gli esiti della consulenza tecnica grafologica del Pubblico ministero, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e madre, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni nella misura euro 20.000 ciascuno, per il reato di calunnia ai danni del loro avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La persona offesa era stata accusata dagli odierni ricorrenti, con due separate querele presentate il 25 settembre 2014, di avere apposto, o fatto apporre, con successiva autenticazione, la falsa firma dei due assistiti sull'atto di conferimento di procura speciale: in un caso in calce all'intimazione di pagamento rivolto a [OSCURATO:PERSONA] (per Manoni); nell'altro caso in calce al ricorso diretto alla Commissione tributaria provinciale di Ancona (per Schiaroli). 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi, con atti sottoscritti dal medesimo difensore, deducendo i motivi di seguito indicati, da ritenersi sostanzialmente sovrapponibili. 2.1. Con il primo rilevano l'omessa motivazione in quanto la Corte distrettuale, con argomentazioni generiche e apparenti, aveva disatteso la censura relativa alla contraddittorietà della consulenza grafologica del pubblico ministero, su cui si era fondata la decisione, riverberatasi sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare, ad avviso della difesa degli imputati, l'elaborato non aveva stabilito con certezza la riconducibilità a loro delle firme oggetto di esame. Infatti, alle pagine 23 e 24, la consulente tecnica si era limitata ad evidenziare analogie e non identità tra le firme degli imputati e quelle ritenute false in calce agli atti; in altre parti si richiamavano tracciati delle firme poi contraddetti. 2.2. Con il secondo e terzo motivo deducono illogicità della motivazione, fondata su congetture e non su fatti, con riguardo all'elemento soggettivo del reato e al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente la sussistenza del dolo rilevando: -che le querele sporte dai due imputati nei confronti della persona offesa fossero state frutto di un'azione coordinata per danneggiare Giaccaglia anche considerato il rapporto di parentela; - che il fatto fosse di particolare gravità in quanto commesso ai danni di un avvocato di cui l'ordine professionale sarebbe venuto comunque conoscenza, sebbene le querele non fossero state indirizzate a detto organismo dagli imputati; - che Manoni e Schiaroli avrebbero potuto avanzare una richiesta risarcitoria, pur non indicata nelle querele. 2.3 Con il quarto motivo deducono l'illogicità della motivazione anche con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno per il quale la persona offesa non aveva allegato alcun concreto pregiudizio e frutto della presunta notorietà del fatto e perdita di clientela per l'avvocato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, comnni 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti sono inammissibili per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi, avendo la sentenza impugnata, in conformità a quella di primo grado, congruamente ed esaustivamente illustrato le ragioni giustificative del percorso decisorio attraverso cui ha preso in esame e disatteso le doglianze mosse in sede di gravame dai ricorrenti e qui reiterate con censure volte a proporre una diversa lettura dei dati processuali. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto proposto al solo fine di sollecitare una rivalutazione delle conclusioni della consulenza grafologica del pubblico ministero non consentita in sede di legittimità. La sentenza della Corte d'appello, e prima ancora quella del Tribunale di Ancona, hanno con chiarezza spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto corretto il contenuto dell'elaborato tecnico di parte pubblica, unico redatto, circa l'autenticità delle firme degli imputati apposte sui rispettivi mandati. In particolare, si richiama il fatto che la consulente tecnica sia pervenuta a detto esito avvalendosi di scritture comparative autografe, di certa provenienza, di Manoni, Schiaroli e Giaccaglia, previa acquisizione, presso i depositari, degli originali degli atti oggetto delle denunce per falso degli imputati. La Corte d'appello ha puntualmente motivato sulle singole censure tecniche degli appellanti specificando che questi, senza avvalersi di una consulenza di parte, avevano posto questioni, relative ai parziali elementi di somiglianza con la grafia della parte civile delle scritture in verifica oppure alle apparenti discrepanze di queste rispetto ad elementi della grafia degli imputati, che secondo le argomentazioni incisive e convincenti della grafologa del Pm, che aveva disatteso motivatamente dette obiezioni nel contraddittorio, non erano tali da incidere sulle conclusioni circa la riconducibilità delle firme agli imputati.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'elemento soggettivo del reato di calunnia non è stato accertato dalla Corte d'appello in base a congetture, come sostengono i ricorrenti con doglianza generica, ma è stato comprovato, oltre che dagli esiti della citata consulenza grafologica, anche da una lettura conforme dei giudici, di primo e secondo grado, di fatti incontestati ed oggettivi utilizzando anche argomenti di prova logica: a) l'essere gli imputati madre e figlio; b) l'avere presentato separate ma identiche querele nei confronti del loro avvocato, per lo stesso reato, dopo il venir meno del rapporto fiduciario a seguito di un pignoramento immobiliare subito dall'intera famiglia Manoni per un debito fiscale di cui attribuivano la responsabilità proprio a Giaccaglia. Alla luce di questi elementi, chiariti dalla testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile e non diversamente ricostruiti dagli imputati, rimasti legittimamente assenti, le sentenze di merito, da leggersi come un unicum argomentativo, hanno congruamente e logicamente concluso per la volontà di Manoni e Schiaroli di muovere false accuse nei confronti del loro avvocato al deliberato fine sia di sottrarsi al pagamento degli onorari a lui dovuti per anni di attività svolta e mai retribuita; sia di vendicarsi del citato pignoramento. 4. Il terzo motivo di ricorso, relativo all'entità della pena, è anch'esso manifestamente infondato in quanto formulato in modo generico e aspecifico visto che la Corte territoriale non ha affatto omesso di giustificare le relative statuizioni, avendo anzi esplicitamente indicato in motivazione, ai fini della commisurazione della sanzione adeguata, i dati fattuali ostativi al riconoscimento di un più mite trattamento, peraltro stabilito poco al di sopra dei minimi di legge, con puntuale riferimento a solidi e insindacabili criteri di merito, ancorati prevalentemente alle gravi conseguenze per un avvocato derivanti dai fatti falsamente denunciati e dalla natura coordinata dell'azione delittuosa. D'altra parte costituisce pacifico orientamento della Corte di cassazione quello secondo il quale l'applicazione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, cosicché quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio, come accaduto nella specie. 5. Il quarto motivo, relativo alla quantificazione del risarcimento del danno, è manifestamente infondato in quanto anch'esso formulato in termini generici e, comunque, non in relazione alla legittimità delle statuizioni civili, non contestate, bensì con riguardo all'asserita mancata acquisizione di prove circa l'esistenza di pregiudizi patiti a causa delle false denunce. Sotto questo punto di vista la questione finisce per riguardare la stessa tenuta logica del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale per confermare le statuizioni penali, cosicchè il suo esame refluisce in quello che è stato innanzi riservato a tutte le altre censure in fatto contenute nei ricorsi. Ma, aldilà di questo, la sentenza ha liquidato alla parte civile il solo danno morale, che non può che avvenire con giudizio equitativo, dando peraltro puntuale conto, nella motivazione, di plurimi elementi oggettivi, specificamente enumerati e di carattere anche logico, ovverosia quali sono i prevedibili effetti pregiudizievoli di un processo penale per la fraudolenta autenticazione di firme per incarichi professionali nei confronti di un avvocato, peraltro in un foro di piccole dimensioni, avuto riguardo alla fiducia di cui deve godere per i propri potenziali clienti ed in un ambito lavorativo segnato da concorrenzialità. D'altra parte costituisce indirizzo pacifico della Corte di cassazione quello secondo il quale l'autorità giudiziaria può stabilire l'entità del risarcimento in sede penale del danno morale, conseguente al delitto, in relazione al caso concreto, senza essere vincolata alla prova del quantum perché si tratta di compensare un pregiudizio non economico, valutabile in base alle circostanze di fatto che il giudice prende in considerazione per la determinazione equitativa (Sez. 6, n.48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229). 6. Sulla base di dette considerazioni l'inammissibilità dei ricorsi determina la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci