CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 18575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WUSOG), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01UKV6F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Arezzo in data 22 marzo 2024 nei confronti delle imputate appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. (A72,5L 2. Avverso la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazione svolgendo sei distinti motivi per i quali chiedono in via principale di annullare la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione o per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata assoluzione delle ricorrenti, quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. In subordine, chiedono di annullare la sentenza impugnata, per vizi della motivazione e/o violazioni di legge, con riferimento alla mancata esclusione o disapplicazione della recidiva, alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n.4 cod. pen.; al giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, e, in estremo subordine, con il sesto motivo chiedono di annullare la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. 2. Quanto ai motivi di ricorso riguardanti l'affermazione di responsabilità delle ricorrenti, si ritiene che le motivazioni svolte dalla Corte di appello in punto responsabilità risultano congrue e certamente non viziate da manifesta illogicità e/o contraddittorietà, al pari di quelle contenute nella sentenza del Tribunale di Arezzo, con cui si saldano costituendo un unico corpo decisionale, come sostenuto più volte dalla Suprema Corte secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (così tra le tante Sez.2, n.37295, del 12/06/2019, E., Rv.277218-01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652), tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, si rileva che la sentenza impugnata ha descritto in maniera puntuale e coerente, con riferimento ad ogni reato contestato, le prove utilizzate dal giudice di primo grado, consistite in alcuni casi dalle immagini raccolte dai sistemi di video-sorveglianza dei locali commerciali dove erano avvenuti alcuni reati, in altri dalle confessioni dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], nonché dalle testimonianze dirette di persone presenti al furto (vedi per il capo C) la testimonianza del Mar.11o Arcangioli). Si tratta, in tutta evidenza, di un compendio probatorio molto solido, che la difesa contesta solo dal punto di vista delle valutazioni di merito, sostanzialmente negli stessi termini contenuti nell'atto di appello, senza confrontarsi in maniera specifica con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, così incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo. 2.1. Analogamente con riferimento agli altri motivi di ricorso. La Corte fiorentina ha motivato in maniera analitica per ogni reato circa le ragioni poste a fondamento della decisione di non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., richiamando correttamente la consolidata giurisprudenza di legittimità che, sul punto, ha affermato: «La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato» (così tra le tante Sez.2, n.5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615-01). Al pari del tutto congrue si ritengono le motivazioni in ordine al riconoscimento della recidiva, stante i numerosi precedenti penali gravanti su entrambe le ricorrenti ed espressione di una maggior pericolosità sociale delle stesse, da tempo avviate su un percorso delinquenziale mai di fatto interrotto. Analogamente in ordine al motivo riguardante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, su cui i giudici di appello hanno svolto valutazioni adeguatamente motivate rispetto alle quali non si ravvisa alcuna violazione dei criteri di cui all'art. 69 cod. pen., che la difesa, peraltro, ha rappresentato in termini del tutto generici.2.2. Infine, il sesto motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena inflitta è inammissibile perché aspecifico. La difensore non si confronta, infatti, con la motivazione nel suo complesso, in cui la Corte di appello, richiamando le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado, ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità delle condotte, l'intensità del dolo, la pericolosità sociale delle ricorrenti ed altre circostanze negative che hanno connotato il loro comportamento complessivo, così rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della pena inflitta. Deve, in conclusione, essere ribadito il principio secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217-01, in motivazione). Peraltro, il giudice, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851-01). 3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si si ritiene equa di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.