Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33817/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26855/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2002 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] felici (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente do- miciliata presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Europan. 44; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del [OSCURATO:PERSONA]: cartella di paga- mento protempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1962 / 9 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 4 .20 1 7 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza n. 1962 / 9/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- nale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , ora in liquidazione , avverso la sentenza n. 3688/11/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso introduttivo contro l a cartella di pagamento n.09720130293075363emessa per IVA 2008.

Il giudice di prime cure stabiliva che l a ricorrente nel dolersi della tardivitàdella notifica dell’atto avesse confuso la cartella impugnata con altra, non emessa a seguito di controllo formale.

Al contrario , l’atto impugnato era stat o tempestivamente notificat o dall’agente della riscossione alla contribuente per un credito vantato d a ll’Agen- ziadelle Entrate , ed era stata emessa, a seguito di concessa rateiz- zazionedel debito , per il mancato versamento di parte d e lle rate.

Ilgiudice d’appello nella parte motiva della sentenza riteneva inam- missibileil gravame - benché il dispositivo fosse poi di rigetto - , per violazionedel divieto di domande ed eccezioni nuove, ex art. 57 del d.lgs.546/1992.

La sentenza stabiliva che la contestazione attinente alla decadenza per violazione del termine, decorrente dall’omesso pagamento di una delle rate da parte della contribuente ammessa alla rateazione, ex art. 3 - bis, comma 5, d.lgs. 462/1997, non era stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado, e non era ammissibileproporre la questione per la prima vota in appello, per il divietodi cui all’art. 57 cit .

Proponericorso la contribuente, affidato ad un unico motiv o , cui re- plicano l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione con un unicocontroricorso.

Consideratoche:

1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, per v iolazione ed errata applicazione dell’art. 57 del d.lgs . n. 546/1992, avendo dichiarato inammissibile l ' appello per violazione deldivieto di domande ed eccezioni nuove senza considerare il ca- ratteredevolutivo pieno dell’atto di appello, con cui era stato sotto- postoall’attenzione del giudice non un limitato controllo di vizi spe- cifici,bensì il riesame della causa nel merito.

La ricorrente invoca che il fatto posto a base dell’originario ricorso innanzialla CTP e poi successivamente riproposto innanzi alla CTR è semprestato uno solo, ossia la notifica oltre il termine decadenziale dellacartella di pagamento avvenuta in data 17.07.2014.

Pertanto, si legge a p.3 del ricorso « le due Commissioni già adite dalla ricorrente - quella Provinciale e quella Regionale - hanno en- trambeconfuso l’oggetto della domanda avanzata, e cioè l’accerta- mento e conseguente declaratoria che il termine - decadenziale - entro il quale l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto notifi- care l’unica cartella di pagamento emessa - la n° 09720130293075363- era inutilmente spirato secondo quanto am- piamentechiarito già nell’originario ricorso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale». 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.La complessiva prospettazione di parte dedotta nell’unica cen- suraproposta dalla ri c orrente , che invoca il paradigma de ll’art.360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ. , si pone in contrasto con l’ inter- pretazione giurisprudenziale costante che circoscrive i limiti in cui può essere proposta la violazione di legge .

I n tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha stabilito (cfr. Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110) che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizioneda parte del provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge , implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa .

V iceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giu- dice, mediante le risultanze di causa, e la stessa identificazione del contenutodella domanda giudiziale , inerisc ono alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione . 2.2.Va al proposito rammentato il consolidato orientamento di que- staCorte (tra varie, v.

Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014,n. 4205) , in base al quale l'interpretazione operata dal giudice diappello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudi- ziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione.

A tal ri- guardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identifica- zione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla mede- simaperseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, talevolontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quellipropri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile adatti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore èirrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della fun- zioneobiettivamente assunta dall'atto giudiziale ( cfr. Cass. Sez.

Un, Sentenzan. 27435 del 2017). 2.3.Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame dai principi di diritto che precedono .

L ’unico motivo di ricorso contesta l’inter- pretazione operata dalla CTR riguardo al contenuto e all’interpreta- zionedelle censure dedotte n ell’appello e, a tal fine, doveva essere proposto un motivo di ricorso per cassazione recante una censura motivazionalee sempre sotto il profilo della logicità e con g ruità della motivazioneadoperata dal giudice.

3. Il ricorso è perciò inammissibile.

Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza tenuto conto che Agenzia delle Entrate ed agente della riscossione si sono difesi con un unico controricorso.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla ri- fusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti in solido , liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26855/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2002 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] felici (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente do- miciliata presso lo studio del l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Europan. 44; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del [OSCURATO:PERSONA]: cartella di paga- mento protempore, rappresentat e e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1962 / 9 / 20 1 7 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 6 . 4 .20 1 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza n. 1962 / 9/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- nale del Lazio veniva rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. , ora in liquidazione , avverso la sentenza n. 3688/11/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto del ricorso introduttivo contro l a cartella di pagamento n.09720130293075363emessa per IVA 2008. Il giudice di prime cure stabiliva che l a ricorrente nel dolersi della tardivitàdella notifica dell’atto avesse confuso la cartella impugnata con altra, non emessa a seguito di controllo formale. Al contrario , l’atto impugnato era stat o tempestivamente notificat o dall’agente della riscossione alla contribuente per un credito vantato d a ll’Agen- ziadelle Entrate , ed era stata emessa, a seguito di concessa rateiz- zazionedel debito , per il mancato versamento di parte d e lle rate. Ilgiudice d’appello nella parte motiva della sentenza riteneva inam- missibileil gravame - benché il dispositivo fosse poi di rigetto - , per violazionedel divieto di domande ed eccezioni nuove, ex art. 57 del d.lgs.546/1992. La sentenza stabiliva che la contestazione attinente alla decadenza per violazione del termine, decorrente dall’omesso pagamento di una delle rate da parte della contribuente ammessa alla rateazione, ex art. 3 - bis, comma 5, d.lgs. 462/1997, non era stata ritualmente introdotta nel giudizio di primo grado, e non era ammissibileproporre la questione per la prima vota in appello, per il divietodi cui all’art. 57 cit . Proponericorso la contribuente, affidato ad un unico motiv o , cui re- plicano l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione con un unicocontroricorso. Consideratoche: 1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, per v iolazione ed errata applicazione dell’art. 57 del d.lgs . n. 546/1992, avendo dichiarato inammissibile l ' appello per violazione deldivieto di domande ed eccezioni nuove senza considerare il ca- ratteredevolutivo pieno dell’atto di appello, con cui era stato sotto- postoall’attenzione del giudice non un limitato controllo di vizi spe- cifici,bensì il riesame della causa nel merito. La ricorrente invoca che il fatto posto a base dell’originario ricorso innanzialla CTP e poi successivamente riproposto innanzi alla CTR è semprestato uno solo, ossia la notifica oltre il termine decadenziale dellacartella di pagamento avvenuta in data 17.07.2014. Pertanto, si legge a p.3 del ricorso « le due Commissioni già adite dalla ricorrente - quella Provinciale e quella Regionale - hanno en- trambeconfuso l’oggetto della domanda avanzata, e cioè l’accerta- mento e conseguente declaratoria che il termine - decadenziale - entro il quale l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto notifi- care l’unica cartella di pagamento emessa - la n° 09720130293075363- era inutilmente spirato secondo quanto am- piamentechiarito già nell’originario ricorso innanzi alla Commissione TributariaProvinciale». 2.Il motivo è inammissibile. 2.1.La complessiva prospettazione di parte dedotta nell’unica cen- suraproposta dalla ri c orrente , che invoca il paradigma de ll’art.360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ. , si pone in contrasto con l’ inter- pretazione giurisprudenziale costante che circoscrive i limiti in cui può essere proposta la violazione di legge . I n tema di ricorso per cassazione, questa Corte ha stabilito (cfr. Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110) che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizioneda parte del provvedimento impugnato della fattispecie astrattarecata da una norma di legge , implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa . V iceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte del giu- dice, mediante le risultanze di causa, e la stessa identificazione del contenutodella domanda giudiziale , inerisc ono alla tipica valutazione delgiudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraversoil vizio di motivazione . 2.2.Va al proposito rammentato il consolidato orientamento di que- staCorte (tra varie, v. Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014,n. 4205) , in base al quale l'interpretazione operata dal giudice diappello riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudi- ziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal ri- guardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identifica- zione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla mede- simaperseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, talevolontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quellipropri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile adatti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore èirrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della fun- zioneobiettivamente assunta dall'atto giudiziale ( cfr. Cass. Sez. Un, Sentenzan. 27435 del 2017). 2.3.Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso in esame dai principi di diritto che precedono . L ’unico motivo di ricorso contesta l’inter- pretazione operata dalla CTR riguardo al contenuto e all’interpreta- zionedelle censure dedotte n ell’appello e, a tal fine, doveva essere proposto un motivo di ricorso per cassazione recante una censura motivazionalee sempre sotto il profilo della logicità e con g ruità della motivazioneadoperata dal giudice. 3. Il ricorso è perciò inammissibile. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza tenuto conto che Agenzia delle Entrate ed agente della riscossione si sono difesi con un unico controricorso. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla ri- fusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti in solido , liquidate in complessivi euro 4.300,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 33817/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris